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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20016/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato la prescrizione per tre capi e confermato la condanna per due capi (n.5 e n.9). La difesa deduce: 1) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato del capo 5, per aver valutato isolatamente un trasferimento di denaro in un contesto di molteplici movimenti reciproci; 2) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del capo 9, per mancata prova dei singoli episodi di appropriazione dei premi assicurativi e per errore nella determinazione del tempus commissi delicti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo (art. 646 c.p.) mancando prova della rappresentazione e volontà di appropriarsi a scopo di ingiusto profitto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante la richiesta e la pena soglia favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati o inammissibili (due ripetitivi rispetto all'appello e uno non dedotto in appello). Il quarto motivo (omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena richiesta in appello) è stato ritenuto fondato: omissione di pronuncia. L'annullamento è pronunciato senza rinvio perché, nel frattempo, i reati relativi ai capi 5 e 9 si sono estinti per prescrizione. Le statuizioni civili sono state confermate. Non vi è pronuncia sulle spese in favore della parte civile in assenza di specifica domanda.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p. comma 5

    Regola la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti se non richiesta; citato per procedura di trattazione del ricorso.

  • art. 611 c.p.p. comma 1-bis e ss.

    art. 611 co. 1-bis e ss. c.p.p.

    Norme procedurali relative alla trattazione del ricorso e termini per richiesta di trattazione orale; richiamate a conferma della regolarità procedurale.

  • art. 606 c.p.p. lett. e

    Motivo di ricorso per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; utilizzato per censurare la motivazione sui profili oggettivi e probatori.

  • art. 192 c.p.p.

    Principi generali sulla motivazione della sentenza; richiamato in relazione al vizio di motivazione dedotto.

  • art. 646 c.p.

    Definizione del reato di appropriazione indebita (elemento soggettivo del dolo); la Corte rileva assenza di deduzione in appello circa tale censura, quindi inammissibilità in Cassazione.

  • art. 163 c.p.

    Rango di pena rilevante per la concessione della sospensione condizionale; la mancata pronuncia sulla sospensione è decisiva ai fini della declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 c.p.p.

    art. 606 co. 3 e art. 609 co. 2 c.p.p.

    Limitazioni alla deduzione in Cassazione di questioni non svolte in appello; usati per escludere motivi nuovi o non affrontati in appello.

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette lamentele inedite non proposte in appello: questioni non dedotte in grado d'appello sono, di norma, inammissibili in Cassazione salvo eccezioni tassative.
  • Se il giudice di merito omette di decidere su una specifica richiesta di beneficio (es. sospensione condizionale della pena) formulata in grado d'appello, la Cassazione può annullare la decisione e, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, dichiarare l'estinzione del reato senza rinvio.
  • Le censure sulla motivazione devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con le ragioni espresse dalla sentenza impugnata; argomentazioni generiche o riproposizioni non motivate dei fatti sono dichiarate inammissibili o infondate.
  • La prova del reato di appropriazione indebita può fondarsi su quadro documentale, testimonianze, consulenze e ammissioni; la mera richiesta di una 'rilettura' dei fatti non è sufficiente per ottenere il riesame in Cassazione.
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto di interruzioni e sospensioni procedimentali: la maturazione della prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata può far dichiarare l'estinzione del reato in sede di legittimità.
  • Quando si impugna il trattamento sanzionatorio, è essenziale chiedere espressamente i benefici previsti e farli risultare nella esposizione dei motivi, perché l'omessa presa in carico dal giudice di merito configura vizio rilevante in Cassazione.

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