Cassazione Penale, Sentenza n. 684/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Chen Shuangshuang, titolare dell'impresa "Meets srls", è stata condannata dal Tribunale di Firenze per il reato di gestione illecita di rifiuti (deposito incontrollato di circa otto quintali di rifiuti non pericolosi in Lastra a Signa il 16/05/2020). Ha impugnato la sentenza in Cassazione contestando: 1) la eccessiva commisurazione della pena (discendenza dal minimo edittale); 2) il mancato riconoscimento e motivazione sulle circostanze attenuanti generiche; 3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 4) la mancata motivazione in ordine alla negazione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'assenza di precedenti (incensuratezza).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi (il primo infondato sulla congruità della pena; il secondo e il terzo inammissibili perché non richiesti espressamente in sede di conclusioni e, comunque, generici). Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale non ha adeguatamente motivato il rifiuto della sospensione condizionale della pena, limitandosi a un'affermazione apodittica sulla prognosi di recidiva. Considerata l'incensuratezza dell'imputata e la minore offensività sociale del fatto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sospensione condizionale e ha riconosciuto il beneficio richiesto (la dichiarazione di condizionale è stata concessa), mentre la condanna e l'ammenda restano confermate nei restanti aspetti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2
Norma incriminatrice del deposito incontrollato di rifiuti; la Corte conferma che il fatto (deposito di circa otto quintali di rifiuti non pericolosi) integra la fattispecie punibile.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Articola i motivi di ricorso in Cassazione (vizi di motivazione e applicazione della legge penale); la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito dei motivi sulla base di tali profili, dichiarando inammissibili alcuni motivi per carenza di specificità o per mancata richiesta in sede di conclusioni.
cod. pen., art. 132
Principio di individualizzazione della pena: la Corte richiama la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, sindacabile in Cassazione solo se viziata da arbitrio o manifesta illogicità.
cod. pen., art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la motivazione del giudice di merito deve mostrare adesione a tali criteri; tuttavia la Cassazione non rileva vizio nella scelta contestata quando la valutazione di fatto non è manifestamente illogica.
cod. pen., art. 62-bis
Riferimento alle circostanze attenuanti: la Corte osserva che la parte non ha indicato elementi che avrebbero giustificato l'applicazione di attenuanti generiche e che il Tribunale non è tenuto a motivare su attenuanti non richieste in sede di conclusioni.
cod. pen., art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte rileva che il deposito di circa otto quintali non può qualificarsi come fatto di particolare tenuità e che la richiesta non era stata formulata in sede di conclusioni, con la conseguente esenzione dall'obbligo motivazionale del Tribunale.
cod. pen., art. 164, comma 1
Elemento (l'incensuratezza) valutabile ai fini della sospensione condizionale della pena: la Corte ritiene che l'assenza di precedenti sia elemento significativo che, insieme agli altri elementi del caso, giustifica la concessione del beneficio quando il giudice non abbia adeguatamente motivato il diniego.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la graduazione della pena operata dal giudice del merito se sorretta da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri degli artt. 132-133 c.p.
- Il giudice di merito è obbligato a motivare il diniego della sospensione condizionale della pena indicando gli elementi prevalenti ostativi; una motivazione apodittica è viziata e può portare alla concessione del beneficio in Cassazione se dagli atti emergono elementi sufficienti (es. incensuratezza).
- Le circostanze attenuanti generiche o la causa di non punibilità ex art. 131-bis devono essere esplicitamente richieste in sede di conclusioni per imporre al giudice l'obbligo di motivare il diniego; in loro assenza il motivo di cassazione è normalmente inammissibile.
- La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; le censure in Cassazione devono dimostrare motivo concreto e specifico di illogicità o arbitrarietà per essere fondate.
- Nelle ipotesi in cui la Corte di Cassazione ritenga superfluo il rinvio e possieda elementi sufficienti, può annullare senza rinvio e decidere direttamente sulla concessione di benefici (es. sospensione condizionale) quando ciò non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
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