Ordinanza n. 354/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti adottati dalla Questura di Pisa con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Pisa recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri e tornei calcistici, anche internazionali e amichevoli, nonché partite della nazionale italiana, per la durata di un anno
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento questorile di divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio tutti i motivi di ricorso, ma dà conto di una generica censura relativa alla non precisa individuazione dei luoghi interessati dalle manifestazioni sportive e dal transito dei tifosi nel contesto territoriale di riferimento, indicato in Verona. La controversia cautelare riguardava inoltre la riconducibilità del ricorrente a un episodio violento: l'Amministrazione aveva prodotto documentazione fotografica, in particolare i fotogrammi 92 e 93, dalla quale emergeva la presenza dell'interessato in un contesto già predisposto alle condotte aggressive successivamente poste in essere, in una fascia oraria molto anteriore all'evento sportivo e in violazione delle prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la documentazione fotografica depositata dall'Amministrazione fosse idonea, in questa fase, a evidenziare la partecipazione del ricorrente all'evento violento, anche soltanto con funzione rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte più propriamente violente. La collocazione temporale del corteo, molto anteriore all'incontro sportivo, e l'inosservanza delle prescrizioni di polizia sono state considerate elementi rilevanti. Il Collegio ha inoltre ritenuto prima facie infondata la censura concernente l'indeterminatezza del divieto: sebbene mancasse l'individuazione precisa dei luoghi della manifestazione e del transito dei tifosi nel territorio di Verona, la descrizione dei luoghi interdetti contenuta nel provvedimento è stata giudicata sufficientemente precisa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di una persona in un contesto già predisposto a condotte aggressive, unitamente alla collocazione temporale dell'evento e alla violazione di prescrizioni impartite dagli organi di polizia, può essere ritenuta prima facie idonea a dimostrare la partecipazione all'evento violento anche mediante una funzione meramente rafforzativa o agevolativa, senza che sia necessaria, ai fini della valutazione cautelare, la prova di una condotta violenta direttamente posta in essere dall'interessato.
- Un divieto di accesso alle manifestazioni sportive non è necessariamente indeterminato quando, pur non specificando ogni singolo luogo interessato dalla manifestazione o dal transito dei tifosi, descrive i luoghi interdetti in termini sufficientemente precisi da consentire al destinatario di individuare l'ambito oggettivo del divieto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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