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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6051/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava in particolare: (i) l'erronea applicazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 859/1967 in relazione ai capi 2 e 5 (porto illegale delle armi), deducendo che il fucile Beretta era stato lasciato scarico e chiuso nell'auto distante dal bar e quindi non prontamente disponibile; quanto al fucile Franchi sosteneva che l'arma era stata solo trasportata e abbandonata in luogo isolato per disfarsene e non portata in luogo pubblico. (ii) l'erronea esclusione dell'unicità del reato tra le due condotte, atteso che le armi erano state prelevate simultaneamente dallo stesso luogo; (iii) l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p. (recidiva), poiché i precedenti non sarebbero specifici e non giustificano un aumento di pericolosità, anche alla luce della collaborazione dell'imputato durante le indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi richiamati dalla Corte d'appello: il porto d'arma è configurabile quando l'arma, pur non indossata, sia conservata in condizioni di agevole prelevabilità e utilizzo immediato (qui il fucile Beretta era sul sedile passeggero con munizionamento); analogamente il fucile Franchi, pur occultato prima dell'abbandono, era stato portato fuori e abbandonato, integrando il porto. Sulla presunta unicità, la Cassazione ha ritenuto coerente la motivazione della Corte d'appello secondo cui i due fucili furono trasportati in tempi e luoghi diversi; le dichiarazioni spontanee dell'imputato non prevalgono automaticamente. Quanto alla recidiva, il giudice del merito ha adeguatamente motivato la sua operatività sulla base di numerosi precedenti recenti e di elementi indicativi di una maggiore pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 859 del 1967

    Gli artt. 4 e 7 sono stati interpretati distinguendo 'porto' e 'trasporto': per configurare il porto non è necessario che l'arma sia addosso, ma che sia tenuta in condizioni di agevole disponibilità e pronta utilizzabilità; il trasporto si ha quando l'arma è trattata come oggetto qualsiasi e non facilmente utilizzabile nell'immediato.

  • Codice penale

    L'art. 99 (recidiva) richiede una valutazione concreta della maggiore riprovevolezza e pericolosità: la recidiva facoltativa può essere applicata se il giudice motiva che i precedenti e le circostanze indicano un accresciuto pericolo sociale; in questo caso la Corte ha ritenuto i precedenti numerosi e recenti e le condotte indicanti pericolosità.

  • Codice di procedura penale

    L'art. 173 disp. att. limita il ricorso ai motivi strettamente attinenti alla motivazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti motivazionali ammessi, e alcuni motivi sono stati ritenuti a-specifici o non confrontati con la motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La distinzione tra 'porto' e 'trasporto' dipende dall'elemento materiale: un'arma lasciata in un veicolo senza smontarla e con munizionamento vicino può integrare il porto se è conservata in modo da poter essere agevolmente prelevata e utilizzata.
  • Il fatto che l'arma non sia indossata non esclude automaticamente il reato di porto; occorre valutare la posizione, lo stato dell'arma e la facilità di accesso all'arma.
  • Se due armi sono trasferite in tempi o luoghi diversi, possono configurarsi due distinti reati di porto anche se originariamente custodite nello stesso luogo; le dichiarazioni spontanee dell'imputato non impongono automaticamente l'unificazione delle condotte.
  • La recidiva facoltativa (art. 99 c.p.) richiede motivazione concreta da parte del giudice: numerosi precedenti recenti e elementi che evidenziano attitudine violenta possono giustificarne l'applicazione, mentre precedenti non specifici o remoti possono rendere discutibile tale applicazione.
  • In impugnazioni in Cassazione è essenziale confrontarsi direttamente e in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o a-specifiche rischiano l'inammissibilità.

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