Regolamento (UE) 2018/192
Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti, sostituendo i punti da 18 a 21 dell’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004. La modifica risponde alla necessità di riorganizzare la rete dei laboratori dopo la cessazione dell’ospitalità da parte del JRC per alcuni centri e di ampliare i rispettivi ambiti di attività. Vengono inoltre ridefiniti e rinominati alcuni laboratori per includere nuove categorie di contaminanti.
Modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 per aggiornare e ampliare i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica ai laboratori di riferimento dell'Unione europea designati nel quadro dei controlli ufficiali su mangimi e alimenti, limitatamente al settore dei contaminanti disciplinato dall'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004. Riguarda in particolare i laboratori di riferimento per metalli e composti azotati, micotossine e tossine vegetali, contaminanti da processo e inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti, con effetto in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina direttamente gli operatori economici, ma l'organizzazione della rete europea dei laboratori di riferimento per il supporto ai controlli ufficiali.
Modifica dell’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE per i contaminanti nei mangimi e negli alimenti
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 882/2004, che disciplina i controlli ufficiali su mangimi, alimenti, salute e benessere animale, limitatamente ai laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti. La modifica risponde alla necessità di garantire continuità, qualità e uniformità dei metodi analitici e dei risultati dei laboratori ufficiali, nonché di adeguare la rete di riferimento alle nuove priorità scientifiche e di controllo.
Contesto e ragioni della modifica
I considerando chiariscono che il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione non ospiterà più, dal 1° gennaio 2018, alcuni laboratori di riferimento dell’UE che erano stati insediati presso di esso dal 2006. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto necessario designare nuovi laboratori e, al tempo stesso, ampliare i rispettivi ambiti di competenza per includere ulteriori categorie di contaminanti emerse come prioritarie nel tempo.
Ambito di applicazione della riforma
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, cioè l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE per mangimi e alimenti. In concreto, il provvedimento incide sui laboratori competenti per:
- metalli e composti azotati nei mangimi e negli alimenti;
- micotossine e tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti;
- contaminanti da processo;
- inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti.
Nuove designazioni e ampliamento delle competenze
La Commissione sostituisce i punti da 18 a 21 dell’allegato VII con una nuova tabella di laboratori di riferimento:
- il National Food Institute, Technical University of Denmark, con sede a Copenaghen, è designato come laboratorio di riferimento dell’UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti;
- RIKILT (Stichting Wageningen Research), con sede a Wageningen, è designato come laboratorio di riferimento dell’UE per le micotossine e le tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti;
- il National Food Institute, Technical University of Denmark, è designato anche come laboratorio di riferimento dell’UE per i contaminanti da processo;
- il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, con sede a Friburgo, è designato come laboratorio di riferimento dell’UE per gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti.
Effetti pratici della modifica
Il provvedimento non introduce obblighi diretti per gli operatori economici, ma incide sull’architettura tecnica dei controlli ufficiali. Per gli Stati membri e per i laboratori nazionali di riferimento, la conseguenza principale è l’aggiornamento del punto di riferimento europeo cui fare capo per metodi analitici, coordinamento e uniformità delle pratiche di controllo nei settori interessati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. I punti da 18 a 21 vengono sostituiti integralmente con una nuova elencazione dei laboratori di riferimento dell’UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti.
Nuove designazioni e ampliamento degli ambiti di attività
Sono designati: il National Food Institute, Technical University of Denmark, come laboratorio di riferimento dell’UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti; RIKILT (Stichting Wageningen Research), come laboratorio di riferimento dell’UE per le micotossine e le tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti; il National Food Institute, Technical University of Denmark, come laboratorio di riferimento dell’UE per i contaminanti da processo; il Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, come laboratorio di riferimento dell’UE per gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti.
Rinominazione del laboratorio per i POP alogenati
L’ambito del precedente laboratorio per diossine e PCB viene ampliato a tutti gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti, con conseguente nuova denominazione del laboratorio per riflettere l’estensione delle attività.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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