Cassazione Penale, Sentenza n. 06171/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 4, T.U. stupefacenti, deducendo: (i) l'illegittima utilizzabilità delle fotografie (screenshots) delle chat estrapolate dai telefoni in uso agli imputati, acquisite senza provvedimento di sequestro del pubblico ministero e senza permettere alla difesa di verificare la corrispondenza con l'originale; (ii) vizio di motivazione per mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le conversazioni acquisite tramite screenshots dagli agenti senza provvedimento di sequestro costituiscano acquisizione illegittima di corrispondenza conservata in dispositivi elettronici, con conseguente inutilizzabilità patologica di tali prove. Dalla lettura della sentenza impugnata risultava che la condanna era fondata esclusivamente sul contenuto delle chat; senza tali elementi non vi erano residue prove sufficienti a mantenere il convincimento di responsabilità. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto l'assoluzione dei due imputati per non aver commesso il fatto.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato; usato per descrivere la partecipazione congiunta degli imputati all'illecito
art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/90), comma 4
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90
Norma sostanziale contestata relativa a detenzione e traffico di stupefacenti; la sentenza originaria aveva condannato i ricorrenti sulla base di questa disposizione
art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/90), comma 5
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
Riferimento alla qualificazione/ aggravanti del reato; i ricorrenti deducevano errore di qualificazione ai sensi di questo comma
art. 254 cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro della corrispondenza; la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui i messaggi contenuti nei dispositivi elettronici hanno natura di corrispondenza e la loro acquisizione deve seguire le forme del sequestro della corrispondenza
art. 191, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la rilevazione d'ufficio delle cause di inutilizzabilità di atti e mezzi di prova in ogni stato e grado del giudizio; la Corte lo ha applicato per rilevare l'illegittima acquisizione
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Poteri della Corte di Cassazione: annullamento senza rinvio e assoluzione quando dall'accertamento emergono carenze probatorie tali da escludere la responsabilità
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021 (dep. 2022), Rv. 282771
Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771
Richiamata in tema di acquisizione di messaggi e valore probatorio; rilevata come dottrina di supporto ma nel caso concreto la Corte ha individuato un diverso profilo di inutilizzabilità
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 22695 del 03/03/2017 (La Rosa), Rv. 270139
Sez. 5, n. 22695 del 03/03/2017, La Rosa, Rv. 270139
Riferimento alla valutazione dell'attendibilita' delle modalità di acquisizione delle conversazioni e al fatto che l'acquisizione del supporto non è di per sé causa automatica di inutilizzabilità
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024 (Tundo), Rv. 286467
Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467
Principio secondo cui i messaggi custoditi in dispositivi mantengono natura di corrispondenza e pertanto richiedono le forme del sequestro, salvo che siano diventati documento storico
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024 (Lato), Rv. 287504
Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504
Affermato che messaggi whatsapp acquisiti tramite screenshots possono essere affetti da inutilizzabilità patologica se effettuati senza gli avvisi di facoltà difensive e senza assistenza del difensore
Massime di principio
- I messaggi (sms, whatsapp, posta elettronica) conservati nella memoria di un dispositivo elettronico hanno natura di corrispondenza e la loro acquisizione deve rispettare le forme del sequestro della corrispondenza (art. 254 c.p.p.), salvo che abbiano perduto ogni carattere di attualità e siano divenuti documenti storici.
- Screenshots o fotografie delle schermate eseguite dalla polizia giudiziaria senza un provvedimento di sequestro e senza le garanzie difensive possono determinare inutilizzabilità patologica della prova, con possibile annullamento della condanna se tali elementi sono decisivi per il convincimento.
- La causa di inutilizzabilità di un mezzo di prova prevista dalla legge può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (art. 191, comma 2 c.p.p.).
- Se l'elemento di prova illegittimo è decisivo e la sua espunzione lascia carente il materiale probatorio necessario a sostenere la condanna, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre l'assoluzione per non aver commesso il fatto (art. 620, comma 1, lett. l)).
- Se l'evidenza illegittima non è decisiva e le residuali risultanze sono sufficienti a sostenere lo stesso convincimento, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del motivo o espungere la prova illecitamente acquisita senza alterare l'esito del processo.
- Per evitare il rischio di inutilizzabilità, la difesa dovrebbe sollevare tempestivamente questioni su catena di custodia, provvedimento di sequestro e possibilità di verificare gli originali; in sede di indagine è preferibile ottenere il sequestro formale del dispositivo e la copia forense del contenuto.
- Quando si discute la qualificazione del reato (es. aggravanti di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90), è opportuno che la difesa affronti specificamente la rilevanza degli elementi probatori alternativi e la loro sufficienza a dimostrare la fattispecie aggravata.
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