Sentenza n. 1044/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2022 Uscita (-OMISSIS-I) emesso dalla Questura di Savona, notificato al ricorrente il 24 ottobre 2022, avente ad oggetto “revoca del porto d'armi n. -OMISSIS-rilasciato da questo Ufficio in data 12.11.2021, del Sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il 12.12.1946 e residente a -OMISSIS- in -OMISSIS-”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Savona di revoca del porto d’armi per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del porto d’armi, deducendo la violazione degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S. per carenza dei presupposti e della motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità e l’inattualità del pericolo. La revoca era stata adottata dopo un diverbio con la convivente, l’intervento dei Carabinieri e il ritiro cautelativo delle armi, la successiva proposizione di una querela e la consegna di ulteriori armi rinvenute dalle conviventi. L’amministrazione aveva valorizzato la situazione di elevata conflittualità familiare, il deferimento per la violazione dell’art. 20-bis della l. n. 110/1975 e l’omessa adozione di cautele idonee a impedire che terzi entrassero in possesso delle armi. Il ricorrente ha inoltre richiamato l’allontanamento dalla convivente, l’assenza di precedenti ostativi e la precedente titolarità pluriennale della licenza. Ha riferito, in corso di giudizio, che i procedimenti penali erano stati definiti con non luogo a procedere per remissione della querela e con proscioglimento per oblazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, ricordando che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che la detenzione di armi costituisce un’eccezione al divieto generale, subordinata all’assenza anche di rischi potenziali e all’affidabilità del titolare. La revoca non richiede né una pronuncia penale di condanna né un giudizio di pericolosità sociale o un comprovato abuso dell’arma, avendo natura cautelare e preventiva. Nel caso concreto, la conflittualità endofamiliare, il contatto fisico verificatosi durante il diverbio, il successivo intervento dei Carabinieri e la mancata dimostrazione di adeguate cautele nella custodia delle armi costituivano presupposti solidi e non irragionevoli per la prognosi di possibile abuso. Il giudice ha escluso vizi logici o un difetto di istruttoria tali da consentire il sindacato sulla valutazione amministrativa. Ha inoltre ritenuto rispettato il principio di proporzionalità, poiché la revoca era idonea, necessaria e tollerabile rispetto all’esigenza di tutela dell’incolumità personale. Il decorso di circa otto mesi dal ritiro cautelare non aveva fatto venir meno l’attualità del pericolo; l’allontanamento dei conviventi, non comunicato nel procedimento nonostante l’avviso di avvio, non poteva essere valorizzato a favore del ricorrente. Il proscioglimento per oblazione non equivaleva ad assoluzione nel merito. La precedente titolarità della licenza non aveva generato un affidamento alla sua conservazione, essendo il titolo soggetto a controllo continuo e penetrante. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda; il TAR ha comunque evidenziato la possibilità di presentare un’istanza di riesame all’amministrazione sulla situazione attuale.
Norme richiamate
artt. 10, 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La disciplina del porto e della detenzione delle armi non configura un diritto soggettivo del privato, ma consente all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia valutazione discrezionale sull’affidabilità del titolare e sull’assenza di rischi anche potenziali.
art. 20-bis l. 18 aprile 1975, n. 110
La violazione richiamata nel provvedimento di revoca costituisce un elemento valutabile dall’autorità nell’ambito della prognosi cautelare sull’affidabilità del titolare, anche se il procedimento penale si è concluso per oblazione.
art. 97 Cost.
Il principio di proporzionalità è stato ricondotto anche al principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un titolo autorizzatorio eccezionale rispetto al generale divieto di detenzione delle armi; il suo rilascio e mantenimento presuppongono l’affidabilità del titolare e l’assenza anche di rischi potenziali.
- La revoca o il diniego del porto d’armi possono fondarsi su una valutazione preventiva dell’autorità di pubblica sicurezza e non richiedono né una condanna penale definitiva, né un giudizio di pericolosità sociale, né la prova di un concreto abuso dell’arma.
- Una situazione documentata di grave conflittualità familiare, soprattutto se accompagnata da interventi delle forze dell’ordine e da episodi di contatto fisico, può costituire autonomo presupposto per ritenere compromessa l’affidabilità del titolare del porto d’armi.
- Nella valutazione sull’affidabilità possono essere valorizzate anche carenze nelle cautele di custodia delle armi e vicende penali definite senza assoluzione nel merito, purché l’amministrazione fondi la prognosi su elementi di fatto concreti e coerenti.
- Il decorso del tempo successivo al ritiro cautelare delle armi non elimina automaticamente l’attualità del pericolo; la misura resta legittima quando non siano emersi elementi sufficienti a dimostrare un mutamento stabile della situazione di fatto.
- La precedente titolarità del porto d’armi e i precedenti rinnovi non producono un affidamento alla conservazione del titolo, che resta soggetto a controllo continuo e a rivalutazione discrezionale dell’autorità competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 1716/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 378/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 379/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 380/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 381/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 382/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →