Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05523/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico volta ad accertare l’erroneità del sistema di calcolo del debito orario giornaliero adottato dall’azienda sanitaria in occasione di assenze per ferie, festività, permessi e altre assenze legittime, con conseguente richiesta delle differenze retributive per il periodo 1.1.2013-28.2.2018. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo non pertinente il concetto di lavoro straordinario perché escluso dal contratto collettivo dell’area dirigenza medica e qualificando la pretesa come conseguenza del computo errato delle ore lavorative nei giorni di assenza, che avrebbe determinato un debito orario inesistente e l’obbligo di rendere una prestazione eccedente rispetto alle 38 ore settimanali. In Cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del contratto collettivo, in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 14 del c.c.n.l., oltre a vizi motivazionali, contraddittorietà, illogicità e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la parte del motivo relativa ai vizi motivazionali e alla violazione dell’art. 112 c.p.c. perché formulata solo in rubrica e non sviluppata, oltre che perché i vizi di motivazione così come prospettati sono ormai inammissibili dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nella parte restante il ricorso è stato ritenuto fondato, in continuità con un recente orientamento di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando le domande originarie del dirigente medico. Le spese dell’intero processo sono state compensate, in ragione della formazione del principio di diritto in epoca successiva al deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    i vizi motivazionali così formulati sono stati ritenuti inammissibili a seguito della riforma della norma.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata dichiarata inammissibile perché non sviluppata nel motivo.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente in relazione al trattamento economico della dirigenza medica.

  • art. 14 del c.c.n.l.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro collettivo applicabile al rapporto della dirigenza medica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire e dare continuità all’orientamento di legittimità già formatosi sul tema.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere nel merito dopo la cassazione, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il dirigente medico che agisca per l’esatto adempimento del rapporto non può ottenere compensi ulteriori rispetto alla retribuzione mensile omnicomprensiva, determinata su base mensile e non oraria, anche se l’azienda sanitaria abbia adottato un criterio errato di calcolo del debito orario nei giorni di assenza legittima.
  • L’erronea quantificazione del debito orario non integra, di per sé, un credito retributivo per lavoro straordinario o eccedente, quando il trattamento economico del dirigente è strutturato in modo omnicomprensivo.
  • In presenza di un pregiudizio concreto derivante dall’erroneo calcolo orario, la tutela non è di natura retributiva ma eventualmente risarcitoria; il lavoratore deve allegare e provare specificamente il danno alla salute, alla personalità morale o al riposo, anche mediante presunzioni semplici.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure di motivazione o di violazione dell’art. 112 c.p.c. devono essere effettivamente sviluppate nel corpo del motivo, non essendo sufficiente la sola enunciazione in rubrica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.