Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1033/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere ritenute realizzate in difformità dai titoli edilizi e dalle NTA del PIP, nonché in assenza di SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione e la rimozione di opere eseguite nel complesso industriale. L’ordinanza contestava, da un lato, il mutamento di destinazione d’uso interno e la diversa distribuzione del blocco uffici e servizi e, dall’altro, la trasformazione di aree destinate a verde e parcheggio in un piazzale pavimentato destinato all’attività produttiva. La ricorrente ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; genericità della motivazione e difetto di prova e di istruttoria sugli abusi; erronea applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001 al mutamento di destinazione d’uso del blocco uffici; erronea applicazione dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001 alla pavimentazione esterna; riconducibilità dell’intervento a un semplice camminamento o tappetino in calcestruzzo, funzionale al transito dei mezzi pesanti e rientrante nell’edilizia libera. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione sulla parte relativa alla diversa distribuzione interna del blocco uffici, poiché aveva presentato una SCIA in sanatoria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alle opere interne del blocco uffici oggetto della SCIA in sanatoria. Il relativo motivo sull’applicazione dell’art. 37 è stato assorbito, non residuando un interesse concreto e attuale alla decisione. Per la parte concernente la trasformazione delle aree a verde e parcheggio in piazzale produttivo, il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l’ordine di demolizione, quale atto vincolato di repressione dell’abuso edilizio, non richiedesse di regola la previa comunicazione di avvio del procedimento. La motivazione dell’ordinanza è stata considerata sufficiente, poiché individuava la natura della difformità, l’ubicazione, la destinazione assentita e quella riscontrata e il fondamento normativo dell’intervento; non era necessaria una descrizione analitica di ogni modalità esecutiva. La pavimentazione non è stata valutata isolatamente, ma in relazione alla trasformazione funzionale delle aree, originariamente destinate a verde e parcheggio, in piazzale stabilmente inserito nel ciclo produttivo dell’opificio. Perciò l’intervento non poteva essere automaticamente ricondotto all’edilizia libera, che riguarda opere esterne modeste e non idonee a determinare una trasformazione urbanisticamente apprezzabile, nel rispetto dell’indice di permeabilità e della disciplina urbanistica. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata preventiva valutazione della fiscalizzazione: la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria presuppone l’accertamento, nella fase esecutiva, dell’impossibilità di demolire senza pregiudicare le parti conformi e non condiziona la legittimità originaria dell’ordine ripristinatorio. La mancata costituzione del Comune non è stata considerata ammissione dei fatti allegati dalla ricorrente né esonero dall’onere della prova. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione della parziale difformità richiede l’accertamento dell’impossibilità di demolire la parte abusiva senza pregiudicare quella conforme; tale verifica appartiene alla fase esecutiva e non deve essere compiuta preventivamente per legittimare l’ordine di demolizione.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La questione relativa all’applicazione della sanzione per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA è rimasta assorbita per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alle opere interne oggetto della SCIA in sanatoria.

  • art. 6, comma 1, lettera e-ter), d.P.R. 380/2001

    Le opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni rientrano nell’edilizia libera solo entro i limiti previsti dalla disciplina urbanistica e quando non determinano una trasformazione urbanisticamente apprezzabile dell’area.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Norma richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione o di rimessione in pristino adottato per opere eseguite in assenza o difformità dal titolo edilizio ha natura vincolata e, di regola, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento; la partecipazione non può trasformare il procedimento repressivo in una sede anticipata di sanatoria o fiscalizzazione.
  • Nell’ordinanza repressiva edilizia è sufficiente una motivazione che renda comprensibili l’opera contestata, la ragione della difformità, la destinazione assentita e quella riscontrata e il titolo mancante o violato. Non è necessaria una ricostruzione analitica di ogni modalità esecutiva se il nucleo dell’addebito è chiaro e consente una difesa effettiva.
  • La qualificazione di una pavimentazione esterna come edilizia libera dipende non soltanto dal materiale o dalla consistenza fisica dell’opera, ma anche dalla funzione impressa all’area, dalla sua stabilità, dalla trasformazione urbanisticamente apprezzabile e dalla compatibilità con il titolo edilizio e con la disciplina urbanistica applicabile.
  • La fiscalizzazione dell’abuso non costituisce un’alternativa che l’amministrazione debba valutare previamente prima di ordinare la demolizione: la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria presuppone una specifica verifica tecnica sull’impossibilità di demolire senza pregiudicare le parti conformi e si colloca nella fase esecutiva.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione nel giudizio amministrativo impugnatorio non equivale a riconoscimento dei fatti allegati dal ricorrente e non elimina l’onere di provare i presupposti delle censure.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.