Cassazione Civile, Ordinanza n. 32912/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha annullato il provvedimento di diniego della definizione agevolata. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio relativo all’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione relativo all’omesso versamento dell’imposta di registro su un contratto di locazione commerciale registrato nel 2003, comprensivo anche di sanzioni. Nel corso del giudizio aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, richiamando il meccanismo dell’art. 16 della l. n. 289/2002 e sostenendo di avere versato quanto dovuto per la definizione. L’Agenzia delle entrate aveva negato la definibilità della controversia, assumendo che l’avviso di liquidazione fosse un atto di mera riscossione, non un atto impositivo. I motivi di ricorso in cassazione, in particolare il terzo, il quarto e il quinto, censuravano la decisione della CTR che aveva condiviso il diniego, deducendo violazione delle norme sulla definizione agevolata e sostenendo che la lite rientrasse tra quelle definibili perché la pretesa fiscale era stata portata per la prima volta a conoscenza del contribuente con quell’atto.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro ... possono essere definite ... con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16
La Corte ritiene che, in presenza di un primo atto con cui la pretesa fiscale è portata per la prima volta a conoscenza del contribuente, anche una controversia avente ad oggetto un avviso di liquidazione può rientrare tra le liti definibili ai sensi della norma.
art. 16, comma 3, lett. a), L. 27 dicembre 2002, n. 289
per lite pendente si intende quella ... avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione
La nozione di lite pendente è letta in senso funzionale: rileva l’atto che introduca per la prima volta una pretesa tributaria determinata nell’an e nel quantum, anche se formalmente inserito nell’ambito della riscossione.
art. 16, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289
dalle somme dovute ... si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione
Il pagamento già effettuato nelle more del giudizio è rilevante ai fini della definizione e deve essere considerato nel calcolo delle somme dovute.
art. 16, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289
la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione
La Corte richiama la disciplina che consente di contestare congiuntamente la sentenza e il diniego di definizione agevolata quando la domanda sia proposta in pendenza del termine per impugnare.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per il principio secondo cui, quando la cartella o l’atto di liquidazione costituiscono il primo e unico atto con cui la pretesa è comunicata al contribuente, possono avere natura sostanzialmente impositiva.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’atto che per la prima volta comunica la pretesa fiscale è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018
La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite che riconosce la definibilità agevolata delle controversie aventi a oggetto la cartella quale primo e unico atto della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali, va valorizzata la funzione sostanziale dell’atto impugnato: se esso è il primo e unico atto con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria determinata, la controversia può rientrare tra quelle definibili anche se l’atto sia formalmente qualificato come di liquidazione o riscossione.
- La nozione di atto impositivo non coincide necessariamente con quella di avviso di accertamento in senso stretto; può comprendere anche atti della riscossione che, in assenza di un previo atto presupposto, assolvano alla funzione di porre per la prima volta a carico del contribuente un’obbligazione tributaria nell’an e nel quantum.
- Il diniego di definizione agevolata è illegittimo quando si fonda su una qualificazione meramente formale dell’atto, senza considerare che la controversia riguarda il primo atto con cui il credito erariale è stato reso conoscibile al contribuente.
- Nella disciplina delle liti pendenti, il pagamento già eseguito prima della domanda di definizione deve essere computato nella determinazione delle somme dovute, secondo il meccanismo previsto dalla normativa di condono richiamata.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando il diniego amministrativo e dichiarando l’estinzione del giudizio tributario presupposto.
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