Cassazione Penale, Sentenza n. 39433/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Catanzaro. Cuturello ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (capo 2), sostenendo che non poteva essere riconosciuta rispetto a un'associazione ritenuta inesistente. D'Aloi e Pantano hanno censurato, con riferimento al capo 19), la qualificazione del fatto come tentata estorsione: hanno sostenuto l'assenza dell'elemento intimidatorio percepito dalla vittima e chiesto la riqualificazione nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invocando anche l'inattendibilità di una testimonianza probatoria (meccanico Mazzitelli) e vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio (Pantano).
La decisione
Il ricorso di Cuturello è dichiarato inammissibile; gli è contestualmente imposta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. I motivi di D'Aloi e Pantano sono in parte dichiarati inammissibili in quanto miravano a rimettere in discussione questioni già decise dalla sentenza di cassazione che aveva disposto il rinvio; tuttavia, la Corte ha accolto per il resto i loro ricorsi quanto alla qualificazione giuridica del capo 19) e ha annullato la sentenza impugnata nei loro confronti limitatamente alla qualificazione del fatto (capo 19), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. È stata rigettata la domanda di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità per mancato interesse dedotto rispetto ai motivi esaminati.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente dichiarato inammissibile (Cuturello) per aver proposto ricorso manifestamente inammissibile.
art. 416-bis c.p.
Riferimento all'aggravante 'agevolazione mafiosa' che la Corte ha ritenuto possibile anche in capo a soggetti non formalmente membri dell'associazione; la sentenza rescindente aveva già accertato l'aggravante con motivazione ritenuta non manifestamente illogica.
artt. 393 e 629 c.p.
Richiamati nella distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) e estorsione (art. 629): la differenza principale è l'elemento psicologico (credenza di avere un diritto vs consapevolezza di non averne diritto). La Corte ha ritenuto insufficiente l'esplorazione sulla liceità del credito e sull'intensità dell'intimidazione, imponendo un nuovo esame.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma di riferimento sui motivi di impugnazione in Cassazione; invocata nelle censure relative a vizio di motivazione e omessa considerazione di deduzioni in appello.
art. 91 cod. proc. civ.
Principio richiamato per regolare le spese della parte civile nel giudizio di legittimità: la liquidazione è subordinata al criterio di soccombenza e all'esistenza di un interesse civile effettivo rispetto alle censure proposte in Cassazione.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza richiamata per la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione, in particolare riguardo all'elemento psicologico che distingue i due reati.
legge n. 497/1974 art. 14 e legge n. 110/1975 art. 23
Citati nel contesto della decisione di merito e della sentenza di cassazione precedente; la Corte aveva escluso la rilevanza dell'art. 14 l. 497/1974 perché assorbito dall'art. 23 l. 110/1975 nel caso concreto.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione, in una sentenza di annullamento con rinvio, ha già deciso o indicato puntualmente criteri di valutazione su un punto (es. sussistenza di aggravante o elementi del reato), il giudice del rinvio è vincolato a rispettare tali indirizzi e non può rimettere integralmente in discussione le stesse questioni già decide dalla Cassazione.
- Per riqualificare una pretesa estorsiva in esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre che dai fatti emerga la liceità del credito o, in alternativa, che l'intensità della violenza o minaccia sia tale da denotare la volontà costrittiva: il giudice deve indagare entrambe le prospettive e motivare specificamente perché ritiene prevalere l'una piuttosto che l'altra.
- L'aggravante dell'"agevolazione" della mafia (art. 416-bis) può essere valutata anche rispetto a soggetti che non risultino formalmente associati: conta la destinazione o l'utilizzo del bene/mezzo a vantaggio dell'associazione e la posizione del soggetto nella dinamica fattuale.
- Motivi dichiarati inammissibili in Cassazione possono comportare sanzioni (art. 616 c.p.p.), pertanto gli appellanti devono formulare censure concrete e non reiterare questioni già risolte senza nuovi profili deduttivi.
- La partecipazione e l'interesse delle parti civili nel giudizio di legittimità devono essere valutati caso per caso: la loro costituzione non garantisce automaticamente il diritto alla liquidazione delle spese in Cassazione se non sussiste un interesse concreto rispetto alle censure proposte dall'imputato.
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