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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39433/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Catanzaro. Cuturello ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (capo 2), sostenendo che non poteva essere riconosciuta rispetto a un'associazione ritenuta inesistente. D'Aloi e Pantano hanno censurato, con riferimento al capo 19), la qualificazione del fatto come tentata estorsione: hanno sostenuto l'assenza dell'elemento intimidatorio percepito dalla vittima e chiesto la riqualificazione nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invocando anche l'inattendibilità di una testimonianza probatoria (meccanico Mazzitelli) e vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio (Pantano).

La decisione

Il ricorso di Cuturello è dichiarato inammissibile; gli è contestualmente imposta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. I motivi di D'Aloi e Pantano sono in parte dichiarati inammissibili in quanto miravano a rimettere in discussione questioni già decise dalla sentenza di cassazione che aveva disposto il rinvio; tuttavia, la Corte ha accolto per il resto i loro ricorsi quanto alla qualificazione giuridica del capo 19) e ha annullato la sentenza impugnata nei loro confronti limitatamente alla qualificazione del fatto (capo 19), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. È stata rigettata la domanda di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità per mancato interesse dedotto rispetto ai motivi esaminati.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente dichiarato inammissibile (Cuturello) per aver proposto ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento all'aggravante 'agevolazione mafiosa' che la Corte ha ritenuto possibile anche in capo a soggetti non formalmente membri dell'associazione; la sentenza rescindente aveva già accertato l'aggravante con motivazione ritenuta non manifestamente illogica.

  • artt. 393 e 629 c.p.

    Richiamati nella distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) e estorsione (art. 629): la differenza principale è l'elemento psicologico (credenza di avere un diritto vs consapevolezza di non averne diritto). La Corte ha ritenuto insufficiente l'esplorazione sulla liceità del credito e sull'intensità dell'intimidazione, imponendo un nuovo esame.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma di riferimento sui motivi di impugnazione in Cassazione; invocata nelle censure relative a vizio di motivazione e omessa considerazione di deduzioni in appello.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio richiamato per regolare le spese della parte civile nel giudizio di legittimità: la liquidazione è subordinata al criterio di soccombenza e all'esistenza di un interesse civile effettivo rispetto alle censure proposte in Cassazione.

  • Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza richiamata per la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione, in particolare riguardo all'elemento psicologico che distingue i due reati.

  • legge n. 497/1974 art. 14 e legge n. 110/1975 art. 23

    Citati nel contesto della decisione di merito e della sentenza di cassazione precedente; la Corte aveva escluso la rilevanza dell'art. 14 l. 497/1974 perché assorbito dall'art. 23 l. 110/1975 nel caso concreto.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione, in una sentenza di annullamento con rinvio, ha già deciso o indicato puntualmente criteri di valutazione su un punto (es. sussistenza di aggravante o elementi del reato), il giudice del rinvio è vincolato a rispettare tali indirizzi e non può rimettere integralmente in discussione le stesse questioni già decide dalla Cassazione.
  • Per riqualificare una pretesa estorsiva in esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre che dai fatti emerga la liceità del credito o, in alternativa, che l'intensità della violenza o minaccia sia tale da denotare la volontà costrittiva: il giudice deve indagare entrambe le prospettive e motivare specificamente perché ritiene prevalere l'una piuttosto che l'altra.
  • L'aggravante dell'"agevolazione" della mafia (art. 416-bis) può essere valutata anche rispetto a soggetti che non risultino formalmente associati: conta la destinazione o l'utilizzo del bene/mezzo a vantaggio dell'associazione e la posizione del soggetto nella dinamica fattuale.
  • Motivi dichiarati inammissibili in Cassazione possono comportare sanzioni (art. 616 c.p.p.), pertanto gli appellanti devono formulare censure concrete e non reiterare questioni già risolte senza nuovi profili deduttivi.
  • La partecipazione e l'interesse delle parti civili nel giudizio di legittimità devono essere valutati caso per caso: la loro costituzione non garantisce automaticamente il diritto alla liquidazione delle spese in Cassazione se non sussiste un interesse concreto rispetto alle censure proposte dall'imputato.

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