Sentenza del 19/09/2016 n. 1546 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento notificato a società estinta - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo perché formulato nei confronti di un soggetto inesistente al momento della notifica. L'atto non poteva essere validamente intestato alla società estinta; l'Amministrazione avrebbe dovuto emetterlo e notificarlo ai soci, nel rispetto del naturale fenomeno successorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stato contestato un avviso di accertamento notificato e formalmente intestato a una società ormai estinta. In base all'art. 2495 c.c., con l'estinzione la società cessa di esistere e non è più capace di porre in essere attività giuridicamente rilevanti. L'Amministrazione avrebbe quindi dovuto indirizzare l'accertamento ai soci, quali successori della società estinta, fornendo una motivazione specifica anche nei loro confronti.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La società, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si estingue.
La norma è stata interpretata nel senso che la società cancellata ed estinta è inesistente e, pertanto, non può essere destinataria di atti giuridicamente rilevanti. Gli eventuali rapporti residui devono essere fatti valere nei confronti dei soci, secondo un fenomeno successorio.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento notificato a una società già estinta è nullo, poiché l'atto è rivolto a un soggetto non più esistente.
- L'Amministrazione finanziaria deve verificare lo stato della società prima di notificare l'atto e, in caso di estinzione, indirizzare l'accertamento ai soci o agli altri eventuali successori.
- La notifica ai soci non è sufficiente se l'atto resta formalmente intestato alla società estinta: occorre un atto correttamente rivolto ai successori e adeguatamente motivato nei loro confronti.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di cancellazione della società dal registro delle imprese rispetto alla data di emissione e notificazione dell'avviso.
- La nullità dell'atto può essere fatta valere impugnando tempestivamente l'avviso, evidenziando l'estinzione della società e l'assenza di una valida individuazione del destinatario.
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