Sentenza n. 888/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento di integrazione decreto n. 4005 del 27 marzo 2026, prot. 4648 del 10.04.2026, dell'allegato avviso di immissione in possesso, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di integrazione di un decreto di occupazione d’urgenza e allegato avviso di immissione in possesso relativi a una porzione del compendio industriale della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale di integrazione del decreto n. 4005 del 27 marzo 2026, unitamente all’avviso di immissione in possesso e agli atti presupposti, conseguenti o connessi. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato e depositato tempestivamente nuovi provvedimenti, dai quali è risultato che la ricorrente non avrebbe più subito la contestata occupazione d’urgenza della porzione del proprio compendio industriale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo tuttavia per la condanna alle spese, in quanto il ricorso si era reso necessario. Il Comune si è opposto alla condanna alle spese, richiamando la peculiarità della vicenda e la tempestiva definizione della controversia in senso favorevole alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione dell’interesse, poiché i provvedimenti adottati nelle more hanno eliminato l’occupazione d’urgenza contestata e, quindi, l’utilità concreta della decisione sull’impugnazione. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto applicabile il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Comune, ma ne ha disposto la compensazione per metà in ragione della peculiarità della vicenda e della sua rapida definizione favorevole alla ricorrente. Il Comune è stato pertanto condannato a pagare alla società ricorrente euro 1.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel procedimento camerale di definizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta provvedimenti che eliminano l’effetto lesivo dell’atto impugnato, facendo venir meno l’utilità concreta di una pronuncia di merito.
- La sopravvenuta improcedibilità non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia determinato la necessità del giudizio e quale sia stato l’esito sostanziale della vicenda.
- La rapida definizione della controversia da parte dell’amministrazione e la peculiarità della vicenda possono giustificare la compensazione parziale delle spese, pur a fronte dell’imputazione della soccombenza all’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →