Parere n. 736/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Roberto Rupo per l’annullamento, previa sospensiva, del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, nella parte in cui non attribuisce un punteggio aggiuntivo ai diplomati del corso biennale di secondo livello per la classe di concorso 77/A.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, che aveva frequentato e superato un corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media per la classe di concorso 77/A, ha impugnato il D.M. n. 42 del 2009 lamentando la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe determinato, da un lato, un’equiparazione sostanziale tra il conseguimento del titolo e l’esercizio dell’attività di insegnamento per un biennio, in contrasto con l’art. 1, comma 6-ter, della legge n. 306 del 2000, e, dall’altro, una disparità di trattamento rispetto ai docenti abilitati nei corsi biennali di secondo livello per le classi di concorso 31/A e 32/A, ai quali l’art. 6 del decreto ministeriale riconosceva il punteggio aggiuntivo. Nel corso dell’istruttoria la Sezione ha chiesto al Ministero di trasmettere la relazione istruttoria e di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, anche alla luce degli atti successivi. Nessun riscontro è stato fornito né dal Ministero né dal ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 41, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito dalla legge n. 167 del 2009, relativa alle graduatorie dei docenti. In conseguenza di tale pronuncia, il D.M. 12 maggio 2011, n. 44, all’art. 2, comma 8, ha disposto l’annullamento delle graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 del 2009. Poiché le graduatorie eventualmente formate sulla base dell’atto impugnato sono state annullate, non permane un interesse concreto e attuale alla decisione. La Sezione ha inoltre rilevato che il ricorrente risultava assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, ulteriore elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile perché le graduatorie eventualmente compilate in attuazione del D.M. n. 42 del 2009 sono state annullate dall’art. 2, comma 8, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2011.
Ulteriore sopravvenienza rilevante
Dalla nota dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo del 14 aprile 2016 risulta che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è trattato secondo il procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con parere conclusivo del Consiglio di Stato.
D.M. n. 137 del 28 settembre 2007
Ha istituito il corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media per la classe di concorso 77/A.
D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009
È l’atto impugnato; prevedeva la disciplina delle graduatorie e, secondo il ricorrente, ometteva illegittimamente il punteggio aggiuntivo per i diplomati del corso di secondo livello per la classe 77/A.
art. 1, comma 6-ter, legge n. 306 del 2000
È richiamato dal ricorrente quale parametro contrario all’equiparazione tra il conseguimento del titolo del corso biennale e l’esercizio dell’attività di insegnamento per un biennio.
art. 6 D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009
Prevedeva il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per i docenti abilitati nei corsi biennali di secondo livello per le classi di concorso 31/A e 32/A; il ricorrente ha denunciato la disparità di trattamento rispetto a tale disciplina.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha ravvisato la violazione del principio di uguaglianza nella disciplina transitoria delle graduatorie oggetto del contenzioso.
art. 1, comma 4-ter, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167
La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2011, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale perché introduceva, per un biennio, una disciplina derogatoria rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie.
art. 1, comma 11, D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009
Costituiva la base normativa per la compilazione delle graduatorie di coda relative al biennio 2009/2011, successivamente annullate.
art. 2, comma 8, D.M. 12 maggio 2011, n. 44
“Le graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, sono annullate”.
L’annullamento delle graduatorie ha determinato il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 27 gennaio 2015, n. 223
È richiamato quale precedente relativo a ipotesi analoghe di sopravvenuta carenza di interesse conseguente all’annullamento delle graduatorie.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta eliminazione dell’atto o degli effetti concretamente lesivi dell’atto impugnato determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale per il ricorrente.
- L’annullamento amministrativo delle graduatorie formate in attuazione dell’atto impugnato può rendere improcedibile il ricorso straordinario diretto contro quell’atto, se il ricorrente non dimostra la permanenza di un interesse alla decisione.
- L’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente può costituire un’ulteriore sopravvenienza indicativa della carenza di interesse alla decisione di una controversia relativa all’inserimento o alla posizione in graduatoria, ove non sia allegata una diversa utilità ancora conseguibile.
Impugnazione del D.M. n. 42 del 2009 sulle graduatorie dei docenti
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un docente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il ricorrente contestava il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui non riconosceva un punteggio aggiuntivo ai diplomati del corso biennale di secondo livello per la formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media, classe di concorso 77/A.
Premesse e domanda del ricorrente
Il corso, istituito con D.M. n. 137 del 28 settembre 2007, si concludeva con il rilascio di un diploma accademico di secondo livello, titolo di ammissione ai concorsi per l’insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso.
Il ricorrente sosteneva che la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo:
- determinasse un’equiparazione sostanziale tra il conseguimento del titolo e l’esercizio dell’insegnamento per un biennio, in contrasto con l’art. 1, comma 6-ter, della legge n. 306 del 2000;
- producesse una disparità di trattamento rispetto ai docenti abilitati nei corsi biennali di secondo livello per le classi 31/A e 32/A, ai quali l’art. 6 del D.M. n. 42 del 2009 riconosceva il punteggio aggiuntivo.
Sviluppo dell’istruttoria
Con parere interlocutorio n. 296 del 5 febbraio 2016, la Sezione aveva chiesto al Ministero di trasmettere la relazione istruttoria e di verificare la permanenza dell’interesse del ricorrente, tenendo conto degli eventuali atti generali successivi e della loro incidenza sul decreto impugnato.
La Sezione ha successivamente sollecitato il Ministero, con nota del 2 febbraio 2024, e nuovamente il Ministero e il ricorrente, con nota del 6 ottobre 2025, a fornire chiarimenti sulla persistenza dell’interesse alla decisione. Nessun riscontro è stato trasmesso. L’affare è stato pertanto deciso allo stato degli atti.
Sopravvenienze normative e amministrative
Nel contenzioso relativo alle disposizioni del D.M. n. 42 del 2009, la Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, introdotto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.
La disciplina censurata era stata ritenuta eccentrica perché derogava, limitatamente a un biennio, alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, regola vigente sia anteriormente sia successivamente al periodo transitorio.
A seguito della pronuncia costituzionale, il D.M. 12 maggio 2011, n. 44, ha disposto, all’art. 2, comma 8, l’annullamento delle graduatorie di coda compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 del 2009.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’annullamento delle graduatorie eventualmente compilate sulla base del decreto impugnato abbia fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso. Non residuando, sulla base degli atti disponibili, un’utilità concreta conseguibile dal ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Sezione ha inoltre rilevato che il ricorrente risultava assunto con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015. Tale circostanza rappresenta un’ulteriore sopravvenienza coerente con la carenza di interesse alla controversia relativa alla posizione nelle graduatorie.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il merito delle censure relative al punteggio aggiuntivo e alla disparità di trattamento non è stato quindi esaminato.
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