Cassazione Penale, Sentenza n. 35401/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona relativa a contestazioni per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazioni di somme e mancata registrazione di incassi) e bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/omessa tenuta di libri e scritture contabili). Le censure riguardano la presunta carenza di prova della distrazione delle somme indicate (mancata ricostruzione della destinazione degli incassi, perizia che non esclude versamenti nelle casse sociali, insufficienza del solo PVC della Guardia di Finanza), la contraddittorietà e illogicità della motivazione, la mancata prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale e la mancata prova della qualifica e del ruolo di amministratore di fatto (nonché l'insussistenza della sottrazione materiale delle scritture). Si chiede in subordine la derubricazione in bancarotta semplice ove manchi il dolo specifico.
La decisione
Per Lucamarini Luca: il ricorso in Cassazione è stato respinto; la sentenza di appello è stata confermata nella parte in cui lo condanna per plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta o sottrazione di scritture) ed è stata condannata la parte al pagamento delle spese del procedimento. Per Lucamarini Marco: la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in parte, ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla configurazione del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio, chiedendo al giudice del rinvio di approfondire la motivazione circa il dolo specifico o, in difetto, di valutare la riqualificazione nella fattispecie meno grave (bancarotta semplice), con ogni conseguente statuizione. Inoltre la Corte ha disposto l'annullamento parziale per Marco e il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 216 comma 1 n. 1
Disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione/occultamento di beni o mancata riscossione di crediti). La Corte conferma che la mancata giustificazione della destinazione di somme o crediti può costituire prova della distrazione se l'amministratore non fornisce spiegazioni specifiche che consentano di conoscere la sorte del patrimonio.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 216 comma 1 n. 2
Regola la bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione, distruzione o omessa tenuta dei libri/sociali). La Corte richiede, per la fattispecie di sottrazione, il dolo specifico (volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto) e sottolinea l'esigenza di motivazione rigorosa quando non sussistano condanne per distrazioni patrimoniali.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 219 e 223
Prevedono circostanze aggravanti e regole sulla formazione del patrimonio sociale; usate nel quadro delle imputazioni per valutare l'entità delle condotte depauperative e la rilevanza ai fini della bancarotta.
Codice penale, artt. 99 comma 2 n. 2 e 110
Richiamati in combinazione con le norme fallimentari per la configurazione del concorso di persone e delle condotte penalmente rilevanti; la Corte applica i principi di responsabilità collegata e concorso.
Codice civile, art. 2214 e ss.
Stabilisce l'obbligo di tenuta delle scritture contabili per l'imprenditore: la Corte ricorda che l'obbligo grava sugli amministratori e giustifica l'inversione dell'onere probatorio quando mancano documenti aziendali.
Codice civile, artt. 2475 e ss.
Disposizioni specifiche per le S.r.l. sull'obbligo di tenuta e aggiornamento della contabilità, estendendo il dovere di garanzia sui dati contabili agli amministratori.
Codice penale, artt. 42 e 43
Principi sul dolo e la colpa richiamati nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolo specifico vs. dolo generico vs. colpa) nella bancarotta documentale e nella possibile derubricazione.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 217 comma 2 e 224
Norme relative alla bancarotta semplice (meno grave), cui la Corte invita a ricorrere se non sia dimostrabile il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione che comporta la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata alla posizione di Lucamarini Luca.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'assenza di documentazione contabile sposta l'onere sul gestore/amministratore di dimostrare la destinazione delle risorse: la mancata giustificazione può integrare la prova della distrazione.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/omessa tenuta) è necessario distinguere le due alternative previste dalla norma: la sottrazione richiede dolo specifico; l'omessa tenuta che rende impossibile la ricostruzione contabile può richiedere solo dolo generico. Quando non vi siano condanne per distrazioni patrimoniali, la prova del dolo specifico richiede motivazione particolarmente rigorosa.
- L'amministratore cessato resta responsabile per la corretta tenuta della contabilità relativa al periodo di sua carica e deve provare la consegna delle scritture al successore; il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare e, se possibile, ricostruire la contabilità pregressa.
- La semplice produzione di un processo verbale di constatazione (PVC) o di perizie che non affrontino la destinazione delle somme non esclude la responsabilità se l'amministratore non fornisce spiegazioni concrete; il PVC non è, di per sé, prova assoluta di distrazione ma può concorrere nel complesso probatorio.
- Se la documentazione e le prove non consentono di accertare il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale, il giudice deve valutare la possibile derubricazione alla bancarotta semplice, più lieve e con profili di prescrizione diversi.
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