Sentenza del 26/11/2018 n. 3411 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Società cooperativa a responsabilità limitata - Cancellazione della società - Mancata convocazione del socio all'assemblea in cui si è deliberata la cancellazione - Mancato rilascio di quietanza in tal senso - Responsabilità illimitata del socio - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla ex socia gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, invocando l'art. 36, comma 3, del DPR 602/1973 e l'art. 2495, comma 2, c.c. La contribuente contestava la propria responsabilità, evidenziando di non aver partecipato alla gestione societaria, di non essere stata convocata all'assemblea di approvazione del bilancio finale di liquidazione e di non aver ricevuto somme, beni o utili dalla società né rilasciato quietanze. Contestava inoltre il difetto di motivazione degli avvisi e l'assenza di prova dell'effettiva percezione di attivo sociale o utili.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato gli avvisi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello sostenendo che la responsabilità della socia potesse fondarsi anche sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili. Il giudice d'appello ha rigettato l'impugnazione e confermato l'annullamento degli avvisi, ritenendo che la contribuente fosse rimasta estranea alla gestione, non fosse stata convocata per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e non avesse rilasciato quietanze. La cancellazione della società, effettuata senza il rispetto delle formalità e senza il coinvolgimento di tutti i soci, è stata considerata erronea. Non è stata fornita prova che la ricorrente avesse ricevuto somme o beni dalla società. Le spese del giudizio d'appello sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 36, comma 3, DPR n. 602/1973
Responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci per le imposte dovute dalla società.
La responsabilità del socio non opera automaticamente per il solo fatto di avere rivestito tale qualità, ma richiede l'accertamento dei presupposti normativi, inclusa la percezione di somme o beni provenienti dalla liquidazione, nei limiti previsti dalla legge.
Art. 2495, comma 2, codice civile
Dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La responsabilità dei soci di una società di capitali cancellata è limitata alle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; non è sufficiente la mera qualità di socio.
Art. 2191 codice civile
Cancellazione d'ufficio dell'iscrizione nel registro delle imprese quando l'iscrizione è avvenuta senza che ne esistessero i presupposti.
Se la cancellazione della società è stata iscritta in assenza dei presupposti legali, il giudice del registro può ordinarne la cancellazione d'ufficio, con conseguente rimozione degli effetti dell'estinzione.
Art. 47 DPR n. 445/2000
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
L'autocertificazione del liquidatore relativa all'ottenimento delle quietanze dei soci non prevale sulla prova contraria della mancata convocazione o della mancata sottoscrizione da parte di uno dei soci.
Art. 39, comma 1, lettera d), DPR n. 600/1973
Accertamento induttivo dei redditi d'impresa.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito in presenza di gravi irregolarità contabili, ma l'accertamento nei confronti della società non dimostra automaticamente la responsabilità personale dei soci.
Art. 7 legge n. 212/2000
Statuto dei diritti del contribuente.
Gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Art. 3 legge n. 241/1990
Obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
L'Amministrazione deve esplicitare gli elementi che giustificano la pretesa tributaria, soprattutto quando essa viene estesa dal debitore principale al socio.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali non rende automaticamente i soci personalmente responsabili dei debiti tributari della società.
- Il socio può essere chiamato a rispondere nei limiti delle somme o dei beni effettivamente ricevuti in sede di liquidazione; tale percezione deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.
- La mera presunzione di distribuzione di utili extracontabili, riferita alla società, non è di per sé sufficiente a dimostrare che uno specifico socio abbia ricevuto somme o vantaggi patrimoniali.
- La regolare convocazione e partecipazione dei soci all'approvazione del bilancio finale di liquidazione costituiscono elementi rilevanti per la validità della cancellazione e per l'eventuale responsabilità post-liquidazione.
- Un socio che dimostri di essere rimasto estraneo alla gestione, di non essere stato convocato e di non aver ricevuto somme dispone di argomenti significativi per escludere la propria responsabilità personale.
- Le dichiarazioni del liquidatore o le autocertificazioni relative alle quietanze non impediscono al socio di provare che non ha partecipato alla procedura o non ha ricevuto alcunché.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare specificamente l'estensione della pretesa al socio, indicando il titolo della responsabilità e le somme eventualmente percepite, non limitandosi a richiamare il debito accertato in capo alla società.
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