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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34562/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un acquirente aveva convenuto in giudizio la venditrice di una camera da letto chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno per asseriti vizi e difformità del mobilio consegnato. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo integrata un'ipotesi di aliud pro alio; in appello, invece, la Corte territoriale aveva riqualificato la difformità delle misure come semplice mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c., dichiarando prescritta l'azione perché proposta oltre il termine. In cassazione il compratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla garanzia per vizi e sulla vendita di beni di consumo, sostenendo che la difformità avesse natura di aliud pro alio o comunque che la disciplina consumeristica imponesse altra soluzione; con il secondo motivo ha contestato la data di consegna assunta dalla Corte d'appello e ha invocato atti interruttivi della prescrizione, sostenendo che il termine non fosse decorso. La venditrice ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato con censure sulla tardività di produzioni documentali, sulla motivazione della sentenza d'appello e su ulteriori violazioni di legge, ma tali censure sono rimaste assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto della Corte d'appello sulla non essenzialità della difformità: non era irragionevole qualificare il caso come mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c. e non come aliud pro alio, poiché il mobilio era stato comunque utilizzato per anni e la difformità delle misure non ne impediva la funzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato dove e quando, nei gradi di merito, avesse dedotto gli asseriti atti interruttivi della prescrizione; così la Corte non era posta in condizione di esaminare nel merito la doglianza sulla decorrenza del termine. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1476 n. 1 c.c.

    Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente sulla disciplina della vendita e degli obblighi del venditore.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di garanzia per vizi della cosa venduta.

  • art. 1495 c.c.

    Applicato dalla Corte d'appello per ritenere decorso il termine di prescrizione dell'azione di garanzia; in cassazione la censura sulla decorrenza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1497 c.c.

    La Corte d'appello ha qualificato la difformità delle misure come mancanza di qualità promesse, con conseguente applicazione del regime di prescrizione proprio di tale vizio; la Cassazione ha ritenuto non illogica tale qualificazione.

  • art. 1519-ter c.c.

    Invocato dal ricorrente quale norma sulla conformità dei beni venduti al consumatore e sugli effetti della non conformità.

  • art. 1519-quater c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la risoluzione del contratto in caso di mancata sostituzione del bene entro un congruo termine.

  • art. 1519-sexies c.c.

    Richiamato sia dalla Corte d'appello sia dal ricorrente in tema di termini di prescrizione nell'ambito della vendita di beni di consumo.

  • art. 2943 co. 4 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti interruttivi della prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al riconoscimento del diritto da parte del debitore come fatto interruttivo della prescrizione.

  • art. 2945 co. 1 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sugli effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale condizionato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il bene consegnato è comunque utilizzabile e la difformità incide solo su caratteristiche non essenziali, la qualificazione come mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c. può essere preferita rispetto all'aliud pro alio, con applicazione del relativo regime di decadenza e prescrizione.
  • La qualificazione giuridica della difformità tra bene pattuito e bene consegnato dipende dall'incidenza funzionale del difetto: se il bene conserva la sua funzione economico-pratica, non è automaticamente configurabile una consegna di cosa del tutto diversa.
  • In cassazione, la censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile o infondata quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito senza denunciare un effettivo errore di sussunzione.
  • La doglianza sulla prescrizione deve essere specifica: il ricorrente deve indicare dove e quando abbia allegato nei precedenti gradi i fatti interruttivi dedotti, altrimenti la Corte non può esaminarne il merito.
  • Se il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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