Sentenza del 19/05/2017 n. 2239 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - ACCERTAMENTO - Deduzione quote di ammortamento - Illegittimità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa della società è stata ritenuta illegittima: il bene ricevuto in comodato gratuito non poteva essere iscritto in bilancio come cespite ammortizzabile e le relative quote di ammortamento non potevano essere dedotte dal reddito. L’accertamento dell’Amministrazione finanziaria è pertanto risultato fondato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società pretendeva di iscrivere in bilancio il valore del bene ricevuto gratuitamente in comodato e di dedurre dal reddito le relative quote di ammortamento. La contestazione riguardava quindi la legittimità dell’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva escluso tali deduzioni. Il principio applicato è che il valore ammortizzabile di un cespite deriva dal costo sostenuto quale contropartita dell’acquisto o della permuta che trasferisce la titolarità del bene. Il comodatario, non essendo proprietario e non avendo sostenuto un costo di acquisizione, non può attribuire al bene un valore contabile proprio né ammortizzarlo fiscalmente.
Norme richiamate
Disciplina fiscale dell’ammortamento dei beni strumentali
Sono ammortizzabili i beni di cui l’impresa sostiene il costo di acquisizione e che risultano riferibili alla sua titolarità economica o giuridica; non è ammesso l’ammortamento fiscale di un bene semplicemente detenuto in comodato gratuito.
Principi civilistici e contabili sulla rilevazione delle immobilizzazioni
Il valore di un bene da iscrivere tra le immobilizzazioni deve corrispondere al costo sostenuto per l’acquisto o alla contropartita dell’operazione che ne trasferisce la titolarità. La mera disponibilità materiale del bene in forza di un comodato non consente di iscriverne il valore come proprio.
Massime di principio
- Chi utilizza un bene ricevuto gratuitamente in comodato non può, di regola, ammortizzarne il valore, perché non ha sostenuto un costo di acquisto e non ne è proprietario.
- L’ammortamento fiscale presuppone l’esistenza di un costo effettivo, documentato e riferibile al soggetto che effettua la deduzione.
- La disponibilità o l’utilizzo strumentale di un bene non sono sufficienti, da soli, per iscriverlo tra le immobilizzazioni proprie e dedurne il valore nel tempo.
- Il comodatario può eventualmente dedurre costi autonomi da lui sostenuti, come spese di manutenzione o migliorie, se inerenti, documentati e conformi alle regole fiscali applicabili, ma non il valore originario del bene ricevuto in comodato.
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