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Sentenza

Sentenza del 19/05/2017 n. 2239 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - ACCERTAMENTO - Deduzione quote di ammortamento - Illegittimità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa della società è stata ritenuta illegittima: il bene ricevuto in comodato gratuito non poteva essere iscritto in bilancio come cespite ammortizzabile e le relative quote di ammortamento non potevano essere dedotte dal reddito. L’accertamento dell’Amministrazione finanziaria è pertanto risultato fondato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società pretendeva di iscrivere in bilancio il valore del bene ricevuto gratuitamente in comodato e di dedurre dal reddito le relative quote di ammortamento. La contestazione riguardava quindi la legittimità dell’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva escluso tali deduzioni. Il principio applicato è che il valore ammortizzabile di un cespite deriva dal costo sostenuto quale contropartita dell’acquisto o della permuta che trasferisce la titolarità del bene. Il comodatario, non essendo proprietario e non avendo sostenuto un costo di acquisizione, non può attribuire al bene un valore contabile proprio né ammortizzarlo fiscalmente.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale dell’ammortamento dei beni strumentali

    Sono ammortizzabili i beni di cui l’impresa sostiene il costo di acquisizione e che risultano riferibili alla sua titolarità economica o giuridica; non è ammesso l’ammortamento fiscale di un bene semplicemente detenuto in comodato gratuito.

  • Principi civilistici e contabili sulla rilevazione delle immobilizzazioni

    Il valore di un bene da iscrivere tra le immobilizzazioni deve corrispondere al costo sostenuto per l’acquisto o alla contropartita dell’operazione che ne trasferisce la titolarità. La mera disponibilità materiale del bene in forza di un comodato non consente di iscriverne il valore come proprio.

Massime di principio

  • Chi utilizza un bene ricevuto gratuitamente in comodato non può, di regola, ammortizzarne il valore, perché non ha sostenuto un costo di acquisto e non ne è proprietario.
  • L’ammortamento fiscale presuppone l’esistenza di un costo effettivo, documentato e riferibile al soggetto che effettua la deduzione.
  • La disponibilità o l’utilizzo strumentale di un bene non sono sufficienti, da soli, per iscriverlo tra le immobilizzazioni proprie e dedurne il valore nel tempo.
  • Il comodatario può eventualmente dedurre costi autonomi da lui sostenuti, come spese di manutenzione o migliorie, se inerenti, documentati e conformi alle regole fiscali applicabili, ma non il valore originario del bene ricevuto in comodato.

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