Cassazione Civile, Ordinanza n. 19929/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente previdenziale)
La controversia
Nel procedimento ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. il tribunale aveva rigettato le domande del richiedente e lo aveva condannato alle spese, ritenendo inefficace la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso introduttivo perché non conteneva la specificazione del reddito del nucleo familiare. Il ricorrente ha impugnato la decisione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la dichiarazione era comunque valida e idonea a far operare il regime di esenzione/regola processuale prevista dalla norma, poiché datata, sottoscritta e accompagnata dall'impegno a comunicare le variazioni reddituali; secondo il ricorrente, non era richiesta una formale indicazione analitica del reddito familiare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha ribadito che, dopo le modifiche dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non è imposto uno schema rigoroso né formule sacramentali per la dichiarazione sostitutiva, e non è necessario che la parte alleghi una separata dichiarazione reddituale o indichi specificamente l'ammontare del reddito, purché la dichiarazione rechi gli elementi essenziali richiesti dalla disciplina. Poiché nel caso concreto la dichiarazione era datata, sottoscritta e conteneva l'impegno a comunicare le variazioni dei redditi, essa è stata ritenuta idonea a produrre gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 152 disp. att. c.p.c.
Non richiede uno schema normativamente predeterminato né formule rigide per la dichiarazione sostitutiva; non impone l'indicazione specifica dell'entità del reddito, se la dichiarazione contiene gli elementi essenziali richiesti dalla legge.
art. 24 Cost.
Richiamato in funzione di garanzia dell'effettivo accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con un'interpretazione non formalistica della disciplina processuale.
art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Norma processuale del procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, nel cui ambito la dichiarazione reddituale viene valutata ai fini dell'applicazione del regime previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non è soggetta a formule sacramentali o a uno schema rigidamente predeterminato, essendo sufficiente che presenti i requisiti essenziali richiesti dalla legge.
- Ai fini dell'efficacia della dichiarazione reddituale, non è necessario indicare analiticamente l'ammontare del reddito del nucleo familiare né allegare una separata attestazione reddituale, se dalla dichiarazione emergono data, sottoscrizione e impegno a comunicare le variazioni.
- L'interpretazione della disciplina relativa alle dichiarazioni reddituali nei giudizi previdenziali deve favorire l'effettivo accesso alla tutela giurisdizionale, evitando letture eccessivamente formalistiche non imposte dal testo normativo.
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