Cassazione Civile, Sentenza n. 9717/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza d'appello contestando: (1) la ritenuta necessità del contraddittorio endoprocedimentale nella procedura DOCFA (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n.3, con richiamo all'art. 2 d.l. 23/1/1993, n.16 e art.12, comma 7, legge 27/7/2000, n.212); (2) l'eccesso di potere del giudice d'appello che si sarebbe pronunciato sul merito quando l'appello della contribuente verteva soltanto sulla nullità dell'atto per mancato contraddittorio (violazione art.112 c.p.c., art.360 c.p.c., n.4); (3) carenza di motivazione (art.360 c.p.c., n.3, con riferimento all'art.132 c.p.c. n.4 e art.36 d.lgs. 546/1992); (4) errata interpretazione della normativa catastale e sul concetto di "villa" (richiamo a d.P.R. 1.12.1949 n.1142 artt.6,61,62; d.P.R. 23.3.1998 n.138 art.8; d.l. 30.12.1993 n.557 art.9); (5) errata applicazione del regolamento DOCFA (d.m. 19.4.1994 n.701) in relazione al regime della rendita proposta e della rendita definitiva.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbiti i restanti. Ha affermato che, nella procedura DOCFA, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: la partecipazione del contribuente tramite DOCFA è già strumento fortemente partecipativo e l'Ufficio può discostarsi dalla rendita proposta senza attivare un contraddittorio preventivo, salvo diversa previsione normativa; ha richiamato precedenti di Cassazione e la sentenza della Corte costituzionale n.47/2023. Inoltre ha rilevato che il giudice d'appello non poteva decidere sul merito quando l'appello era fondato unicamente sulla nullità per mancato contraddittorio. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei punti accolti e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese di merito e ha condannato Chiara Palazzetti al pagamento delle spese del presente grado a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Norma procedurale usata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione; applicata per valutare vizi di diritto, motivazione e violazioni di norme processuali
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (conv. L. 24 marzo 1993, n. 75)
Richiamato nell'ambito delle doglianze sul procedimento catastale e sulle modalità di determinazione della rendita
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)
La Corte ha delimitato l'applicazione dell'art.12, comma 7, escludendone valenza generale: va interpretato limitatamente agli accertamenti consequenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente e non alle verifiche ‘a tavolino’ come la procedura DOCFA
artt. 41, 47, 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La Corte ha ritenuto che gli obblighi derivanti da tali articoli sul contraddittorio trovano applicazione generalizzata solo per tributi armonizzati o quando la disciplina nazionale lo preveda espressamente
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato per affermare che il giudice d'appello non può decidere su questioni non comprese nell'impugnazione; se l'appello riguarda solo la nullità per mancato contraddittorio, il giudice d'appello non doveva pronunciarsi sul merito
art. 132 cod. proc. civ., primo comma, n.4
Richiamato nella critica sulla motivazione della sentenza impugnata (si lamentava motivazione apparente); la Corte ha ritenuto assorbita la questione dopo aver accolto i primi motivi
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546/1992
Richiamato in relazione alle critiche sulla motivazione e alla correttezza dell'istruttoria nel giudizio tributario
d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (artt. 6, 61, 62)
Normativa catastale e urbanistica richiamata dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del bene (es. concetto di 'villa'); la Corte ha assorbito l'esame di tali censure
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (art. 8, commi 1 e 2)
Richiamato dalla ricorrente in tema di normativa edilizia/catastale; la Corte non ha ritenuto necessario esaminare ulteriormente dopo l'accoglimento dei primi motivi
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (art. 9, comma 3 lett. e)
Richiamato dalla difesa della contribuente in relazione ai criteri di classificazione catastale; assorbito dall'esito del ricorso
d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (regolamento DOCFA, art.1 commi 1 e 2)
Norma regolamentare della procedura DOCFA: la Corte ha chiarito che la rendita presentata tramite DOCFA resta "rendita proposta" e la partecipazione del contribuente attraverso tale procedura è sufficiente a escludere l'obbligo generale di contraddittorio preventivo salvo diversa disposizione
Sentenza Corte costituzionale n. 47/2023
La Corte costituzionale ha affermato che non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione tributaria se non espressamente previsto dal legislatore; tale interpretazione è stata richiamata dalla Corte
Cass. Sez. Un. n. 24823/2015 e successive pronunce di legittimità citate
Giurisprudenza di legittimità che sostiene che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo se previsto dalla normativa di riferimento o per tributi armonizzati; la Corte ha fatto proprio questo orientamento
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA la presentazione della rendita da parte del contribuente è un elemento partecipativo che di norma esclude l'obbligo di un ulteriore contraddittorio endoprocedimentale prima che l'Ufficio discosti la propria valutazione dalla proposta
- L'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se espresso dalla normativa nazionale o in presenza di tributi armonizzati per i quali il diritto dell'UE impone specifiche garanzie
- Se l'appello è limitato a una questione procedurale o di nullità (es. mancato contraddittorio), il giudice d'appello non può decidere sul merito della controversia: la pronuncia sul merito può essere preclusa se non richiesta dalle parti
- La Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità lasciano al legislatore la scelta di estendere obblighi di contraddittorio: in assenza di norma chiara, prevale la possibilità per l'amministrazione di procedere 'a tavolino' anche se ciò incide sul contribuente
- Nelle impugnazioni in Cassazione è utile concentrare i motivi su profili determinanti (procedurali e di diritto) perché la Corte può assorbire altri rilievi se ritiene decisivi i primi; viceversa, chi impugna deve specificare chiaramente le domande di merito per consentire al giudice d'appello di pronunciarsi
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