Cassazione Civile, Sentenza n. 21416/2019 del 14/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il dipendente, che fruiva dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 per assistere la madre con handicap grave, impugnava il licenziamento per giusta causa deliberato il 25 luglio 2016. La contestazione disciplinare riguardava la dichiarazione sostitutiva resa il 10 luglio 2014, nella quale aveva attestato che la madre non era ricoverata a tempo pieno presso alcuna struttura; l’azienda aveva accertato che da circa due anni la donna soggiornava in una struttura residenziale di tipo alberghiero. L’addebito era circoscritto alla dichiarazione ritenuta mendace, senza contestare l’indebita fruizione dei permessi. Il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda nella fase sommaria e in opposizione; la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 762/2017 depositata il 7 settembre 2017, aveva respinto il reclamo. Con quattro motivi il lavoratore deduceva: 1) violazione dell’art. 33, commi 3, 4 e 7-bis, L. 104/1992, sostenendo che il licenziamento fosse fondato sull’inesistente illegittimità dei permessi; 2) violazione dell’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 e della disciplina collettiva, nonché dell’art. 112 c.p.c., perché l’indebita fruizione non era stata contestata né introdotta in giudizio e la Corte d’appello sarebbe incorsa in ultrapetizione; 3) violazione della disciplina dei permessi, dell’art. 2106 c.c. e del contratto collettivo, poiché il termine «ricovero» non comprendeva il soggiorno in una struttura non sanitaria e il procedimento penale era stato archiviato; 4) in subordine, violazione dei criteri legali e collettivi di proporzionalità della sanzione e delle previsioni contrattuali sul licenziamento senza preavviso. L’azienda aveva inoltre eccepito l’improcedibilità per mancato deposito integrale del contratto collettivo.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità: il mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico non determina l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assicura la conoscibilità del contratto. Ha quindi accolto il ricorso nei sensi della motivazione, esaminando congiuntamente i quattro motivi e assorbendo gli ulteriori rilievi. Ha stabilito che, ai fini dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, il ricovero a tempo pieno ostativo al beneficio è quello presso una struttura ospedaliera o similare che assicuri assistenza sanitaria continuativa; non lo è il soggiorno in una struttura residenziale sociale priva di tale assistenza. La Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la veridicità della dichiarazione in relazione a questa nozione e alla finalità del beneficio, nonché considerare che l’addebito disciplinare era limitato alla dichiarazione asseritamente mendace e non all’indebito utilizzo dei permessi. Anche la valutazione dell’affidabilità del lavoratore doveva restare entro i confini della contestazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Questa Corte ha da tempo affermato che l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorchè la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, sì che la successiva previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che all’art. 7 ha apportato modifiche all’art. 369 c.p.c. prevedendo che il comma 2, n. 4 di tale articolo è sostituito dal seguente: “4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”), deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune
Il mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico non rende improcedibile il ricorso per cassazione, perché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende autonomamente conoscibile il testo al giudice.
art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104
Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perchè queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Il ricovero a tempo pieno che esclude i permessi è quello presso una struttura ospedaliera o assimilabile che garantisce assistenza sanitaria continuativa. Il soggiorno in una struttura residenziale sociale priva di tale assistenza non è ostativo, poiché permane l’esigenza di assistenza familiare.
art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104
Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, secondo quanto letteralmente previsto dalla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3.
La gravità dell’handicap rilevante ai fini della tutela è connotata dalla necessità di assistenza permanente, continuativa e globale; la disciplina dei permessi va letta in funzione della continuità dell’assistenza alla persona.
art. 112 c.p.c.
Nella specie, peraltro, nessuna contestazione sull’utilizzo indebito dei permessi era stata formulata al dipendente essendo stata posta a base del provvedimento espulsivo solo la circostanza di aver il R. reso dichiarazioni mendaci, ritenuta rilevante sotto il profilo dell’affidabilità morale e professionale del predetto e come tale inficiante in modo irreversibile il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra lavoratore e datore di lavoro.
La decisione sulla legittimità del licenziamento deve restare entro il perimetro dell’addebito effettivamente contestato; non può fondarsi sull’indebita fruizione dei permessi quando tale condotta non è stata contestata.
art. 2106 c.c.
E pur vero che un fatto non costituente illecito penale può essere, ciò nondimeno, rilevante ai fini disciplinari, tuttavia è sempre necessario che sussistano profili di antigiuridicità che vanno specificamente indicati, anche alla luce delle previsioni del codice disciplinare.
L’assenza di rilevanza penale non esclude di per sé la rilevanza disciplinare, ma la sanzione richiede la sussistenza e la specifica indicazione di profili di antigiuridicità, valutati anche alla luce del codice disciplinare.
art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Da tanto consegue che la Corte territoriale chiamata a valutare la sussistenza o meno di una falsa dichiarazione con riferimento alla compilazione da parte del R. del modulo predisposto dall’Azienda (compilazione da effettuarsi nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà D.P.R. n. 445 del 2000, ex art. 76), avente ad oggetto i requisiti per fruire dei benefici L. n. 104 del 1992, ex art. 33 ed in particolare alla parte in cui era indicata quale condizione negativa (da barrare da parte dell’interessato) la frase ‘non ricoverata a tempo pieno presso alcuna strutturà, avrebbe dovuto tener conto delle finalità per le quali la dichiarazione stessa doveva essere resa e quindi affermarne od escluderne la veridicità non in relazione ad una nozione atecnica di ricovero bensì con riferimento alle condizioni richieste per la fruizione del beneficio e cioè ad un ricovero presso una struttura in grado di garantire un’assistenza sanitaria in modo continuo al portatore di handicap grave.
La veridicità della dichiarazione sostitutiva relativa al mancato ricovero va valutata in rapporto alla finalità della dichiarazione e ai requisiti legali del beneficio: rileva il ricovero presso una struttura che garantisca assistenza sanitaria continuativa, non una nozione atecnica di ricovero.
art. 112 c.p.c.
Anche il profilo dell’affidabilità morale e professionale andava, perciò, considerato tenendo conto dell’ambito definito della contestazione limitata alla dichiarazione asseritamente mendace rilasciata dal R..
Anche la valutazione dell’affidabilità morale e professionale del dipendente deve essere compiuta entro i limiti dell’addebito disciplinare contestato.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 33, comma 3, L. 104/1992, il ricovero a tempo pieno incompatibile con il permesso mensile è quello presso una struttura ospedaliera o similare, pubblica o privata, che assicuri assistenza sanitaria continuativa; il soggiorno in una struttura residenziale di tipo sociale priva di tale assistenza non esclude il beneficio.
- La veridicità di una dichiarazione sostitutiva resa per attestare i requisiti di accesso a un beneficio deve essere valutata in relazione alla finalità della dichiarazione e alla nozione giuridica rilevante per quel beneficio, non facendo riferimento a un significato atecnico del termine utilizzato.
- Un fatto non costituente illecito penale può assumere rilevanza disciplinare, ma occorre individuare specifici profili di antigiuridicità, anche alla luce del codice disciplinare.
- La legittimità della sanzione disciplinare e la valutazione dell’affidabilità del lavoratore devono essere verificate entro i confini della condotta effettivamente contestata; non possono essere fondate su un diverso addebito, quale l’indebita fruizione di permessi mai contestata.
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