Cassazione Civile, Sentenza n. 21560/2019 del 21/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente assicuratore)
La controversia
La controversia trae origine da un infortunio sul lavoro verificatosi il 16 gennaio 2002. Il Tribunale aveva condannato l’ente assicuratore a corrispondere alla lavoratrice l’indennità per inabilità temporanea assoluta per 106 giorni, quella per inabilità temporanea parziale per 68 giorni e le spese mediche. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 8087/2013 depositata il 30 dicembre 2013, aveva confermato la decisione, ritenendo che l’indennità temporanea restasse dovuta anche dopo il D.Lgs. n. 38 del 2000 e che potesse essere riconosciuta senza limiti di durata per inabilità assoluta o parziale causata dall’infortunio. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 66 e 68 del D.P.R. n. 1124 del 1965: secondo il ricorrente, l’indennità temporanea è dovuta soltanto durante l’inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore di attendere al lavoro, non anche per l’inabilità temporanea parziale. La lavoratrice aveva inoltre eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il messaggio PEC dell’11 giugno 2014 recava una relata ma un allegato non apribile, mentre il ricorso era stato nuovamente notificato via PEC il 16 giugno 2014.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività. Ha ritenuto che la consegna PEC genera una presunzione di conoscenza del messaggio e che il destinatario, in base a un dovere collaborativo, deve informare il mittente incolpevole delle difficoltà di accesso agli allegati; ha inoltre rilevato che la successiva notificazione tramite ufficiale giudiziario era tempestiva. Nel merito, ha accolto l’unico motivo: gli artt. 66 e 68 del D.P.R. n. 1124 del 1965 riconoscono l’indennità giornaliera soltanto per l’inabilità temporanea assoluta che impedisca totalmente e di fatto di lavorare, senza prevederla per l’inabilità temporanea parziale. L’art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ha innovato la disciplina delle prestazioni per inabilità permanente, ma non quella dell’indennità per inabilità temporanea assoluta. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in parte qua e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1124/1965, art. 66
Il D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 68, prevedono la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”, nulla prevedendo per il caso di inabilità temporanea parziale.
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea è prevista solo per l’inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto di lavorare, non per quella parziale.
D.P.R. n. 1124/1965, art. 68
Il D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 68, prevedono la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”, nulla prevedendo per il caso di inabilità temporanea parziale.
La disciplina richiamata esclude la corresponsione dell’indennità temporanea in caso di inabilità soltanto parziale.
D.Lgs. n. 38/2000, art. 13
Anche il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l’art. 66, comma 1, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l’indennità per inabilità temporanea assoluta.
L’intervento normativo ha modificato le prestazioni economiche connesse all’inabilità permanente, ma non ha esteso né modificato la disciplina dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.
art. 1335 c.c.
Si può quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 c.c.
La ricevuta PEC di accettazione e consegna fonda una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, analoga a quella prevista per le dichiarazioni negoziali.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.
La PEC attribuisce certezza legale all’invio e alla consegna, o mancata consegna, del messaggio; la Corte valorizza le ricevute del sistema ai fini della verifica del perfezionamento della notificazione.
Massime di principio
- L’indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio sul lavoro è dovuta esclusivamente quando l’inabilità è assoluta e impedisce totalmente e di fatto al lavoratore di attendere al lavoro; la disciplina non prevede tale prestazione per l’inabilità temporanea parziale.
- La modifica introdotta dall’art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 riguarda le prestazioni economiche connesse all’inabilità permanente e non altera la disciplina dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.
- La ricevuta di accettazione e consegna della PEC determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario. Se il destinatario incontra difficoltà nell’aprire gli allegati, deve informarne il mittente incolpevole per consentirgli di porvi rimedio.
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