Cassazione Penale, Sentenza n. 20282/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che lo aveva condannato per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. e gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di lavoro non retribuita per mesi sei. Il ricorso articolava tre motivi: 1) censura della valutazione dell'attendibilità della principale testimonianza (Antonio Catania) e contestuale travisamento probatorio; 2) omissione di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione dell'art. 165 c.p. per avere il Tribunale subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di lavoro non retribuita senza acquisire la non opposizione/consenso dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, ritenendo che la sentenza di merito avesse motivato congruamente la valutazione probatoria e che il giudizio di attendibilità sia riservato ai giudici di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non era stata specificamente formulata in sede di merito e, quindi, non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di lavoro non retribuita ex art. 165 c.p. poteva essere disposta solo se il condannato non si oppone e che il Tribunale ha omesso di acquisire la non opposizione dell'imputato. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto, dichiarando irrevocabile la statuizione sulla responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 727 cod. pen.
Norma penale contestata relativa all'abbandono/tenimento di animali in condizioni tali da cagionare sofferenze; la Corte richiama la giurisprudenza sul fatto che costituiscono reato sia condizioni che determinano patologie sia quelle che producono meri patimenti e che la valutazione dello stato degli animali è ricavabile dall'esperienza comune e dalle scienze naturali.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel primo motivo: la normativa sulle modalità di assunzione delle prove; la Corte osserva che le censure generiche sull'attendibilità testimoniale non sono specifiche ai fini di cassazione.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al primo motivo: norma sul giudizio di fatto e valutazione della prova; la Corte ribadisce l'insindacabilità delle valutazioni probatorie dei giudici di merito, salvo travisamento probatorio evidente.
art. 131-bis cod. pen.
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che la sua applicazione deve essere richiesta in sede di merito e non può essere invocata per la prima volta in cassazione, se la norma era vigore alla data della decisione di merito.
art. 165 cod. pen.
Disciplina della sospensione condizionale della pena e degli obblighi e condizioni da apporre; la Corte distingue tra comma primo (condizionalita' opzionale con previsione di non opposizione del condannato) e comma secondo (obbligo della prestazione come condicio sine qua non senza richiedere consenso), rilevando che la prestazione di lavoro non retribuita può essere disposta solo se il condannato non si oppone e che, in assenza di richiesta del beneficio da parte dell'imputato, non si può desumere un consenso implicito.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'art. 131-bis: la norma limita le censure che possono essere introdotte in cassazione, impedendo di dedurre per la prima volta in cassazione la causa di non punibilità se non dedotta in precedenza.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamata per affermare l'irrevocabilità della statuizione sulla responsabilità; la Corte ha dichiarato irrevocabile la parte di condanna non interessata dall'annullamento.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze e la scelta tra versioni divergenti dei fatti sono riservate al giudice di merito; in cassazione possono essere censurate solo motivazioni apodittiche, illogiche o travisamento probatorio che emergano dal provvedimento impugnato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere espressamente dedotta e richiesta in sede di merito; non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la norma era già in vigore al momento della decisione impugnata.
- La sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di lavoro non retribuita ai sensi dell'art. 165 c.p. richiede la non opposizione del condannato: se il beneficio non è stato richiesto dalla difesa non si può presumere un consenso implicito alla condizione, per cui il giudice deve acquisire espressa non opposizione o consenso prima di imporre tale condizione.
- Quando la Corte di Cassazione annulla parzialmente una decisione (ad esempio solo la condizione della sospensione), può disporre il rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla parte censurata, dichiarando nel contempo irrevocabili le statuizioni sulla responsabilità non toccate dall'annullamento.
- Per evitare l'inammissibilità delle censure in cassazione, la difesa deve formulare in modo specifico e motivato le richieste e le eccezioni in sede di merito (in particolare riguardo a cause estintive o di non punibilità), non limitandosi a conclusioni generiche.
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