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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20213/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per ricettazione relativa a 5 assegni (tot. €6.198,53). Il ricorrente deduceva: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., poiché la Corte di merito ha ritenuto insuperabile il limite edittale della pena senza valutare la offensività concreta e pur avendo riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 648 c.p.; (2) difetto di correlazione tra imputazione e accusa: il capo di imputazione risultava ambiguo e contraddittorio (riferimenti ad "artificio" e "induzione in errore" estranei al fatto tipico della ricettazione), lasciando incerta la qualificazione del reato presupposto (furto vs. falso di assegni) e senza che dal materiale processuale emergesse la configurabilità del furto; inoltre il reato di falso in titoli di credito era stato in parte depenalizzato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la sentenza n.156/2020 della Corte Costituzionale che ha inciso sulla portata dell'art. 131-bis c.p., affermando che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità può essere riconosciuta anche quando non è previsto un minimo edittale di pena. La Cassazione ha inoltre censurato la carenza motivazionale circa il delitto presupposto della ricettazione, rilevando l'ambiguità del capo di imputazione e l'erronea o insufficiente argomentazione della Corte d'appello. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che dovrà valutare in concreto la sussistenza della tenuità ex art. 131-bis (anche alla luce delle modifiche normative intervenute con il d.lgs. 10/10/2022, n.150) e colmare la lacuna motivazionale sul reato presupposto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione anche per reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena; la mera considerazione dei limiti edittali non è un ostacolo insuperabile alla sua applicazione

  • art. 648 cod. pen.

    comma secondo (ora quarto)

    Norma che disciplina l'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione; nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'attenuante di lieve entità

  • artt. 482, 491 e 485 cod. pen.

    Riferiti ai reati di falsità in titolo e loro eventuale riqualificazione: nella fase di primo grado si era prospettata una contestazione per falsità poi riqualificata nell'art. 485 (che nel caso è risultata non integrante reato)

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1

    Modifiche normative successive che incidono sull'applicazione dell'art. 131-bis e che la Corte di merito dovrà considerare in sede di rinvio

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 156 del 24 giugno 2020

    Dichiara l'illegittimità costituzionale della parte di art. 131-bis che impediva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati privi di minimo edittale di pena, per violazione dell'art. 3 Cost.; detta pronuncia è motivo centrale per riesaminare la tenuità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso in sede di cassazione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971)

    Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020

    Orientamento che ammette l'applicazione dell'esclusione della punibilità per tenuità anche all'ipotesi lieve di ricettazione, utilizzato dalla Cassazione per sostenere la carenza della motivazione avversa

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. deve essere valutata concretamente dal giudice anche quando il reato non prevede un minimo edittale di pena: il limite edittale non può essere considerato automaticamente ostativo dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.156/2020
  • In caso di reato di ricettazione, il giudice deve individuare e motivare con chiarezza quale sia il reato presupposto (es. furto) o spiegare perché la ricettazione è configurabile anche in assenza di accertamento pieno del reato presupposto; un capo di imputazione ambiguo o contraddittorio può rendere la motivazione insufficiente e giustificare l'annullamento
  • Se nel capo d'imputazione compaiono fattispecie che sono state depenalizzate o riqualificate (es. falsità in titoli), il giudice deve rievaluare l'impatto di tali novità sulla configurazione del reato complessivamente contestato
  • La valutazione della "tenuità" richiede l'esame della concreta offensività dell'azione e delle circostanze personali dell'imputato; non è sufficiente richiamare il limite edittale o fare valutazioni astratte
  • La Corte di Cassazione può annullare e rinviare quando riscontra una carenza motivazionale significativa, in particolare sulle questioni essenziali come il reato presupposto o l'applicabilità di cause di esclusione della punibilità

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