Cassazione Penale, Sentenza n. 20213/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per ricettazione relativa a 5 assegni (tot. €6.198,53). Il ricorrente deduceva: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., poiché la Corte di merito ha ritenuto insuperabile il limite edittale della pena senza valutare la offensività concreta e pur avendo riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 648 c.p.; (2) difetto di correlazione tra imputazione e accusa: il capo di imputazione risultava ambiguo e contraddittorio (riferimenti ad "artificio" e "induzione in errore" estranei al fatto tipico della ricettazione), lasciando incerta la qualificazione del reato presupposto (furto vs. falso di assegni) e senza che dal materiale processuale emergesse la configurabilità del furto; inoltre il reato di falso in titoli di credito era stato in parte depenalizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la sentenza n.156/2020 della Corte Costituzionale che ha inciso sulla portata dell'art. 131-bis c.p., affermando che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità può essere riconosciuta anche quando non è previsto un minimo edittale di pena. La Cassazione ha inoltre censurato la carenza motivazionale circa il delitto presupposto della ricettazione, rilevando l'ambiguità del capo di imputazione e l'erronea o insufficiente argomentazione della Corte d'appello. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che dovrà valutare in concreto la sussistenza della tenuità ex art. 131-bis (anche alla luce delle modifiche normative intervenute con il d.lgs. 10/10/2022, n.150) e colmare la lacuna motivazionale sul reato presupposto.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione anche per reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena; la mera considerazione dei limiti edittali non è un ostacolo insuperabile alla sua applicazione
art. 648 cod. pen.
comma secondo (ora quarto)
Norma che disciplina l'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione; nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'attenuante di lieve entità
artt. 482, 491 e 485 cod. pen.
Riferiti ai reati di falsità in titolo e loro eventuale riqualificazione: nella fase di primo grado si era prospettata una contestazione per falsità poi riqualificata nell'art. 485 (che nel caso è risultata non integrante reato)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1
Modifiche normative successive che incidono sull'applicazione dell'art. 131-bis e che la Corte di merito dovrà considerare in sede di rinvio
Sentenza Corte Costituzionale n. 156 del 24 giugno 2020
Dichiara l'illegittimità costituzionale della parte di art. 131-bis che impediva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati privi di minimo edittale di pena, per violazione dell'art. 3 Cost.; detta pronuncia è motivo centrale per riesaminare la tenuità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso in sede di cassazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971)
Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020
Orientamento che ammette l'applicazione dell'esclusione della punibilità per tenuità anche all'ipotesi lieve di ricettazione, utilizzato dalla Cassazione per sostenere la carenza della motivazione avversa
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p. deve essere valutata concretamente dal giudice anche quando il reato non prevede un minimo edittale di pena: il limite edittale non può essere considerato automaticamente ostativo dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.156/2020
- In caso di reato di ricettazione, il giudice deve individuare e motivare con chiarezza quale sia il reato presupposto (es. furto) o spiegare perché la ricettazione è configurabile anche in assenza di accertamento pieno del reato presupposto; un capo di imputazione ambiguo o contraddittorio può rendere la motivazione insufficiente e giustificare l'annullamento
- Se nel capo d'imputazione compaiono fattispecie che sono state depenalizzate o riqualificate (es. falsità in titoli), il giudice deve rievaluare l'impatto di tali novità sulla configurazione del reato complessivamente contestato
- La valutazione della "tenuità" richiede l'esame della concreta offensività dell'azione e delle circostanze personali dell'imputato; non è sufficiente richiamare il limite edittale o fare valutazioni astratte
- La Corte di Cassazione può annullare e rinviare quando riscontra una carenza motivazionale significativa, in particolare sulle questioni essenziali come il reato presupposto o l'applicabilità di cause di esclusione della punibilità
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