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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18767/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per irreperibilità del condannato. Il ricorrente, tramite difensore, contestava il travisamento dei fatti e la violazione delle norme procedurali perché dal fascicolo risultava l'elezione di domicilio e documenti che attestavano la sua stabile dimora e reperibilità (elezione di domicilio del 5 maggio 2022, presenza all'udienza del 12 dicembre 2024, ordinanza civile del 31 dicembre 2024 che accerta convivenza e diritto al rilascio del titolo di soggiorno, attività lavorative in Italia), nonché la nomina di difensore e l'elezione di domicilio presso lo studio legale ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Brescia per un nuovo giudizio. Motivazione: l'art. 677, comma 2-bis c.p.p. richiede a pena d'inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio anche quando l'istanza è presentata dal difensore; tuttavia, nel caso di specie risultava che vi era stata elezione di domicilio e non erano stati svolti accertamenti sulla reperibilità attuale. Inoltre l'irreperibilità, nella giurisprudenza, è motivo di merito per il rigetto e non motivo di inammissibilità da valutarsi d'ufficio senza contraddittorio (art. 666, comma 2 c.p.p.). I documenti prodotti dimostravano la possibile reperibilità dell'interessato, pertanto il provvedimento di inammissibilità era adottato al di fuori dei casi previsti e doveva essere riesaminato nel contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, codice di procedura penale

    L'istanza del condannato non detenuto deve contenere a pena d'inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio; se l'istanza è presentata dal difensore, questi deve allegare la dichiarazione/electione resa dal cliente, salvo procura speciale. L'obbligo è tassativo e non ammette equipollenti.

  • art. 666, comma 2, codice di procedura penale

    L'irreperibilità rilevata dalla documentazione non deve automaticamente determinare l'inammissibilità della domanda: l'irreperibilità è questione di merito che, se non immediatamente risolvibile, richiede verifica nel contraddittorio e può giustificare il rigetto sul merito, non l'annullamento d'ufficio per inammissibilità.

  • art. 161, comma 4, codice di rito

    Richiamata come norma di coordinamento possibile quando la dichiarazione/electione di domicilio sia anteriore o non attuale; può trovare applicazione per gli effetti processuali della dichiarazione già resa.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 18775 del 17/12/2009 (Rv. 246720)

    Affermata la tassatività dell'obbligo di dichiarazione/electione di domicilio e l'impossibilità di assolverlo con modalità diverse; il difensore che presenta l'istanza deve allegare la dichiarazione del cliente o essere munito di procura speciale ad hoc.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.1 n. 48337/2012, Sez.1 n.15137/2011, Sez.1 n.29344/2001, Sez.1 n.26334/2023)

    Confermano che l'inammissibilità consegue solo all'omessa dichiarazione o elezione di domicilio e che la mancata attualità della dichiarazione non determina automaticamente l'inammissibilità; inoltre l'irreperibilità va valutata nel merito e con contraddittorio.

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio è requisito formale tassativo per l'ammissione dell'istanza quando il ricorrente non è detenuto; se l'istanza è presentata dal difensore, occorre la dichiarazione resa dal cliente o una procura speciale.
  • L'assenza di una dichiarazione di domicilio valida comporta inammissibilità; però se è stata resa una elezione di domicilio (anche anteriore) il giudice non può dichiarare inammissibile de plano senza verificare l'attualità e la reperibilità nel contraddittorio.
  • L'irreperibilità del richiedente, quando non è pacifica o non è immediatamente verificabile, costituisce questione di merito da valutare nel contraddittorio e può giustificare il rigetto, ma non l'automatica inammissibilità dell'istanza.
  • Documenti che dimostrano la presenza, la convivenza o contatti recenti (es. ordinanze civili, partecipazione ad udienze, elezioni di domicilio, rapporti di lavoro) devono essere presi in considerazione e possono infirmare l'allegata irreperibilità.
  • In presenza di dubbio sulla reperibilità, il giudice dovrebbe ordinare accertamenti o esperire il contraddittorio prima di adottare provvedimenti d'inammissibilità.
  • Il difensore che presenta l'istanza dovrebbe sempre allegare espressa dichiarazione/electione di domicilio del cliente o la procura speciale per evitare il rischio di inammissibilità procedurale.

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