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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39111/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Paradiso, rivenditore di auto usate, era stato condannato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per aver presentato alla Questura numerose false denunce di smarrimento delle carte di circolazione/ certificati di proprietà di veicoli al fine di ottenere duplicati e sottrarsi al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.). In appello era stata esclusa la recidiva e un'aggravante; in cassazione propone due motivi: (1) violazione dell'art. 483 c.p. per insussistenza del fatto tipico e della antigiuridicità della condotta (richiamando una decisione che riteneva la falsa denuncia non integrasse il reato perché il pubblico ufficiale non è obbligato a verificare la verità e il privato non è tenuto a dichiarare il vero); (2) eccessività del trattamento sanzionatorio perché, alla data della sentenza di appello, 14 dei 18 reati erano prescritti (commessi fino a tutto il 2013) e quindi la pena applicata sarebbe illegittima

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo ma ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà integra la falsità ideologica quando la dichiarazione è destinata a provare la verità del fatto e costituisce il presupposto del procedimento amministrativo per il rilascio del duplicato; quindi il precedente isolato invocato dal ricorrente non è condiviso e il motivo è in gran parte respinto. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha constatato che molti reati commessi fino a dicembre 2013 si erano prescritti prima della sentenza impugnata e che l'omessa declaratoria di estinzione ha erroneamente inciso sulla quantificazione della pena (il giudice d'appello ha considerato tutti i fatti in continuazione, inclusi quelli prescritti). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi tra il 3 marzo 2011 e il 26 maggio 2014 perché estinti per prescrizione, ha rigettato il resto del ricorso e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio residuo

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Riferito al reato di falsità ideologica: la Corte richiama che la falsità integrano quando l'atto pubblico e la dichiarazione del privato sono destinati a provare la verità dei fatti attestati, come avviene nella denuncia di smarrimento del certificato di proprietà che è presupposto per il rilascio del duplicato

  • art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Aggravante contestata in appello e poi esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione registra la precedente esclusione ma valuta separatamente la questione della prescrizione e della legittimità della pena

  • artt. 157, 160, 161 cod. pen.

    Norme concernenti i termini di prescrizione applicabili ai reati commessi tra il 3 marzo 2011 e il 26 maggio 2014; la Corte applica tali disposizioni per accertare che i reati commessi sino a dicembre 2013 si sono prescritti

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della declaratoria di non punibilità: la Corte ricorda che la causa di estinzione del reato può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità quando il ricorso non è manifestamente infondato

Massime di principio

  • La falsa denuncia di smarrimento di documenti di circolazione o certificati di proprietà integra la falsità ideologica del privato quando l'atto è destinato a comprovare la verità del fatto e costituisce presupposto per un procedimento amministrativo (es. rilascio di duplicati)
  • Un precedente isolato che nega la rilevanza penale non prevale sulla giurisprudenza consolidata: bisogna verificare se l'atto pubblico sia effettivamente destinato a produrre effetti giuridici collegati alla verità della dichiarazione
  • Il giudice d'appello non può considerare, ai fini della continuazione e della determinazione della pena, reati ormai prescritti; l'omessa declaratoria di estinzione può rendere illegittima la pena in concreto applicata e comportare annullamento e rinvio
  • Il difensore deve sempre verificare e dedurre tempestivamente l'avvenuta prescrizione dei reati e chiedere espressamente la declaratoria di estinzione: se non manifestamente infondata, la Cassazione può rilevarla d'ufficio
  • La circostanza che l'imputato non fosse proprietario dei veicoli non esclude automaticamente il reato: conta l'uso della dichiarazione per ottenere effetti amministrativi (duplicato) e l'idoneità dell'atto pubblico a provare il fatto

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