Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3774/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202606313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: condotta omissiva dell'ASL consistente nella mancata effettiva presa in carico e nell'omessa erogazione, diretta o indiretta, del trattamento terapeutico riconosciuto necessario per la minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente sanitario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, anche in via cautelare, l'accertamento del diritto della minore a ricevere dall'ASL Roma 1 un trattamento specifico, individualizzato e intensivo, per complessive sei ore settimanali e per ventiquattro mesi, articolato in terapia psicoterapeutica cognitivo-comportamentale, trattamento neuropsicomotorio e trattamento logopedico. Hanno inoltre dedotto l'illegittimità della condotta omissiva dell'amministrazione sanitaria, che, nonostante l'istanza del 29 ottobre 2025 e il riconoscimento della necessità terapeutica, non avrebbe provveduto all'erogazione delle prestazioni né direttamente né mediante rimborso delle terapie effettuate presso strutture o professionisti privati, limitandosi a proporre l'inserimento della minore in liste d'attesa. È stato domandato anche il rimborso delle spese già sostenute, quantificate in euro 5.959,00, o in subordine in euro 4.587,00, nonché delle spese successive fino all'effettiva erogazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che spetti all'ASL stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente mediante un piano o progetto terapeutico puntuale, nel quale siano definite le prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale. Nel caso concreto, la relazione clinica dell'ASL del 12 giugno 2026 aveva individuato la prosecuzione di una terapia neuropsicomotoria di un'ora settimanale, integrata da terapia psicoeducativa a orientamento cognitivo-comportamentale individuale e di gruppo per tre ore settimanali. Tuttavia, a tale prescrizione non aveva fatto seguito l'effettiva presa in carico della minore, essendovi stata soltanto una proposta di inserimento in lista d'attesa. Il giudice ha ravvisato il periculum in mora nella giovane età della minore e nella particolare rilevanza della tempestività delle prestazioni sanitarie, tanto più efficaci quanto più tempestivamente erogate. Ha quindi accolto l'istanza cautelare nei limiti della terapia individuata nella relazione del 12 giugno 2026, ordinando all'ASL di provvedere immediatamente all'erogazione in favore della minore, in forma diretta o, in subordine, indiretta. Le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00, sono state poste a carico dell'ASL. La domanda risarcitoria non risulta definita con l'ordinanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f)

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione all'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    all’articolo 52, commi 1, 2 e 5

    Impone, nel caso concreto, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle persone coinvolte.

Massime di principio

  • Spetta all'azienda sanitaria individuare il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente mediante un piano o progetto terapeutico che definisca puntualmente le prestazioni da erogare a carico del Servizio sanitario regionale.
  • Quando l'azienda sanitaria riconosce la necessità di una prestazione terapeutica e la individua nel piano o progetto clinico, la mera iscrizione dell'assistito in lista d'attesa non equivale all'effettiva presa in carico e non è sufficiente a garantire l'erogazione della prestazione.
  • La giovane età del paziente e la maggiore efficacia delle prestazioni sanitarie se tempestivamente erogate possono integrare il periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare.
  • In presenza di una prestazione terapeutica riconosciuta necessaria ma non tempestivamente erogata in forma diretta, il giudice può ordinare all'azienda sanitaria di provvedere immediatamente, ammettendo in subordine l'erogazione in forma indiretta.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.