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Sentenza

Sentenza n. 1111/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Comune di Taormina del 4 marzo 2026 prot. -OMISSIS-, con cui i Responsabili Urbanistica ed Area Tecnica hanno confermato la sospensione dei lavori, diffidando le ricorrenti “dalla ripresa dei lavori di cui al PDC n 23/21”; nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale, ivi compreso ove occorra, del provvedimento del Comune di Taormina del 16 gennaio 2026 prot. -OMISSIS- con cui i Responsabili Urbanistica ed Area Tecnica hanno sospeso i lavori di cui al permesso di costruire del 6 agosto 2021 numero 23 per la durata di quarantacinque giorni e della relazione del Servizio Urbanistica del 26 febbraio 2026 prot -OMISSIS-, richiamata nel sopradetto provvedimento ma non conosciuta.

Giustizia amministrativa202600527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 4 marzo 2026 di conferma della sospensione dei lavori e diffida dalla loro ripresa, nonché precedente provvedimento del 16 gennaio 2026 di sospensione dei lavori per quarantacinque giorni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, comproprietarie di un compendio immobiliare e titolari del permesso di costruire rilasciato nel 2021 per un intervento di demolizione e ricostruzione con realizzazione di una strada interna, hanno impugnato il provvedimento comunale del 4 marzo 2026 con cui il Comune, dopo la scadenza della sospensione dei lavori disposta per quarantacinque giorni il 16 gennaio 2026, ha ritenuto inefficace la comunicazione di ripresa dei lavori e le ha diffidate dal proseguirli. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, dell'art. 97 Cost., il difetto dei presupposti e di motivazione e lo sviamento, sostenendo che la sospensione edilizia ha durata massima di quarantacinque giorni e non può essere prorogata, reiterata o trasformata in un divieto a tempo indeterminato di ripresa dei lavori. Il secondo motivo deduceva la violazione dei principi sulla validità ed efficacia dei titoli edilizi e dello ius aedificandi, poiché il permesso di costruire, asseritamente prorogato, continuava a essere valido ed efficace e la sospensione cautelare non ne avrebbe inciso la validità. Il terzo motivo deduceva nuovamente la violazione dell'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, dell'art. 97 Cost., il difetto dei presupposti e di motivazione, sostenendo che il Comune aveva disposto la sospensione per svolgere verifiche esplorative senza indicare concrete ragioni di illegittimità del titolo o la contestazione di lavori abusivi. Quanto all'impugnazione del provvedimento del 16 gennaio 2026, le ricorrenti ne contestavano la legittimità, ma il Collegio ha rilevato che il termine di quarantacinque giorni era già decorso alla data di proposizione del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. L'impugnazione del provvedimento del 16 gennaio 2026 è stata dichiarata inammissibile per difetto originario di interesse, poiché alla data di proposizione del ricorso il termine di quarantacinque giorni era già scaduto e l'atto non era più produttivo di effetti. La domanda contro il provvedimento del 4 marzo 2026 è stata invece accolta. Il TAR ha qualificato tale atto non come proroga, ma come conferma in senso rinnovatorio della precedente sospensione, con effetto inibitorio sine die sulla ripresa dei lavori. Ha ritenuto che l'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 attribuisca alla sospensione natura cautelare, interinale e provvisoria, stabilendo un limite finale di efficacia di quarantacinque giorni. Decorso tale termine, il Comune, ove intenda impedire la prosecuzione dell'attività edilizia, deve adottare un provvedimento definitivo previsto dall'ordinamento e non può comprimere il diritto edificatorio mediante ulteriori sospensioni o atti di durata incerta. Il provvedimento impugnato, prevedendo una sospensione sostanzialmente indefinita e richiedendo una non prevista procedura per la ripresa dei lavori, è stato ritenuto contrario al modello normativo e lesivo dello ius aedificandi. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento del 4 marzo 2026, ritenendo assorbita la relazione del Servizio Urbanistica quale atto endoprocedimentale, e ha condannato il Comune al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori

    La sospensione dei lavori edilizi è una misura cautelare, interinale e provvisoria, la cui efficacia non può eccedere quarantacinque giorni. Decorso tale termine, l'amministrazione deve adottare eventuali determinazioni definitive e non può prorogare o reiterare la sospensione né imporre un divieto di ripresa a tempo indeterminato.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, quando sussistono i relativi presupposti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per la rilevazione preliminare, in udienza camerale, dell'inammissibilità dell'impugnazione del primo provvedimento di sospensione per decorso dei termini e per il contraddittorio sulla possibile definizione immediata del giudizio.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno delle censure di illegittimità del provvedimento comunale; la decisione è stata definita principalmente sulla base dell'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001.

Massime di principio

  • La sospensione dei lavori edilizi prevista dall'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura cautelare, interinale e provvisoria e la sua efficacia è limitata al termine massimo di quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione.
  • Decorso il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, l'amministrazione non può prorogare o reiterare la sospensione dei lavori mediante un nuovo atto, né può disporre una sospensione di durata incerta o sine die.
  • Quando intenda impedire la prosecuzione di lavori assistiti da un titolo edilizio, dopo la scadenza della sospensione cautelare l'amministrazione deve adottare uno dei provvedimenti definitivi previsti dall'ordinamento; non può introdurre una procedura atipica per la ripresa dei lavori o subordinare quest'ultima a un'autorizzazione non prevista dalla legge.
  • L'impugnazione di un provvedimento di sospensione dei lavori è inammissibile per carenza originaria di interesse quando, al momento della proposizione del ricorso, sia già decorso il termine di efficacia dell'atto e questo non produca più effetti lesivi attuali e concreti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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