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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16879/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte resa all'esito di un precedente giudizio di cassazione in materia tributaria. In quell'ordinanza era stata disposta la rifusione delle spese vive di lite in favore della parte vittoriosa e a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura di euro 200,00, ma non era stato espressamente menzionato il contributo unificato di euro 1.036,00 versato per l'iscrizione a ruolo del ricorso. Secondo la ricorrente, l'omissione dell'indicazione di tale importo costituiva errore materiale da correggere. La Corte ha invece ritenuto che il contributo unificato, quale obbligazione ex lege posta a carico della parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sia implicitamente compreso nella statuizione sulle spese anche se non espressamente menzionato, e che il relativo pagamento sia verificabile in sede esecutiva mediante la ricevuta. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non sono ammesse statuizioni sulle spese processuali.

La decisione

L'istanza di correzione dell'errore materiale è stata rigettata. La Corte ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui la mancata espressa menzione del contributo unificato nella condanna alle spese non integra errore materiale, poiché la condanna deve intendersi implicitamente comprensiva dell'obbligo di restituzione del contributo versato dalla parte vittoriosa, verificabile documentalmente in sede esecutiva. Non è stata disposta alcuna ulteriore statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali; in tale procedimento non è ammessa una nuova statuizione sulle spese processuali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. per affermare che il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non comporta una vera parte soccombente.

Massime di principio

  • Il contributo unificato, dovuto per gli atti giudiziari, costituisce un'obbligazione ex lege che, in caso di condanna alle spese, grava sulla parte soccombente e si intende implicitamente compresa nella statuizione anche se il giudice non lo menzioni espressamente.
  • L'omessa indicazione del contributo unificato nella pronuncia sulle spese non integra di regola un errore materiale, quando l'importo sia determinato e documentalmente verificabile in sede esecutiva.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non possono essere adottate statuizioni sulle spese processuali, perché il procedimento ha natura amministrativa e non prevede una parte soccombente in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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