Circolare numero 226 del 21-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 402/1996 sulle verifiche ispettive in materia previdenziale e contributiva. Viene chiarito che, in presenza di verbali negativi o di regolarizzazioni successive all'accertamento, non possono essere riaperti in successive ispezioni i periodi gia' definiti, salvo i casi di comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro e le denunce del lavoratore. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative su ampiezza del mandato ispettivo, redazione dei verbali, acquisizione delle dichiarazioni, quantificazione degli addebiti, applicazione ai verbali dell'Ispettorato del Lavoro e responsabilita' patrimoniale dei funzionari, limitata a dolo e colpa grave.
Attivita' ispettiva e limiti alle contestazioni su periodi gia' verificati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 402/1996
Art. 3, comma 3, legge n. 402/1996 - Attivita' ispettiva e limiti alle contestazioni su periodi gia' accertati
La circolare interviene per chiarire la portata della modifica introdotta dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, in tema di verifiche ispettive previdenziali e contributive. Il documento definisce i casi in cui non e' piu' possibile contestare, in successive ispezioni, periodi gia' oggetto di precedente accertamento definito, e precisa gli effetti operativi della nuova disciplina sugli ispettori, sugli uffici amministrativi e sulla redazione dei verbali.
Ambito della nuova preclusione
La norma aggiunge all'art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 una disciplina secondo cui, nei casi di attestata regolarita' oppure di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla verifica non possono essere nuovamente contestati in ispezioni successive. La preclusione opera anche per gli atti e documenti esaminati e indicati nel verbale e per i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro in materia previdenziale e assicurativa.
La decorrenza e' fissata al 15 giugno 1996, data di entrata in vigore del D.L. 14 giugno 1996, n. 318; la disposizione produce quindi effetti per gli accertamenti definiti da tale data in avanti.
Condizioni di applicabilita' e ipotesi escluse
La circolare chiarisce che la preclusione non ha carattere assoluto. Essa opera solo quando l'ispezione si chiude con verbale negativo oppure, se sono stati elevati addebiti, quando tali addebiti siano stati regolarizzati dall'azienda.
Sono invece escluse dalla tutela:
- le situazioni in cui emergano comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro;
- i casi in cui il successivo accertamento derivi da denuncia del lavoratore.
Ampiezza del mandato ispettivo e organizzazione dell'attivita'
La nuova disciplina incide anche sulla possibilita' di svolgere ispezioni limitate per aspetti o periodi determinati. La circolare afferma che, a prescindere dalla causa che ha promosso l'accertamento, l'ispezione deve riguardare l'intero comportamento contributivo dell'azienda, del titolare se iscritto o iscrivibile a gestioni o fondi amministrati dall'Istituto, e l'intero periodo prescrizionale.
Mandati limitati sono ammessi solo per indagini promosse o richieste dall'Autorita' giudiziaria per specifiche fattispecie.
I dirigenti degli uffici e delle unita' operative di vigilanza devono programmare le attivita' tenendo conto della complessita' e dell'ampiezza dell'indagine, evitando interruzioni frequenti o prolungate e adeguando le risorse umane ai programmi ispettivi.
Acquisizione delle dichiarazioni e formule di chiusura del verbale
Per i lavoratori non piu' in forza, l'acquisizione delle dichiarazioni deve essere valutata in relazione alla loro incidenza determinante sui risultati dell'indagine, sulla base degli elementi gia' disponibili.
La circolare segnala anche l'obsolescenza delle formule di chiusura dei verbali previste in precedenza, ad eccezione del richiamo al fatto che il verbale non costituisce certificazione di correntezza contributiva. In attesa della ristampa dei modelli, i funzionari devono utilizzare la formula che precisa che il verbale non vale come atto certificativo per la partecipazione a gare o per la liquidazione di conti finali e che le certificazioni devono essere richieste alle competenti sedi INPS.
Regolarizzazione delle omissioni e ulteriori accertamenti
Quando l'ispezione rileva omissioni contributive, la norma assume particolare rilievo se l'azienda provvede a regolarizzarle. La circolare considera regolarizzazione avvenuta in presenza di:
- pagamento in contanti;
- domanda di dilazione perfezionata nei termini della circ. n. 123 dell'8 maggio 1995;
- domanda di condono con contestuale versamento, purch'e' risultino regolari i pagamenti rateali;
- compensazione o cessione dei crediti nei casi previsti dalla normativa vigente.
Se invece la regolarizzazione non avviene, la prosecuzione dell'attivita' istruttoria non incontra limiti: restano possibili ulteriori accertamenti, anche per acquisire elementi probatori in caso di ricorsi amministrativi o giudiziari.
Comportamenti omissivi e irregolari del datore di lavoro
La circolare dedica un'ampia parte alla nozione di comportamento omissivo, che si manifesta di regola nel rifiuto di esibire la documentazione richiesta. In tali casi la richiesta deve essere formalizzata per iscritto e sottoscritta per ricevuta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante; in caso di rifiuto di accettazione, la richiesta va trasmessa con raccomandata R.R.
Il rifiuto o l'impossibilita' di esibire i documenti, comprese le ipotesi di smarrimento o irreperibilita' della documentazione, devono essere riportati nel verbale e, se possibile, anche in una dichiarazione scritta.
La mancata esibizione, soprattutto se accompagnata da altri ostacoli all'indagine come:
- diniego di accesso ai locali di lavoro;
- rifiuto o intralcio nella raccolta di dichiarazioni;
- mancata collaborazione alle indagini, puo' comportare anche l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 3, della legge n. 638/1983.
Il comportamento irregolare, invece, puo' consistere in omissioni di registrazione dei lavoratori nel libro matricola o nel libro paga, oppure nell'indicazione di retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte, quando tali dati non siano rilevabili al momento dell'ispezione sulla base della documentazione e degli interrogatori effettuati.
Emergenza successiva di nuovi elementi e contestazioni ulteriori
La circolare chiarisce che fatti emersi dopo la chiusura del verbale possono giustificare nuove contestazioni. Tra le fonti interne sono citati i controlli sui monti retributivi da DM e O1M, il mancato pagamento delle denunce mensili evidenziato dalle liste delle scoperture e gli incroci con i dati fiscali. Tra le fonti esterne sono richiamate le segnalazioni della Guardia di Finanza e quelle di altri enti previdenziali, purch'e' la nuova conoscenza derivi da circostanze non individuabili durante il precedente accertamento.
In tali ipotesi, quando ricorrono le condizioni di legge, l'Istituto puo' procedere all'elevazione degli addebiti d'ufficio oppure mediante una nuova ispezione.
Verbali dell'Ispettorato del Lavoro e tempestivita' degli addebiti
La nuova disciplina si applica anche ai verbali dell'Ispettorato del Lavoro in materia previdenziale e assicurativa. La circolare raccomanda agli uffici amministrativi di procedere con immediatezza alla quantificazione e alla notifica degli addebiti rilevati, in modo da non compromettere l'applicazione della preclusione prevista dalla legge.
Se gli elementi contenuti nel verbale non bastano per quantificare gli importi, l'ufficio puo' reperire direttamente i dati mancanti contattando l'azienda o, se necessario, disponendo ulteriori accertamenti ispettivi ai soli fini della quantificazione degli addebiti.
Responsabilita' patrimoniale dei funzionari di vigilanza
La legge introduce anche una limitazione della responsabilita' patrimoniale dei funzionari preposti alla vigilanza: essi rispondono dei danni cagionati all'Istituto solo nei casi di dolo o colpa grave. La circolare richiama quindi i concetti di responsabilita' amministrativa e distingue la colpa grave dalla colpa lieve, evidenziando che la prima prescinde dalle conoscenze specifiche connesse allo status professionale e all'esperienza del funzionario.
Per gli altri elementi costitutivi della responsabilita' amministrativa e per le relative procedure di accertamento, la circolare rinvia alla circolare n. 93 del 4 aprile 1991.
Punti principali
Nuovo limite alle contestazioni su periodi gia' accertati
La legge 29 luglio 1996, n. 402, che converte il D.L. n. 318/1996, inserisce nell'art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 una regola di preclusione: nei casi di attestata regolarita' o di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data della verifica non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni, salvo le eccezioni previste dalla stessa norma.
Decorrenza e ambito applicativo
La disposizione decorre dal 15 giugno 1996, data di entrata in vigore del D.L. n. 318/1996, e si applica agli accertamenti definiti da tale data in avanti. Essa vale anche per gli atti e documenti esaminati e indicati nel verbale ispettivo, nonche' per i verbali dell'Ispettorato del Lavoro in materia previdenziale e assicurativa.
Eccezioni alla preclusione
La preclusione non opera quando emergono comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro oppure quando il successivo accertamento origina da denuncia del lavoratore. La circolare precisa inoltre che il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione resta esercitabile solo entro i limiti ora fissati dalla nuova normativa.
Criteri operativi per gli ispettori
L'ispezione deve riguardare l'intero comportamento contributivo dell'azienda, del titolare se iscritto o iscrivibile a gestioni o fondi dell'Istituto, e l'intero periodo prescrizionale. Mandati limitati sono ammessi solo per indagini promosse o richieste dall'Autorita' giudiziaria. I dirigenti degli uffici vigilanza devono programmare le risorse in funzione della complessita' dell'indagine, evitando interruzioni frequenti e prolungate.
Regolarizzazione degli addebiti e ulteriori controlli
Se l'accertamento rileva omissioni contributive, la regolarizzazione si considera avvenuta tramite pagamento, dilazione perfezionata nei termini della circ. n. 123/1995, domanda di condono con contestuale versamento e regolare pagamento delle rate, oppure tramite compensazione o cessione dei crediti secondo la normativa vigente. Se l'azienda non regolarizza, non vi sono ostacoli a ulteriori accertamenti, anche per reperire elementi probatori in caso di ricorsi amministrativi o giudiziari.
Comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro
Il comportamento omissivo si configura, di regola, nel rifiuto di esibire la documentazione richiesta; la richiesta deve essere formalizzata per iscritto e, in caso di rifiuto, inviata con raccomandata RR. Il rifiuto o l'impossibilita' di esibizione devono risultare nel verbale e, se possibile, in una dichiarazione scritta. La mancata esibizione, insieme ad altri comportamenti ostativi, puo' integrare anche le sanzioni amministrative dell'art. 3, comma 3, della legge n. 638/1983. Il comportamento irregolare puo' emergere, ad esempio, da mancate registrazioni di lavoratori o da retribuzioni dichiarate inferiori a quelle effettive.
Nuovi elementi emersi dopo la chiusura del verbale
Se successivamente all'ispezione emergono elementi interni o esterni all'Istituto, come controlli sui monti retributivi, liste delle scoperture, incroci con dati fiscali, segnalazioni della Guardia di Finanza o di altri enti previdenziali, l'Istituto puo' procedere all'elevazione degli addebiti d'ufficio o mediante ulteriore ispezione, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Verbali dell'Ispettorato del Lavoro
La norma si applica anche ai verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro in materia previdenziale e assicurativa. Per evitare di perdere la possibilita' di contestare ulteriori addebiti, gli uffici amministrativi devono quantificare e notificare con immediatezza gli addebiti rilevati; se i dati del verbale non sono sufficienti, possono essere integrati dall'ufficio o mediante ulteriori accertamenti ispettivi.
Formula conclusiva dei verbali
La circolare sostituisce le formule precedentemente usate nei verbali ispettivi e indica una nuova formula da inserire in attesa della ristampa dei modelli: il verbale non costituisce atto certificativo di correntezza o regolarita' contributiva per gare o conti finali, e le relative certificazioni devono essere richieste alle competenti sedi INPS.
Responsabilita' patrimoniale dei funzionari di vigilanza
La legge limita la responsabilita' patrimoniale dei funzionari di vigilanza ai soli casi di dolo o colpa grave, escludendo quindi la colpa lieve. La circolare richiama i criteri generali della responsabilita' amministrativa e rinvia alla circ. n. 93 del 4 aprile 1991 per gli ulteriori profili procedurali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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