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Circolare

Circolare numero 225 del 20-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 564/1996 sulla copertura figurativa dei periodi di aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali. Chiarisce condizioni di efficacia del collocamento in aspettativa, definizione delle cariche sindacali, termini perentori di presentazione delle domande, criteri di determinazione delle retribuzioni accreditabili, facoltà di versare contribuzione aggiuntiva e regole per la regolarizzazione dei periodi pregressi non conformi.

Aspettativa non retribuita, contribuzione figurativa e cariche sindacali

Aspettativa non retribuita, contribuzione figurativa e cariche sindacali

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 564/1996, in materia di copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita fruita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali. Le indicazioni riguardano sia l’assicurazione generale obbligatoria sia i fondi sostitutivi gestiti dall’INPS e incidono su collocamento in aspettativa, domanda di accredito figurativo, determinazione della retribuzione di riferimento, contribuzione aggiuntiva e regolarizzazioni di periodi pregressi.

Collocamento in aspettativa e requisiti formali

Per le aspettative concesse dalla data di entrata in vigore del decreto, la copertura figurativa è riconosciuta solo se il provvedimento di collocamento in aspettativa è adottato con atto scritto. Per le cariche sindacali, inoltre, l’aspettativa deve avere decorrenza successiva al periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al lavoratore. Se il periodo di prova è inferiore a sei mesi, la tutela assicurativa per fini sindacali opera solo dopo sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Il rispetto di tali condizioni deve risultare da certificazione del datore di lavoro o da altra documentazione idonea. La circolare precisa che queste condizioni non si applicano alle aspettative già iniziate, esaurite o ancora in atto alla data di entrata in vigore del decreto.

Cariche sindacali rilevanti

La nozione di cariche sindacali viene delimitata alle cariche previste dallo statuto dell’organizzazione e formalmente attribuite per funzioni rappresentative e dirigenziali, a livello nazionale, provinciale o di comprensorio, anche se svolte come componenti di organi collegiali dell’organizzazione stessa. La disposizione ha natura interpretativa dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e, pertanto, si applica anche ai periodi di aspettativa anteriori al d.lgs. n. 564/1996, purché sussistano gli altri presupposti richiesti.

Domanda di accredito figurativo: termini perentori

La domanda per ottenere l’accredito figurativo nella gestione assicurativa di appartenenza deve essere presentata alla sede INPS competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel corso del quale l’aspettativa abbia avuto inizio o si sia protratta.

La circolare distingue le seguenti ipotesi:

  • per i periodi di aspettativa compresi nel 1996, la domanda deve pervenire entro il 31 marzo 1997;
  • per le aspettative che ricadono negli anni dal 1997 in poi, la domanda va presentata annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;
  • per i periodi di aspettativa anteriori al 1° gennaio 1996, la domanda deve essere proposta entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 13 febbraio 1997.

La circolare ribadisce espressamente il carattere perentorio dei termini e precisa che, anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda deve essere presentata ogni anno con riferimento all’anno solare precedente e non alla fine del periodo complessivo di aspettativa.

Retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa

Il decreto conferma i criteri già applicati dall’INPS per la determinazione della retribuzione accreditabile. Il riferimento è costituito dalle retribuzioni previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria, comprese le eventuali voci integrative.

Sono esclusi:

  • gli emolumenti collegati all’effettiva prestazione lavorativa;
  • gli importi condizionati a produttività o a risultati di lavoro;
  • gli incrementi retributivi o le progressioni di carriera non dipendenti dalla sola anzianità di servizio.

La circolare precisa che tali criteri valgono anche ai fini dell’applicazione dell’art. 2 della legge n. 816/1985. Restano inoltre ferme le particolari disposizioni del comma ottavo dell’art. 8 della legge n. 155/1981 per i dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali ai quali si applichino i contratti dei metalmeccanici, quando il trattamento economico non sia disciplinato da normative interne o contrattuali specifiche.

Chiarimenti su casi particolari

La circolare risponde ad alcuni quesiti delle sedi e conferma che, per le cariche o funzioni la cui rilevanza non dipende dalla consistenza dell’impegno, resta necessario che le funzioni connesse siano effettivamente svolte. Se, all’esito degli accertamenti, emerge che le funzioni esercitate non corrispondono ad alcuna delle cariche o funzioni previste dalla norma, il periodo non è riconoscibile ai fini figurativi.

Per le aspettative con decorrenza anteriore all’entrata in vigore del decreto, quando la decorrenza coincide con l’assunzione in servizio, la circolare ritiene presumibile, in assenza di motivazioni plausibili, che non vi sia stato un effettivo accordo tra le parti sul sinallagma contrattuale, cioè sulla prestazione lavorativa e sulla retribuzione.

La tutela previdenziale, essendo legata alla sospensione del rapporto di lavoro durante l’aspettativa, viene meno quando:

  • il provvedimento cessa di avere efficacia per rientro in servizio;
  • il rapporto di lavoro si interrompe;
  • cessa l’attività aziendale, circostanza che impedisce la reinstaurazione del rapporto dipendente.

In caso di nuova assunzione o riassunzione è sempre necessario un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa. La circolare aggiunge che, nei casi di passaggio del personale ad azienda o ente in cui non sia richiesto il periodo di prova, non è neppure necessaria, ai fini della validità dell’aspettativa in corso o di quella nuova, l’osservanza del termine dei sei mesi.

Contribuzione aggiuntiva a carico delle organizzazioni sindacali

Una novità introdotta dal comma 5 dell’art. 3 del decreto è la possibilità, per i periodi decorrenti dal mese successivo all’entrata in vigore del decreto, cioè dal 1° dicembre 1996, di versare una contribuzione aggiuntiva sulla differenza tra le somme corrisposte dall’organizzazione sindacale al lavoratore in aspettativa ex art. 31 e la retribuzione di riferimento utile per il calcolo della contribuzione figurativa.

Il versamento può essere effettuato dall’organizzazione sindacale, previa autorizzazione della sede INPS competente, entro gli stessi termini previsti per la domanda di accredito figurativo. L’importo da versare è determinato applicando l’aliquota contributiva del regime pensionistico di appartenenza alla differenza tra quanto corrisposto dal sindacato e la retribuzione figurativa accreditata.

La medesima facoltà è prevista anche per gli emolumenti e le indennità corrisposti ai lavoratori collocati in distacco sindacale con retribuzione a carico del datore di lavoro. La circolare rinvia tuttavia a successive istruzioni per le modalità operative del versamento.

Regolarizzazioni per i periodi pregressi

Se l’aspettativa fruita presso il sindacato non è conforme alla disciplina applicabile all’art. 31 della legge n. 300/1970 e avrebbe dovuto comportare obblighi contributivi connessi a lavoro subordinato, le organizzazioni sindacali devono procedere alle regolarizzazioni contributive nel rispetto del termine di prescrizione previsto dall’art. 3, comma 9, lettera a), della legge n. 335/1995.

La circolare prevede una disciplina più favorevole qualora la regolarizzazione sia effettuata entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto: in tal caso, i contributi sono dovuti con i soli interessi al tasso legale. Le regolarizzazioni devono seguire le procedure ordinarie previste in materia.

Le sedi INPS devono attivarsi sulle pratiche amministrative eventualmente già aperte, affinché le operazioni siano correttamente eseguite, e svolgere la consueta attività di vigilanza.

Punti principali

Ambito e finalità della disciplina

La circolare dà istruzioni applicative del d.lgs. n. 564/1996, entrato in vigore il 15 novembre 1996, in materia di contribuzione figurativa e copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita fruita da lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970. Le indicazioni valgono sia per l’assicurazione generale obbligatoria sia per i fondi sostitutivi gestiti dall’INPS.

Condizioni di efficacia del collocamento in aspettativa

Per le aspettative concesse dalla data di entrata in vigore del decreto, la copertura figurativa è riconosciuta solo se il provvedimento è in forma scritta. Per le cariche sindacali è inoltre richiesto che l’aspettativa decorra dopo il periodo di prova previsto dal contratto collettivo; se tale periodo è inferiore a sei mesi, l’efficacia assicurativa si produce solo dopo sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro. Le condizioni devono risultare da certificazione del datore di lavoro o da altra documentazione idonea. Tali requisiti non si applicano alle aspettative già iniziate, concluse o ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Individuazione delle cariche sindacali

Le cariche sindacali devono essere quelle previste dallo statuto e formalmente attribuite dall’organizzazione sindacale per funzioni rappresentative e dirigenziali, a livello nazionale, provinciale o di comprensorio, anche come componenti di organi collegiali. La circolare precisa che la norma ha carattere interpretativo dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e si applica anche ai periodi di aspettativa anteriori al d.lgs. n. 564/1996, se sussistono gli altri presupposti.

Termini di presentazione della domanda di accredito figurativo

La domanda di accredito figurativo deve essere presentata alla sede INPS competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui l’aspettativa ha avuto inizio o si è protratta. Per i periodi del 1996 la scadenza è fissata al 31 marzo 1997. Per le aspettative dal 1997 in poi la domanda va ripresentata ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 13 febbraio 1997. La circolare sottolinea il carattere perentorio di tali termini, anche per le aspettative pluriennali.

Retribuzioni accreditabili ai fini figurativi

La retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa è quella prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria, inclusa l’eventuale contrattazione integrativa. Sono esclusi gli emolumenti collegati all’effettiva prestazione lavorativa, quelli subordinati a produttività o risultati, nonché gli incrementi retributivi o progressioni di carriera non legati alla sola anzianità di servizio. La circolare precisa che si tratta di criteri già consolidati e applicabili anche all’art. 2 della legge n. 816/1985. Restano ferme le disposizioni speciali per i dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali cui si applicano i contratti dei metalmeccanici, quando il trattamento economico non sia regolato da norme interne o contrattuali specifiche.

Chiarimenti interpretativi su casi particolari

Vengono confermati i criteri già richiamati in precedenti istruzioni per le cariche o funzioni la cui rilevanza non dipende dalla consistenza dell’impegno, purché le funzioni siano effettivamente svolte. Se accertato che le funzioni non corrispondono a una delle cariche previste dalla norma, il periodo non è riconoscibile. Per le aspettative anteriori al decreto, se la decorrenza coincide con l’assunzione in servizio e non vi sono motivazioni plausibili, si presume l’assenza di un effettivo accordo contrattuale. La tutela previdenziale cessa con il venir meno dell’aspettativa per rientro in servizio, interruzione del rapporto di lavoro o cessazione dell’attività aziendale; in caso di riassunzione è necessario un nuovo provvedimento di aspettativa. Se il personale transita ad azienda o ente che non richiede periodo di prova, non si applica neppure il termine dei sei mesi ai fini della nuova o confermata aspettativa.

Contribuzione aggiuntiva e versamenti integrativi

Per i periodi dal 1° dicembre 1996 è ammesso il versamento di una contribuzione aggiuntiva sulla differenza tra quanto corrisposto dall’organizzazione sindacale al lavoratore in aspettativa ex art. 31 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del figurativo. Il versamento può essere effettuato dall’organizzazione sindacale previa autorizzazione della sede INPS competente, entro gli stessi termini previsti per la domanda di accredito figurativo, applicando l’aliquota contributiva del regime pensionistico di appartenenza sulla differenza tra somme erogate e retribuzione figurativa accreditata. La stessa facoltà è estesa agli emolumenti e alle indennità corrisposti a lavoratori in distacco sindacale con retribuzione a carico del datore di lavoro. La circolare rinvia a successive istruzioni operative.

Regolarizzazioni per periodi pregressi

Se l’aspettativa presso i sindacati non è conforme alla disciplina dell’art. 31 e avrebbe dovuto comportare obblighi contributivi da lavoro subordinato, le organizzazioni sindacali devono regolarizzare la posizione nel rispetto del termine di prescrizione di cui all’art. 3, comma 9, lettera a), della legge n. 335/1995. Se la regolarizzazione avviene entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, i contributi sono gravati solo dagli interessi al tasso legale. Le sedi INPS devono attivarsi sulle pratiche già aperte e vigilare sulla corretta esecuzione delle regolarizzazioni.

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