Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 227 del 21-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare avvia le operazioni provinciali per la rilevazione delle retribuzioni medie giornaliere e, per gli operai a tempo indeterminato, mensili, dei lavoratori agricoli da porre a base dei decreti ministeriali annuali. Vengono richiamate la normativa contrattuale da considerare, la modulistica da compilare, le modalità di calcolo per i principali settori produttivi agricoli e le istruzioni operative e di trasmissione dei risultati all'INPS. Sono inoltre precisati il trattamento dei corrispettivi in natura, l'adeguamento alle nuove aree professionali, l'incidenza della vacanza contrattuale provinciale e i termini per completare e inviare la documentazione.

Rilevazione annuale delle retribuzioni medie dei lavoratori agricoli al 30 ottobre 1996

Rilevazione delle retribuzioni medie dei lavoratori agricoli al 30 ottobre 1996

La circolare disciplina la rilevazione annuale, provincia per provincia, delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori agricoli, finalizzata alla determinazione delle retribuzioni medie giornaliere e, per gli operai a tempo indeterminato, delle corrispondenti retribuzioni medie mensili. L'attività è affidata alle Sedi, con il supporto delle parti sociali e degli enti territorialmente competenti, e deve concludersi nei termini fissati per la successiva trasmissione alla Direzione Centrale Contributi.

Finalità e procedimento

Le operazioni devono essere svolte con la collaborazione delle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie dei contratti integrativi provinciali e regionali, nonché dei rappresentanti degli U.U.P.P.L.M.O. e delle Sedi INAIL. Tale coinvolgimento serve sia a chiarire i valori retributivi da rilevare sia a risolvere eventuali divergenze a livello provinciale. Il risultato dell'attività è il calcolo delle medie salariali giornaliere degli operai agricoli OTD e OTI addetti ai diversi settori produttivi presenti in ciascuna provincia.

Normativa contrattuale di riferimento

La circolare richiama espressamente i seguenti contratti collettivi nazionali:

  • operai agricoli e florovivaisti, 19.07.1995;
  • addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, 6.03.1995;
  • dipendenti delle cooperative e dei consorzi agrari, 2.03.1995;
  • dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, 31.07.1994.

Sono inoltre richiamati:

  • i contratti integrativi regionali del settore idraulico-forestale;
  • i contratti integrativi provinciali del settore tradizionale e florovivaistico;
  • i contratti integrativi territoriali, provinciali o regionali del settore cooperative e consorzi agricoli;
  • i contratti integrativi provinciali relativi a lavoratori agricoli subordinati addetti ad altri settori.

Modulistica da utilizzare

La Direzione Centrale Contributi invia alle Sedi, con plico separato, i modelli da utilizzare per la rilevazione delle retribuzioni:

  • Mod. 1 R.M., per gli operai a tempo determinato;
  • Mod. 2 R.M., per gli operai a tempo indeterminato.

La modulistica riguarda i quattro settori agricoli più rappresentativi: tradizionale, florovivaistico, idraulico-forestale e cooperative. La circolare precisa che, per l'anno considerato, sono stati predisposti anche i modelli relativi al settore cooperative. I modelli riportano i valori prestampati degli elementi costitutivi del "salario nazionale" distintamente per settore e qualifica, validi sull'intero territorio nazionale alla data del 30 ottobre 1996. In allegato sono trasmesse note esplicative per la corretta compilazione. I modelli possono essere adattati anche a settori diversi da quelli specificamente indicati, ad esempio per i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Corrispettivi in natura

Per il valore minimo delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende agricole di tutte le categorie, la circolare afferma che il valore resta invariato. Ai fini del calcolo occorre fare riferimento ai decreti ministeriali del 30.07.1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21.08.1993.

Nuovo ordinamento professionale e aree professionali

Il C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti ha introdotto due aree professionali in luogo delle qualifiche. L'art. 27 del contratto demanda alla contrattazione provinciale l'individuazione delle mansioni, dei profili professionali, del relativo inquadramento e dei parametri economici. Tuttavia, la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali continua a dover essere effettuata secondo la tradizionale articolazione in qualifiche, poiché la legislazione di riferimento è ancora basata su tale sistema.

Nelle province in cui i C.I.P.L. sono stati rinnovati e sono state istituite le aree professionali, le S.A.P., d'intesa con organizzazioni sindacali e datoriali, devono quindi ricondurre la rilevazione alle qualifiche preesistenti, adattando la parametrazione economica delle aree al vecchio sistema di qualificazione.

Indennità di vacanza contrattuale provinciale

Per gli operai agricoli e florovivaisti del settore tradizionale, l'indennità di vacanza contrattuale è disciplinata dall'art. 2 del C.C.N.L. Nei casi in cui i C.I.P.L. non siano rinnovati alle scadenze prefissate, il valore di tale indennità deve essere sommato al salario integrativo provinciale ai fini della rilevazione delle retribuzioni medie.

Direttive operative, termini e invio degli atti

Le operazioni di rilevazione delle retribuzioni medie giornaliere devono essere completate entro il 15 gennaio 1997. La circolare sottolinea la particolare importanza dell'adempimento, in ragione delle conseguenze contributive e assicurative che derivano dalla rilevazione annuale in agricoltura.

Entro e non oltre il 20 gennaio 1997, le Sedi devono trasmettere all'INPS - Direzione Centrale Contributi, Via Chopin 49 - la seguente documentazione:

  • i modelli 1 R.M. e 2 R.M. compilati per ciascun settore, sottoscritti dal funzionario compilatore, dal Dirigente della Sede e dai rappresentanti dell'U.P.L.M.O., dell'INAIL e delle organizzazioni datoriali e sindacali;
  • il verbale della riunione tenuta con i suddetti rappresentanti;
  • una nota illustrativa dei dati retributivi rilevati, utile alla loro lettura;
  • una copia delle tabelle salariali vigenti al 30.10.1996;
  • una copia dei C.I.P.L. rinnovati nel corso dell'anno e relativi ai settori produttivi agricoli operanti nella provincia.

Criteri di calcolo per i modelli 1 R.M. e 2 R.M.

La circolare fornisce istruzioni analitiche per la compilazione dei modelli dei singoli settori.

Settore tradizionale

Per il settore tradizionale, il Mod. 1 R.M. per gli OTD richiede il calcolo della retribuzione giornaliera partendo da salario nazionale, E.D.R., aumenti contrattuali, salario integrativo provinciale, terzo elemento sul salario integrativo e incidenze percentuali delle qualifiche superiori. Il Mod. 2 R.M. per gli OTI richiede la rilevazione del salario nazionale mensile, dell'E.D.R., degli aumenti contrattuali, del salario integrativo provinciale, dei corrispettivi in natura eventualmente sostitutivi, degli scatti di anzianità e dei ratei per 13ª e 14ª mensilità. Per gli OTI sono anche indicati gli importi fissi degli scatti di anzianità:

  • L. 17.400 per i Comuni;
  • L. 20.000 per i Qualificati;
  • L. 21.000 per i Qualificati Super;
  • L. 22.000 per gli Specializzati;
  • L. 22.500 per gli Specializzati Super.

Settore florovivaistico

Anche per il florovivaistico i modelli 1 R.M. e 2 R.M. seguono la stessa logica: per gli OTD si sommano salario nazionale, E.D.R., aumenti dal 1.07.1995, salario integrativo provinciale, terzo elemento e ponderazione per qualifiche; per gli OTI si computano salario nazionale mensile, E.D.R., aumenti, salario integrativo provinciale, scatti di anzianità e ratei di 13ª e 14ª mensilità.

Settore idraulico-forestale

Per il settore idraulico-forestale il Mod. 1 R.M. riguarda gli operai a tempo determinato e il Mod. 2 R.M. gli operai forestali a tempo indeterminato. Nei modelli vengono considerati paga base, contingenza comprensiva di E.D.R., terzo elemento, salario integrativo regionale, incidenze per le qualifiche specializzate e specializzate superiori, nonché il calcolo della media ponderata. Per gli OTI il modello considera anche i ratei di 13ª e 14ª mensilità e la divisione per 26 giornate convenzionali.

Settore cooperative

Per il settore cooperative, il Mod. 1 R.M. per gli OTD si fonda su paga base, E.D.R., contingenza, salario integrativo provinciale, terzo elemento e ponderazione tra qualifiche. Il Mod. 2 R.M. per gli OTI include salario-base, E.D.R., contingenza, salario integrativo provinciale, corrispettivi in natura, alloggio, scatti di anzianità e ratei delle mensilità aggiuntive. La circolare segnala inoltre che gli importi sono comprensivi di L. 17.761 dall'01.05.1996 in base all'art. 60 del C.C.N.L.

Criteri tecnici di compilazione dei modelli

Le note esplicative precisano che, per ciascun settore, devono essere compilate le colonne secondo una logica ricorrente:

  • indicazione del salario nazionale o della paga base per qualifica;
  • aggiunta dell'E.D.R.;
  • aggiunta degli aumenti salariali previsti dal contratto applicabile;
  • indicazione del salario integrativo provinciale o regionale;
  • calcolo del terzo elemento, ove previsto, con percentuale del 30,44% o con l'indice indicato;
  • calcolo delle incidenze numeriche tra qualifiche superiori, desunte dai modelli ACC.1/OTD-CI del terzo trimestre 1995;
  • applicazione dei pesi di ponderazione previsti dalla legge n. 457/1972;
  • arrotondamento degli eventuali decimali alla lira più prossima.

Per gli OTI, inoltre, i ratei di 13ª e 14ª mensilità si ottengono di regola dividendo il totale annuo per 12 e moltiplicando per 2, mentre la retribuzione media giornaliera si ottiene dividendo per 26 le somme mensili finali.

Valori e istruzioni specifiche richiamate nei prospetti

Nei prospetti allegati sono riportati, per ciascun settore, gli importi tabellari e gli elementi retributivi di riferimento al 30.10.1996. In particolare:

  • nel settore tradizionale e florovivaistico vengono indicati salari tabellari giornalieri e mensili per Comuni, Qualificati, Qualificati Super, Specializzati e Specializzati Super;
  • nel settore idraulico-forestale sono riportate paga base, contingenza e terzo elemento per le qualifiche previste, con differente trattamento tra OTD e OTI;
  • nel settore cooperative sono evidenziati i valori della paga base, dell'E.D.R. e della contingenza, con apposita annotazione sugli importi comprensivi della L. 17.761 in vigore dall'01.05.1996.

In tutti i casi la circolare richiede di indicare anche l'incidenza percentuale del settore sul complesso dell'attività agricola provinciale, elemento necessario per completare la rilevazione.

Punti principali

Avvio della rilevazione provinciale

Le Sedi sono invitate a svolgere, provincia per provincia, la rilevazione delle retribuzioni tabellari dei lavoratori agricoli, da cui derivano le medie salariali giornaliere. L'attività deve essere svolta con la collaborazione delle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie dei contratti integrativi provinciali e regionali, dei rappresentanti U.P.L.M.O. e delle Sedi INAIL, sia per chiarire correttamente i valori retributivi sia per superare eventuali divergenze locali.

Normativa contrattuale di riferimento

La rilevazione deve tenere conto dei contratti collettivi nazionali vigenti per i diversi comparti: agricoli e florovivaisti (19.07.1995), lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (6.03.1995), cooperative e consorzi agrari (2.03.1995), consorzi di bonifica e miglioramento fondiario (31.07.1994). Devono inoltre essere considerati i contratti integrativi regionali, provinciali e territoriali applicabili nei singoli settori.

Modulistica e struttura dei modelli

La Direzione Centrale Contributi invia alle Sedi i modelli 1 R.M. e 2 R.M. per i diversi settori produttivi, con note esplicative per la compilazione. I modelli sono predisposti per tradizionale, florovivaistico, idraulico-forestale e cooperative; i modelli 1 R.M. riguardano gli operai a tempo determinato, i modelli 2 R.M. gli operai a tempo indeterminato. Nei modelli sono già prestampati i principali elementi retributivi nazionali riferiti al 30 ottobre 1996.

Corrispettivi in natura

Il valore minimo delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende agricole di tutte le categorie resta invariato. Per il calcolo di tale voce retributiva occorre fare riferimento ai decreti ministeriali del 30.07.1993, pubblicati in G.U. n. 196 del 21.08.1993.

Aree professionali e qualifiche

Per gli operai agricoli e florovivaisti il C.C.N.L. introduce due aree professionali che sostituiranno le qualifiche, ma il nuovo ordinamento troverà applicazione solo con il rinnovo dei C.I.P.L. Poiché la normativa che richiede la ricognizione dei salari medi provinciali continua a basarsi sulle qualifiche tradizionali, nelle province in cui i C.I.P.L. siano stati rinnovati la rilevazione deve comunque essere ricondotta alle qualifiche preesistenti, mediante corrispondenza economica tra aree e qualifiche.

Vacanza contrattuale provinciale

Per gli operai agricoli e florovivaisti del settore tradizionale l'indennità di vacanza contrattuale è regolata dall'art. 2 del C.C.N.L. Quando manchi il rinnovo dei C.I.P.L. alle scadenze previste, il relativo importo deve essere sommato al salario integrativo provinciale nella rilevazione delle retribuzioni medie.

Termini e trasmissione della documentazione

Le operazioni di rilevazione devono essere concluse entro il 15 gennaio 1997. Entro e non oltre il 20 gennaio 1997 le Sedi devono trasmettere alla Direzione Centrale Contributi dell'INPS, in Via Chopin 49, la modulistica compilata, il verbale della riunione con le parti sociali e istituzionali, una nota illustrativa dei dati retributivi, una copia delle tabelle salariali vigenti al 30.10.1996 e una copia dei C.I.P.L. rinnovati nell'anno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.