Circolare numero 228 del 21-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra in modo organico la nuova regolarizzazione agevolata dei contributi e premi omessi o versati in ritardo, applicabile fino al 16 dicembre 1996, con pagamento in unica soluzione o in 30 rate bimestrali. Vengono precisati i soggetti ammessi, i periodi regolarizzabili, il calcolo degli interessi ridotti al 17% annuo entro il limite del 50% del debito, gli effetti estintivi su sanzioni civili, amministrative e penali, nonché le regole per la validazione dei versamenti tardivi delle rate delle precedenti sanatorie. La circolare disciplina anche i casi particolari del contributo del 10% per gli iscritti ex art. 2, commi 26 e seguenti, L. 335/1995, del settore agricolo, delle rateazioni in corso, dei crediti fino a lire 50.000 e delle relative istruzioni contabili e modulistica.
Sanatoria contributiva ex art. 2 D.L. 538/1996
Sanatoria contributiva ex art. 2 D.L. 538/1996
La circolare fornisce le istruzioni applicative della nuova regolarizzazione agevolata dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi prevista dall’art. 2 del D.L. n. 538/1996, in vigore dal 24 ottobre 1996. L’intervento si affianca alle precedenti sanatorie e disciplina sia la definizione dei debiti ancora non prescritti sia alcuni effetti connessi a condoni già in corso o già avviati.
Finalità e vantaggi della regolarizzazione
La sanatoria riguarda i soggetti tenuti al versamento di contributi e premi omessi o versati tardivamente. La regolarizzazione comporta:
- il pagamento, in sostituzione delle sanzioni civili, di interessi ridotti al 17% annuo;
- un limite massimo del 50% rispetto al debito contributivo complessivo oggetto di regolarizzazione presso ciascun ente;
- l’esonero dalle sanzioni amministrative e la estinzione dei reati in materia di versamenti contributivi;
- il mantenimento dei benefici di sgravi e fiscalizzazione;
- la possibilità di dilazionare il debito in 30 rate bimestrali;
- la presentazione della domanda presso uno qualunque degli sportelli unificati previsti dalla normativa.
Soggetti ammessi e periodi regolarizzabili
Possono avvalersi della disciplina tutti i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi, purché non sia intervenuta la prescrizione. La circolare precisa che la sanatoria riguarda sia i soggetti già iscritti sia quelli di prima iscrizione, senza differenziazione quanto ai periodi regolarizzabili.
I termini finali dei periodi sanabili variano secondo la categoria:
- per i soggetti con sistema DM, fino a tutto luglio 1996;
- per artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico, fino al secondo trimestre 1996;
- per liberi professionisti e lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, fino all’anno 1992;
- per cittadini non mutuati, fino all’anno 1991;
- per il settore agricolo, secondo la disciplina speciale richiamata più avanti.
Contributo del 10% ex L. 335/1995
La circolare chiarisce che rientrano nella sanatoria anche i soggetti di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della L. n. 335/1995, il cosiddetto contributo del 10%.
Per tali soggetti:
- la domanda può essere presentata anche in forma informale o adattando il modulo dei commercianti;
- occorre indicare che si tratta del "CONTRIBUTO DEL 10% EX ART. 26 E SS. DELLA L. N. 335/96";
- va allegata la copia della domanda di iscrizione, oppure la stessa va presentata insieme alla domanda di condono se non già trasmessa;
- il pagamento può avvenire con conto corrente postale in bianco intestato "RISCOSSIONI VARIE";
- nella causale va inserita la dicitura "CTR. 10% - CONDONO D.L. 538/1996" e il codice fiscale del lavoratore autonomo.
Termini e modalità di pagamento
Il termine ultimo è fissato al 16 dicembre 1996 sia per la domanda sia per il pagamento agevolato.
Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione;
- oppure in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo.
La prima rata scade il 16 dicembre 1996; le successive il giorno 16 di ogni bimestre successivo, con proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade in un giorno festivo. La circolare sottolinea che il piano rateale è rigidamente articolato in trenta rate, fermo restando il diritto all’estinzione anticipata del debito.
Calcolo degli interessi e delle rate
La somma aggiuntiva ridotta al 17% annuo va calcolata dal giorno successivo al termine ordinario di versamento fino alla data del pagamento, sia esso in unica soluzione o riferito alla prima rata.
Il tetto del 50% deve essere verificato sul debito complessivo da regolarizzare verso ciascun ente, comprensivo dei contributi già versati tardivamente e di quelli ancora da versare.
Per la rateazione:
- il piano si basa su rate bimestrali costanti e anticipate;
- gli interessi sono calcolati all’8% annuo;
- l’importo di ciascuna rata è determinato applicando il coefficiente della tabella allegata al decreto;
- la circolare fornisce un esempio numerico su un debito di lire 30.000.000 e un esempio di estinzione anticipata del debito, da calcolare sommando la rata dovuta al residuo capitale desunto dalla tabella.
Effetti su sanzioni amministrative, reati e procedimenti esecutivi
La regolarizzazione estingue:
- i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;
- le obbligazioni per sanzioni amministrative;
- ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento dei contributi.
La circolare precisa inoltre che:
- la presentazione, entro il 16 dicembre 1996, dei modelli DM10, DM10/S, O1M e O3M omessi può determinare l’estinzione delle relative sanzioni amministrative previste dalle leggi richiamate;
- non si estinguono automaticamente, per la sola presentazione formale dei modelli, gli illeciti amministrativi da omesso pagamento soggetti alla L. n. 689/1981;
- tali illeciti possono essere archiviati solo se, nei termini del condono, vengono pagati sia i contributi omessi sia le sanzioni civili ridotte.
I procedimenti esecutivi in corso sono sospesi dalla domanda di regolarizzazione, ma la sospensione è subordinata al puntuale pagamento delle somme dovute alle scadenze previste. In caso di inadempimento, le sedi devono procedere immediatamente al recupero coattivo. Per il settore agricolo, la sospensione riguarda anche i ruoli esattoriali affidati ai concessionari per gli anni 1987 e precedenti, con immediata trasmissione delle note di sospensione.
Sgravi, fiscalizzazione e mobilità
La regolarizzazione comporta anche che non trovino applicazione le disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989, cioè quelle che determinano la perdita dei benefici di fiscalizzazione e sgravi in caso di inosservanza delle relative condizioni.
La circolare aggiunge che possono essere inclusi nella sanatoria anche gli importi dovuti nella procedura di mobilità ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, commi 4 e 6, della L. n. 223/1991.
Rateazioni in corso
Le agevolazioni dell’art. 2 del D.L. n. 538/1996 si applicano anche ai crediti oggetto di rateazione. La circolare rinvia alle istruzioni già fornite in precedenza per la gestione delle rateazioni e segnala che sarà aggiornato il programma di calcolo del residuo debito per le domande inserite nella procedura automatizzata.
Soggetti che hanno già pagato le prime tre rate del D.L. n. 499/1996
Il comma 3 dell’art. 2 attribuisce ai soggetti che hanno versato la prima, la seconda e la terza rata del precedente condono ex D.L. n. 499/1996 la facoltà di scegliere tra due alternative:
- presentare una nuova domanda di condono per il residuo debito, secondo la nuova disciplina del D.L. n. 538/1996, con ricalcolo del 17% annuo fino al 16 dicembre 1996 e possibilità di includere anche periodi successivi al 31 dicembre 1995;
- proseguire il piano originario con le rate residue del D.L. n. 499/1996, maggiorate dell’8% annuo per il periodo di differimento decorrente dal 30 giugno 1996.
La circolare elenca inoltre le scadenze residue per debiti fino a un miliardo, oltre un miliardo e fino a 5 miliardi, oltre 5 miliardi e fino a 20 miliardi, e oltre 20 miliardi di lire.
Validazione dei versamenti tardivi delle rate precedenti
La parte quarta disciplina la validazione dei versamenti tardivi delle rate successive alla prima relativi alle precedenti sanatorie ex art. 18 L. n. 724/1994 e successive proroghe, nonché ex art. 3 del D.L. n. 499/1996.
La regola è che i versamenti tardivi restano validi se entro il 16 dicembre 1996 vengono pagati gli interessi dell’8% annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze originarie. La validazione vale anche quando una rata successiva alla prima non sia stata affatto pagata. Per il settore agricolo, il pagamento degli interessi avviene con lo stesso bollettino del condono D.L. 538/1996, usando il codice di specie 961 e indicando la cifra 8 nel sesto campo.
La disciplina è estesa anche ai ritardi relativi al condono del settore agricolo di cui alla L. n. 724/1994, come modificata dal D.L. n. 511/1996, con riferimento alle rate del 10 giugno e del 10 settembre 1996.
Estinzione dei crediti fino a lire 50.000
L’art. 2, comma 6, prevede l’estinzione dei crediti per contributi o premi di importo non superiore a lire 50.000, in essere alla data del 31 marzo 1996, con estinzione anche degli accessori di legge e delle eventuali sanzioni. La circolare precisa che il limite riguarda il credito per contributi; sanzioni e accessori di qualunque importo restano compresi nell’effetto estintivo. Se invece il credito riguarda solo sanzioni e interessi, l’estinzione opera entro il limite di lire 50.000.
Settore agricolo
Per il comparto agricolo la circolare detta regole specifiche su soggetti, periodi e versamenti.
Possono aderire:
- datori di lavoro agricoli;
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti;
- imprenditori agricoli a titolo principale;
- concedenti di terreni a mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.
Per i periodi regolarizzabili e per i pagamenti tardivi valgono le precisazioni già richiamate, tenuto conto della disciplina particolare del settore e del fatto che i ritardi anteriori al 31 dicembre 1995 hanno già beneficiato dell’estinzione ope legis delle somme aggiuntive prevista dalla normativa previgente.
Modulistica e sportelli
La sanatoria si articola in una modulistica specifica, predisposta per le principali categorie di contribuenti:
- modulo aziende;
- modulo artigiani;
- modulo commercianti;
- modulo addetti ai servizi familiari e domestici;
- modulo cittadini non mutuati, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;
- modulo contributi agricoli.
La domanda può essere presentata presso gli sportelli unificati INPS, INAIL, Camere di commercio e commissioni provinciali per l’artigianato. La modulistica è stata predisposta in modo da consentire l’utilizzazione congiunta per INPS e INAIL e richiede la compilazione completa di bollettini e quadri dedicati. La circolare insiste sulla necessità di non ritardare le richieste di regolarizzazione in attesa della consegna materiale della modulistica e richiama le sedi a una gestione attenta dei moduli e dei bollettini.
Per i contributi agricoli e per i soggetti ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, sono previste specifiche istruzioni di compilazione e di versamento.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
La circolare introduce nuovi conti di contropartita per la rilevazione degli accreditamenti provvisori legati alla sanatoria, distinguendo i flussi per categorie di contribuenti. Vengono richiamati i conti GPA 04/80, GPA 04/81, GPA 04/82, GPA 04/83 e GPA 04/84 in contropartita dei nuovi conti GPA 54/37, GPA 54/38, GPA 54/39, GMR 54/89 e GPA 54/40. Per il contributo del 10% è istituito il conto PAR 54/89.
I conti devono essere qualificati come partitario di servizio e inseriti negli archivi di controllo contabile; i saldi a fine esercizio devono essere ripresi nel nuovo esercizio. L’allegato finale riporta la denominazione completa e abbreviata di ciascun conto e il relativo aggiornamento del piano dei conti.
Punti principali
Ambito della sanatoria e soggetti interessati
Possono aderire i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi non prescritti, sia già iscritti sia di prima iscrizione. La regolarizzazione riguarda i periodi contributivi maturati fino ai limiti indicati dalla circolare per ciascuna categoria, con termine generale del 16 dicembre 1996 per domanda e pagamento. Sono compresi anche i soggetti ex art. 2, commi 26 e seguenti, della L. 335/1995, individuati come contribuenti del cosiddetto contributo del 10%.
Benefici della sanatoria
La regolarizzazione comporta il pagamento di interessi sostitutivi delle sanzioni civili nella misura del 17% annuo, con limite massimo pari al 50% del debito contributivo complessivo oggetto di regolarizzazione presso ciascun ente. Inoltre comporta l’esonero dalle sanzioni amministrative e l’estinzione dei reati previsti in materia di versamenti di contributi o premi, nonché il mantenimento dei benefici di sgravi e fiscalizzazione in caso di regolarizzazione.
Modalità e termini di pagamento
Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in trenta rate bimestrali, consecutive e di uguale importo, la prima delle quali scade il 16 dicembre 1996. Le rate successive scadono il giorno 16 dei bimestri corrispondenti, con proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade in giorno festivo. La circolare precisa che il meccanismo rateale è fisso in trenta rate, salvo estinzione anticipata del debito.
Periodi regolarizzabili per categorie
Per i lavoratori con sistema DM sono regolarizzabili i periodi fino a luglio 1996; per artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico fino al secondo trimestre 1996; per liberi professionisti e lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi fino al 1992; per cittadini non mutuati fino al 1991. Per il settore agricolo sono previste regole speciali: i datori di lavoro possono regolarizzare fino al secondo trimestre 1996, mentre coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli a titolo principale e rapporti di compartecipazione o piccola colonia fino al 31 dicembre 1995 e, per il 1996, per le scadenze del 10 luglio e 10 settembre.
Calcolo degli interessi ridotti e della rata
La somma aggiuntiva ridotta si calcola dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino al pagamento effettivo, con tasso annuo del 17%. Il tetto del 50% si riferisce all’ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione per ciascun ente, non ai singoli periodi. Per le rate bimestrali il tasso è dell’8% annuo, con importi determinati tramite la tabella allegata al decreto. È riportato anche un esempio numerico di calcolo della rata e dell’estinzione anticipata.
Effetti su sanzioni amministrative, procedimenti esecutivi e sgravi
La domanda di regolarizzazione estingue i reati in materia contributiva e le obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alle violazioni sul collocamento e sulla denuncia e versamento dei contributi. La presentazione entro il 16 dicembre 1996 dei modelli DM10, DM10/S, O1M e O3M omessi può far ritenere estinte le relative sanzioni amministrative; non si estinguono automaticamente gli illeciti amministrativi da omesso pagamento rientranti nella L. 689/1981 senza il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili ridotte. I procedimenti esecutivi in corso sono sospesi, salvo revoca in caso di mancato rispetto delle scadenze; la regolarizzazione fa inoltre venir meno le conseguenze previste dall’art. 6, commi 9 e 10, D.L. 338/1989 in tema di perdita di sgravi e fiscalizzazione.
Opzioni per chi ha già versato le prime tre rate del precedente condono
I soggetti che hanno pagato alle scadenze le prime tre rate del condono di cui all’art. 3 del D.L. 499/1996 possono scegliere se: aderire alla nuova sanatoria per il residuo debito, con nuova domanda e ricalcolo del 17% annuo; oppure proseguire il piano originario, versando le rate residue secondo le scadenze previste dal D.L. 499/1996, con interessi dell’8% annuo sul differimento. In caso di nuova sanatoria, il contribuente deve tenere distinte le diverse posizioni debitorie se intende regolarizzare anche periodi ulteriori.
Validazione dei versamenti tardivi delle rate precedenti
Sono considerati validi i versamenti tardivi delle rate successive alla prima relativi alle regolarizzazioni ex art. 18 L. 724/1994 e successive modifiche, nonché ex art. 3 D.L. 499/1996, purché entro il 16 dicembre 1996 siano corrisposti gli interessi dell’8% annuo sul ritardo. La validazione opera anche se alcune rate non sono state affatto pagate. Per il settore agricolo la disciplina si applica anche ai ritardi delle rate delle sanatorie richiamate, utilizzando l’apposito bollettino con codice di specie 961 e indicando la cifra 8 nel sesto campo.
Crediti di importo fino a lire 50.000
Sono estinti i crediti per contributi o premi di importo non superiore a lire 50.000 in essere alla data del 31 marzo 1996, unitamente agli accessori e alle eventuali sanzioni. La circolare precisa che il limite si riferisce ai soli contributi, mentre sanzioni e accessori restano estinti anche se di importo superiore; se invece il credito riguarda sole sanzioni e interessi, l’estinzione opera nei limiti di lire 50.000.
Modulistica, sportelli e istruzioni operative
La domanda può essere presentata presso gli sportelli unificati INPS, INAIL, Camere di commercio e commissioni provinciali artigianato. La modulistica è distinta in sei tipologie: aziende, artigiani, commercianti, addetti servizi domestici e familiari, cittadini non mutuati/liberi professionisti/lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, contributi agricoli. Sono forniti chiarimenti sulle modalità di compilazione, sui quadri dedicati a contributi ancora da versare, versati in ritardo e specifici debiti, nonché sulle prescrizioni relative ai bollettini postali e alla personalizzazione dei conti correnti per INPS e INAIL.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
La circolare istituisce nuovi conti per la rilevazione degli accreditamenti provvisori relativi ai versamenti agevolati: GPA 54/37, 54/38, 54/39, GMR 54/89, GPA 54/40 e PAR 54/89, con specifiche causali collegate e regole di movimentazione contabile. I saldi a fine esercizio devono essere ripresi nel nuovo esercizio. Sono inoltre riportate le denominazioni complete e abbreviate dei conti e le modalità di aggancio ai conti polo esistenti per la gestione dei flussi di cassa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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