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Circolare

Circolare numero 229 del 21-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare l'art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991 ai lavoratori destinatari della mobilità lunga per pensione di vecchiaia che svolgano attività di lavoro subordinato o autonomo. Vengono definiti i criteri di calcolo della quota di indennità di mobilità ancora spettante, basati sul confronto tra la retribuzione di riferimento rivalutata secondo gli indici ISTAT e il reddito percepito dalla nuova attività. Sono inoltre disciplinati gli adempimenti del lavoratore, la documentazione da presentare, i conguagli annuali, il ripristino automatico dell'indennità nei rapporti a termine e le modalità operative di gestione da parte delle sedi.

Cumulabilità dell'indennità di mobilità con redditi da lavoro per i lavoratori in mobilità lunga di vecchiaia ex art. 9, comma 9, L. 223/1991

Art. 9, comma 9, L. 223/1991: cumulo tra indennità di mobilità e redditi da lavoro

La circolare disciplina l'applicazione del comma 9 dell'art. 9 della legge n. 223/1991 per i lavoratori collocati in mobilità lunga per pensione di vecchiaia. L'obiettivo è chiarire quando e come l'indennità di mobilità possa essere mantenuta, in tutto o in parte, in presenza di una nuova attività lavorativa subordinata o autonoma, nonché definire i criteri operativi per il calcolo, i conguagli e gli adempimenti a carico dell'interessato e delle sedi.

Ambito di applicazione e principio generale

La norma riguarda i lavoratori destinatari della mobilità lunga per pensione di vecchiaia di cui all'art. 7, comma 6, della legge n. 223/1991. Per tali soggetti, qualora svolgano attività di lavoro subordinato o autonomo, l'indennità di mobilità può essere cumulata in misura tale da garantire un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, rivalutata in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.

Lavoro subordinato: determinazione dell'importo spettante

Per le rioccupazioni subordinate, il confronto deve essere effettuato sulla base delle buste paga. L'importo mensile da erogare a titolo di indennità di mobilità è pari alla differenza tra:

  • la retribuzione del precedente rapporto di lavoro, assunta a base per la liquidazione dell'indennità;
  • la retribuzione risultante dalla prima busta paga del nuovo rapporto.

La retribuzione precedente deve essere previamente rivalutata dal mese di collocamento in mobilità al mese di rioccupazione, utilizzando gli indici ISTAT allegati alla circolare e le istruzioni tecniche riportate nell'allegato. Se la nuova retribuzione è pari o superiore alla retribuzione rivalutata, non spetta alcuna integrazione; se la differenza è almeno pari all'indennità già in pagamento, continua a essere corrisposto l'importo pieno del trattamento di mobilità.

Conguagli annuali e rapporti a termine

All'inizio di ciascun anno solare le SAP devono ricalcolare l'importo spettante per l'anno precedente tenendo conto delle buste paga presentate dal lavoratore e procedere ai conguagli. Le somme eventualmente erogate in eccedenza sono recuperate mediante detrazione dalle rate mensili dell'indennità, o, se del caso, dalla pensione; se il ricalcolo è favorevole al lavoratore, l'importo è corrisposto in unica soluzione.

Nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato, deve essere anche predisposto il ripristino automatico del pagamento integrale dell'indennità di mobilità alla scadenza del contratto.

Lavoro autonomo: criterio di calcolo del reddito mensile

Per l'attività autonoma il reddito annuo conseguito deve essere diviso per dodici e il risultato confrontato con la retribuzione mensile spettante al momento del collocamento in mobilità, ossia quella utilizzata per la liquidazione iniziale dell'indennità. Se l'attività autonoma inizia in corso d'anno, il reddito complessivo va diviso per i giorni compresi nel periodo di svolgimento dell'attività e il quoziente va moltiplicato per 30, al fine di ricavare il reddito mensile da raffrontare con la retribuzione di riferimento.

Anche in questo caso l'importo mensile da erogare è la differenza tra l'ultima retribuzione mensile rivalutata e il reddito mensile così determinato. La retribuzione originaria deve essere rivalutata fino al mese di inizio dell'attività autonoma con le stesse modalità previste per la rioccupazione subordinata.

Adempimenti dichiarativi e documentazione per il lavoro autonomo

Per l'anno di avvio dell'attività autonoma il lavoratore deve dichiarare il reddito che presume di conseguire. Per gli anni successivi, l'indennità viene corrisposta sulla base del reddito indicato nell'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'interessato deve consegnare copia della dichiarazione relativa all'anno precedente, così da consentire alla sede di verificare il reddito effettivo e determinare il trattamento spettante. Sulla base della documentazione ricevuta, le sedi effettuano i conguagli con modalità analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente.

Rivalutazione ISTAT della retribuzione di riferimento

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo a quello di inizio della nuova attività subordinata o autonoma, le SAP devono rivalutare nuovamente l'ultima retribuzione del precedente rapporto secondo la variazione media ISTAT dell'anno precedente. La circolare richiama la tabella degli indici del costo della vita allegata, valida ai fini della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura e altri settori interessati.

Il metodo indicato prevede di individuare il mese iniziale e quello finale del periodo di rivalutazione, reperire i relativi indici ISTAT, calcolare il rapporto tra indice finale e indice iniziale e arrotondarlo alla quarta cifra decimale. La retribuzione rivalutata è ottenuta moltiplicando la retribuzione originaria per il coefficiente così determinato. L'allegato riporta anche due esempi numerici di calcolo.

Obblighi di comunicazione del lavoratore

Per non incorrere nella decadenza dal diritto all'indennità di mobilità, anche i lavoratori destinatari della disciplina speciale devono comunicare, nei termini e nelle forme previste per la generalità dei lavoratori in mobilità, la data di inizio della nuova attività subordinata o autonoma.

Istanza, istruttoria e procedure informatiche

L'istanza con cui il lavoratore dichiara di voler usufruire del cumulo deve essere presentata alla sede che eroga la mobilità e deve essere corredata dalla documentazione necessaria, quali buste paga, iscrizione alla Camera di commercio, partita IVA, dichiarazione di reddito presunto e altri atti utili.

Sul piano gestionale, la corresponsione dell'indennità in misura intera deve essere sospesa dalla data di inizio dell'attività lavorativa. Poiché i casi sono ritenuti limitati, la quota da erogare deve essere calcolata manualmente tramite la procedura dei "Pagamenti Vari" (pgm 4422), con creazione di una collezione dedicata. Per ciascuna posizione devono essere inseriti i dati anagrafici e di residenza, il numero della domanda originaria di mobilità, la categoria "I. MOB.", l'importo da corrispondere, il periodo di riferimento e la causale "INT. ART. 9 L. 223/91".

Contribuzione figurativa ai fini pensionistici

La circolare segnala infine che il comma 9 dell'art. 9 riconosce, per la determinazione della retribuzione pensionabile, la facoltà per gli interessati di richiedere l'accredito della contribuzione figurativa prevista per l'indennità di mobilità in luogo della contribuzione effettiva relativa alla nuova attività lavorativa. Su questo punto viene però espressamente rinviato a successive istruzioni.

Punti principali

Ambito della norma e principio di cumulabilità

La circolare riguarda i lavoratori destinatari della mobilità lunga per pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 223/1991. Per tali soggetti, l'art. 9, comma 9, consente il cumulo dell'indennità di mobilità con redditi da lavoro subordinato o autonomo in misura tale da garantire un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, rivalutata secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Criteri di calcolo per il lavoro subordinato

Nel caso di nuova occupazione subordinata, il raffronto va effettuato sulla base delle buste paga. L'importo mensile da erogare è dato dalla differenza tra la retribuzione del precedente rapporto, presa a base per la liquidazione dell'indennità, e la retribuzione indicata nella prima busta paga del nuovo rapporto, dopo rivalutazione della retribuzione originaria dal mese di collocamento in mobilità fino al mese di rioccupazione. Se la nuova retribuzione è pari o superiore alla retribuzione rivalutata, non spetta alcuna somma; se la differenza è almeno pari all'indennità in godimento, continua a essere corrisposto l'importo pieno del trattamento di mobilità.

Conguagli, rivalutazioni annuali e rapporti a termine

All'inizio di ciascun anno solare le SAP devono ricalcolare l'importo spettante sulla base delle buste paga dell'anno precedente e procedere ai conguagli. Le somme corrisposte in eccedenza sono recuperate sulle rate mensili dell'indennità o, se del caso, della pensione; se il conguaglio è favorevole al lavoratore, l'importo è corrisposto in unica soluzione. Per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato deve essere predisposto il ripristino automatico dell'indennità nella misura intera alla scadenza del contratto. Inoltre, dal 1° gennaio di ogni anno successivo all'inizio della nuova attività, la retribuzione del precedente rapporto deve essere nuovamente rivalutata sulla base della variazione media ISTAT dell'anno precedente.

Criteri di calcolo per il lavoro autonomo

Per il lavoro autonomo, il reddito annuo conseguito deve essere diviso per dodici e il quoziente così ottenuto va confrontato con la retribuzione mensile percepita al momento del collocamento in mobilità. Se l'attività autonoma inizia in corso d'anno, il reddito complessivo va diviso per i giorni di effettivo svolgimento dell'attività, moltiplicando poi il quoziente per 30; il risultato va confrontato con la retribuzione mensile di riferimento. L'indennità mensile è pari alla differenza tra l'ultima retribuzione mensile rivalutata e il reddito mensile così determinato.

Dichiarazioni, documentazione e termini per il lavoro autonomo

Per l'anno di avvio dell'attività autonoma il lavoratore deve dichiarare il reddito presunto. Per gli anni successivi la prestazione è erogata sulla base del reddito indicato nell'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'interessato deve depositare copia della dichiarazione per documentare il reddito effettivamente conseguito; sulla base di tale documentazione le sedi determinano l'importo spettante e operano i conguagli secondo criteri analoghi a quelli previsti per il lavoro dipendente.

Obblighi di comunicazione e decadenza

Anche i lavoratori destinatari di questa disciplina devono comunicare, nei tempi e nelle forme previste per la generalità dei lavoratori in mobilità, la data di inizio della nuova attività subordinata o autonoma, al fine di non incorrere nella decadenza dal diritto all'indennità di mobilità.

Istanza, documentazione e gestione operativa

La richiesta di applicazione del cumulo deve essere presentata alla sede che eroga il trattamento di mobilità ed essere corredata dalla documentazione necessaria, tra cui busta paga, iscrizione alla Camera di commercio, partita IVA, dichiarazione di reddito presunto e altri documenti utili. Per la gestione informatica l'indennità deve essere sospesa dalla data di inizio dell'attività; la quota da corrispondere, da calcolare manualmente, va gestita con la procedura dei "Pagamenti Vari" (pgm 4422), creando una collezione dedicata con i dati anagrafici, il numero della domanda di mobilità originaria, la categoria "I. MOB.", l'importo, il periodo di riferimento e la causale "INT. ART. 9 L. 223/91".

Contribuzione figurativa e riserva di istruzioni

La circolare ricorda infine che l'art. 9, comma 9, prevede, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, la facoltà per i lavoratori interessati di richiedere l'accredito della contribuzione figurativa prevista per l'indennità di mobilità in luogo della contribuzione effettiva relativa alla nuova attività lavorativa. Su questo aspetto la circolare rinvia a successive istruzioni.

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