Circolare numero 230 del 21-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che l’astensione facoltativa per maternità rientra tra i fatti impeditivi della formazione professionale. Di conseguenza, come già previsto per malattia e astensione obbligatoria per maternità, il contratto di formazione può essere prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione dell’attività formativa.
Proroga del contratto di formazione per astensione facoltativa per maternità
Proroga del contratto di formazione in caso di astensione facoltativa per maternità
La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 54/96 chiarisce che l’astensione facoltativa per maternità deve essere considerata, ai fini del contratto di formazione, un fatto impeditivo della formazione professionale. Il chiarimento si fonda sui richiami formulati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 423/95 e si inserisce nel quadro dei precedenti orientamenti amministrativi già espressi in materia.
Ambito di applicazione
Il principio richiamato riguarda i contratti di formazione e interviene nel caso in cui, durante il rapporto, si verifichi una sospensione dell’attività formativa dovuta a un evento impeditivo. La circolare estende espressamente tale qualificazione anche ai periodi di astensione facoltativa per maternità.
Effetti sulla durata del contratto
In presenza di un fatto impeditivo della formazione, il contratto di formazione può essere prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione dell’attività formativa. La medesima soluzione si applica quindi anche all’astensione facoltativa per maternità, analogamente a quanto già previsto per altri eventi impeditivi.
Richiami ai precedenti
La nota ministeriale richiama il precedente orientamento espresso con la circ. n. 1 del 3 gennaio 1994, a sua volta richiamato dalla circ. n. 147 del 15 luglio 1996, che aveva già compreso tra gli eventi impeditivi la malattia e l’astensione obbligatoria per maternità. La presente circolare completa il quadro interpretativo includendo anche l’astensione facoltativa.
Punti principali
Inclusione dell’astensione facoltativa tra i fatti impeditivi
Sulla base dei richiami della Corte Costituzionale nella sentenza n. 423/95, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 54/96, ha ritenuto che anche i periodi di astensione facoltativa per maternità debbano essere considerati fatti impeditivi della formazione professionale.
Effetto sulla durata del contratto di formazione
Quando nel corso del contratto di formazione si verifica un evento impeditivo della formazione, il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività formativa. La regola viene estesa anche all’astensione facoltativa per maternità.
Coordinamento con precedenti chiarimenti amministrativi
La circolare richiama i precedenti chiarimenti già forniti con la circ. n. 1 del 3 gennaio 1994, richiamata a sua volta dalla circ. n. 147 del 15 luglio 1996, nei quali erano già indicati come eventi impeditivi la malattia e l’astensione obbligatoria per maternità.
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