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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24266/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per l'omicidio di Calise Giuseppe e aveva ritenuto assorbita l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n.1 cod.pen. nella circostanza aggravante collegata all'art. 416‑bis.1 cod.pen.; le censure riguardavano principalmente: (i) la valutazione e la riscontrabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; (ii) la configurabilità dell'aggravante della premeditazione (per brevità del lasso temporale tra proposito ed esecuzione); (iii) la responsabilità per il possesso/porto di armi; (iv) l'omessa o insufficiente motivazione in relazione alla rinnovazione istruttoria disposta ex art. 603 c.p.p. e al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di BUONO Antonio e di CUTARELLI Luigi; il ricorso di CARRINO Vincenzo è stato dichiarato inammissibile nella parte maggioritaria ma fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, nei soli termini indicati, per il nuovo giudizio sulla ponderazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti nei confronti di Carrino. L'affermazione di responsabilità sui reati resta irrevocabile. Buono e Cutarelli sono condannati al pagamento delle spese e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ciascuno a pagare €3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 1 cod.pen.

    La Corte d'appello aveva ritenuto tale aggravante assorbita nella più grave circostanza collegata al 416‑bis.1; la Cassazione non ha censurato la scelta di merito, salvo richiamare che la riforma dell'assetto delle circostanze imponeva al giudice d'appello di riesaminare il bilanciamento con le attenuanti

  • art. 416‑bis (e richiamo a 416‑bis.1) cod.pen.

    Rilevata quale circostanza aggravante nella valutazione complessiva del reato e utilizzata dalla Corte d'appello per assorbire l'aggravante di cui all'art. 61 n.1

  • art. 603, comma 3 cod.proc.pen.

    Consente al giudice d'appello, anche nel rito abbreviato, di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria se ritenuta "assolutamente necessaria"; la Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione che fa riferimento alle ragioni esposte dal Procuratore generale in udienza può essere adeguata e non viziata

  • art. 192 cod.proc.pen.

    Norma sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Cassazione ricorda che le censure su detta valutazione, se non evidenziano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sono inammissibili in sede di legittimità

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen.

    Richiamata nella parte in cui si precisa la non sindacabilità in Cassazione di alcune censure sulla valutazione probatoria dei collaboratori, se non trasformate in concreto doglianze di motivazione

  • art. 581 cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti dei motivi di ricorso per cassazione (esigenza di specificità della critica rispetto alla motivazione della corte di merito)

  • art. 69 cod.pen.

    Norma sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha ritenuto che la modifica dell'assetto delle circostanze aggravanti in appello (esclusione dell'art.61 n.1) imponeva un nuovo giudizio di bilanciamento rispetto alle attenuanti generiche, e su questo punto ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Carrino

  • art. 133 cod.pen.

    Rilevato nelle censure sul trattamento sanzionatorio e sulla necessità di valutare l'intensità del dolo e la partecipazione individuale ai fini dell'applicazione delle attenuanti/quantificazione della pena

  • art. 62‑bis cod.pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle circostanze attenuanti specifiche e alla loro compatibilità con altri reati; la Corte evidenzia l'obbligo di valutazione individualizzata

  • art. 81 cod.pen.

    Invocato nella censura sul cumulo o aumento di pena; la Corte ha rigettato le censure non confrontandosi con la motivazione dei giudici di merito che aveva ricollegato l'aumento di pena alla condotta post‑reato (custodia dell'arma)

  • art. 597, comma 4 cod.pen.

    Riferimento normativo nel contesto delle censure sulle circostanze aggravanti; citazione usata insieme ad altri istituti per complessiva valutazione delle circostanze

  • Legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14

    Norme sulla detenzione e porto di armi: la Corte d'appello ha ritenuto che la detenzione possa essere riferita anche alla custodia dell'arma dopo il delitto (comportamento post‑reato) e non solo alla disponibilità anteriore

Massime di principio

  • In Cassazione è inammissibile riproporre pedissequamente i motivi già esaminati e disattesi in appello: i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente la motivazione della corte di merito
  • La rinnovazione d'ufficio dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) è ammissibile anche nel rito abbreviato se ritenuta "assolutamente necessaria" per una decisione più aderente alla realtà; la motivazione può integrare ragioni enunciate dal Procuratore generale in udienza
  • Le censure sulla valutazione dei collaboratori di giustizia sono limitate in Cassazione: possono essere esaminate solo come vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) emergente dal testo della decisione impugnata
  • L'aggravante della premeditazione può essere riconosciuta anche quando il lasso temporale è breve, se risultano elementi di organizzazione, predisposizione di mezzi, appostamento e coordinamento che dimostrino la deliberazione
  • Se in sede di impugnazione viene modificato l'assetto delle circostanze aggravanti/attenuanti, il giudice d'appello è tenuto a riesaminare il bilanciamento ex art. 69 c.p.; il mancato nuovo giudizio di bilanciamento può determinare annullamento con rinvio
  • La responsabilità per la detenzione di arma può essere fondata non solo sulla disponibilità antecedente ma anche sulla custodia successiva all'evento: la condotta post‑reato rileva ai fini della detenzione
  • Le doglianze che chiedono una diversa lettura delle prove o una diversa valutazione della credibilità sono in genere inammissibili in sede di legittimità, salvo che non dimostrino vizi motivazionali manifesti

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