Cassazione Penale, Sentenza n. 24266/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per l'omicidio di Calise Giuseppe e aveva ritenuto assorbita l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n.1 cod.pen. nella circostanza aggravante collegata all'art. 416‑bis.1 cod.pen.; le censure riguardavano principalmente: (i) la valutazione e la riscontrabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; (ii) la configurabilità dell'aggravante della premeditazione (per brevità del lasso temporale tra proposito ed esecuzione); (iii) la responsabilità per il possesso/porto di armi; (iv) l'omessa o insufficiente motivazione in relazione alla rinnovazione istruttoria disposta ex art. 603 c.p.p. e al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di BUONO Antonio e di CUTARELLI Luigi; il ricorso di CARRINO Vincenzo è stato dichiarato inammissibile nella parte maggioritaria ma fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, nei soli termini indicati, per il nuovo giudizio sulla ponderazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti nei confronti di Carrino. L'affermazione di responsabilità sui reati resta irrevocabile. Buono e Cutarelli sono condannati al pagamento delle spese e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ciascuno a pagare €3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 1 cod.pen.
La Corte d'appello aveva ritenuto tale aggravante assorbita nella più grave circostanza collegata al 416‑bis.1; la Cassazione non ha censurato la scelta di merito, salvo richiamare che la riforma dell'assetto delle circostanze imponeva al giudice d'appello di riesaminare il bilanciamento con le attenuanti
art. 416‑bis (e richiamo a 416‑bis.1) cod.pen.
Rilevata quale circostanza aggravante nella valutazione complessiva del reato e utilizzata dalla Corte d'appello per assorbire l'aggravante di cui all'art. 61 n.1
art. 603, comma 3 cod.proc.pen.
Consente al giudice d'appello, anche nel rito abbreviato, di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria se ritenuta "assolutamente necessaria"; la Corte di Cassazione ha confermato che la motivazione che fa riferimento alle ragioni esposte dal Procuratore generale in udienza può essere adeguata e non viziata
art. 192 cod.proc.pen.
Norma sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Cassazione ricorda che le censure su detta valutazione, se non evidenziano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sono inammissibili in sede di legittimità
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen.
Richiamata nella parte in cui si precisa la non sindacabilità in Cassazione di alcune censure sulla valutazione probatoria dei collaboratori, se non trasformate in concreto doglianze di motivazione
art. 581 cod.proc.pen.
Richiamato in relazione ai requisiti dei motivi di ricorso per cassazione (esigenza di specificità della critica rispetto alla motivazione della corte di merito)
art. 69 cod.pen.
Norma sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha ritenuto che la modifica dell'assetto delle circostanze aggravanti in appello (esclusione dell'art.61 n.1) imponeva un nuovo giudizio di bilanciamento rispetto alle attenuanti generiche, e su questo punto ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Carrino
art. 133 cod.pen.
Rilevato nelle censure sul trattamento sanzionatorio e sulla necessità di valutare l'intensità del dolo e la partecipazione individuale ai fini dell'applicazione delle attenuanti/quantificazione della pena
art. 62‑bis cod.pen.
Richiamato in relazione alla disciplina delle circostanze attenuanti specifiche e alla loro compatibilità con altri reati; la Corte evidenzia l'obbligo di valutazione individualizzata
art. 81 cod.pen.
Invocato nella censura sul cumulo o aumento di pena; la Corte ha rigettato le censure non confrontandosi con la motivazione dei giudici di merito che aveva ricollegato l'aumento di pena alla condotta post‑reato (custodia dell'arma)
art. 597, comma 4 cod.pen.
Riferimento normativo nel contesto delle censure sulle circostanze aggravanti; citazione usata insieme ad altri istituti per complessiva valutazione delle circostanze
Legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14
Norme sulla detenzione e porto di armi: la Corte d'appello ha ritenuto che la detenzione possa essere riferita anche alla custodia dell'arma dopo il delitto (comportamento post‑reato) e non solo alla disponibilità anteriore
Massime di principio
- In Cassazione è inammissibile riproporre pedissequamente i motivi già esaminati e disattesi in appello: i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente la motivazione della corte di merito
- La rinnovazione d'ufficio dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) è ammissibile anche nel rito abbreviato se ritenuta "assolutamente necessaria" per una decisione più aderente alla realtà; la motivazione può integrare ragioni enunciate dal Procuratore generale in udienza
- Le censure sulla valutazione dei collaboratori di giustizia sono limitate in Cassazione: possono essere esaminate solo come vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) emergente dal testo della decisione impugnata
- L'aggravante della premeditazione può essere riconosciuta anche quando il lasso temporale è breve, se risultano elementi di organizzazione, predisposizione di mezzi, appostamento e coordinamento che dimostrino la deliberazione
- Se in sede di impugnazione viene modificato l'assetto delle circostanze aggravanti/attenuanti, il giudice d'appello è tenuto a riesaminare il bilanciamento ex art. 69 c.p.; il mancato nuovo giudizio di bilanciamento può determinare annullamento con rinvio
- La responsabilità per la detenzione di arma può essere fondata non solo sulla disponibilità antecedente ma anche sulla custodia successiva all'evento: la condotta post‑reato rileva ai fini della detenzione
- Le doglianze che chiedono una diversa lettura delle prove o una diversa valutazione della credibilità sono in genere inammissibili in sede di legittimità, salvo che non dimostrino vizi motivazionali manifesti
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