Sentenza del 20/11/2015 n. 23772 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria e disposto la cancellazione dell'ipoteca. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudizio tributario avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della decisione sulla querela di falso proposta dal contribuente riguardo alla relata di notifica della cartella esattoriale. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione della CTR sulla nullità della notifica, sostenendo che le alterazioni presenti nella documentazione non ne avrebbero necessariamente impedito la validità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità di entrambi i motivi, rilevando che Equitalia non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare l'effettiva proposizione e pendenza della querela di falso e non aveva trascritto la relata di notifica e la successiva raccomandata, documenti necessari per valutare la censura. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, con conseguente cancellazione dell'ipoteca a spese del concessionario. Equitalia è stata inoltre condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 39
La disposizione è stata invocata da Equitalia per sostenere l'obbligo di sospendere il processo tributario in presenza di una querela di falso. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendo il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza e per mancata dimostrazione dell'effettiva proposizione e pendenza della querela.
Codice di procedura civile, artt. 221 e seguenti
Le norme disciplinano la proposizione della querela di falso. La Corte ha evidenziato che chi invoca l'esistenza della querela deve fornire indicazioni precise sulle modalità di proposizione e sulla pendenza del relativo giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La norma individua il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, invocato da Equitalia con riferimento all'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere autosufficienti: occorre indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti indispensabili per consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure.
- La semplice affermazione di avere proposto una querela di falso non è sufficiente a imporre la sospensione del processo; devono essere documentate la proposizione secondo le forme di legge e la concreta pendenza del relativo giudizio.
- Quando si contesta la validità di una notifica, è essenziale riprodurre o indicare con precisione la relata, gli atti notificati e le ricevute o comunicazioni pertinenti, così da rendere verificabile l'errore denunciato.
- La mancata dimostrazione degli elementi processuali essenziali può comportare l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini nel merito la questione della validità della notifica.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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