Sentenza n. 2242/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di terzo condono edilizio, recante anche l’ordine di rimessione in pristino entro novanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2004 un’istanza di sanatoria ai sensi della l. n. 326/2003 per la costruzione, ultimata nel 1993, di un vano deposito di 6 mq annesso a un’abitazione situata in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza, con nota del 15 febbraio 2023, aveva espresso parere contrario al mantenimento delle opere e aveva ordinato la rimessione in pristino. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto; difetto di motivazione e di istruttoria, per avere la Soprintendenza richiamato la circolare regionale n. 2/2022 senza un’effettiva valutazione delle caratteristiche dell’opera; illegittimità dell’ordine di rimessione in pristino, ritenuto estraneo ai poteri della Soprintendenza nel procedimento di condono, di competenza comunale; violazione del legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza; violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, in ragione del possibile pregiudizio per il fabbricato principale; violazione dell’art. 21-quater l. n. 241/1990, per omessa sospensione dell’efficacia dell’ordine demolitorio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto: non era dovuta la comunicazione di avvio perché il procedimento era iniziato su istanza di parte e il preavviso di rigetto è stato ritenuto irrilevante, trattandosi di procedimento vincolato e non essendo emersi, anche alla luce delle difese processuali, elementi idonei a condurre a un esito diverso. Sono stati respinti anche i motivi relativi al difetto di istruttoria, motivazione e legittimo affidamento. Il Collegio ha ritenuto che, nel terzo condono, le opere in area vincolata siano sanabili soltanto quando ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003: anteriorità del vincolo rispetto all’opera, conformità urbanistica, riconducibilità a interventi di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità paesaggistica. Nel caso concreto, il vincolo paesaggistico era anteriore all’opera e ostativo anche se relativo; inoltre, il vano deposito aveva comportato un ampliamento di superficie e volumetria, riconducibile alla categoria n. 1 dell’allegato 1 e non alle opere minori delle categorie nn. 4, 5 e 6. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e sufficientemente motivato anche mediante richiamo per relationem alla circolare n. 2/2022. È stato invece accolto il terzo motivo: il parere paesaggistico reso nel procedimento di condono è un atto endoprocedimentale, seppure obbligatorio e vincolante, mentre il Comune è l’autorità competente ad adottare il provvedimento finale sulla sanatoria. La Soprintendenza non poteva pertanto inserire nel proprio parere un ordine di rimessione in pristino, esercitando un potere repressivo o di autotutela esecutiva non rientrante nella competenza dell’organo consultivo. L’atto è stato annullato limitatamente a tale ordine. Il quinto e il sesto motivo, proposti in via subordinata e riferiti all’ordine demolitorio, sono stati assorbiti. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 7, 10-bis e 21-octies l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non rileva nei procedimenti avviati su istanza di parte; l’omesso preavviso di rigetto è irrilevante quando il procedimento è vincolato e risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è adeguatamente motivato mediante l’individuazione dell’abuso e il richiamo per relationem alla circolare regionale che chiarisce l’impossibilità di assentire opere della stessa tipologia in area vincolata.
art. 32, commi 25, 26 e 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Nel terzo condono, le opere realizzate in area sottoposta a vincolo sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni dell’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, della conformità urbanistica, della minore rilevanza dell’intervento e del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15
La disposizione recepisce integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003, compresi i limiti sostanziali alla condonabilità delle opere in area vincolata.
art. 167, commi 1-3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
I poteri ripristinatori e repressivi paesaggistici non possono essere esercitati dalla Soprintendenza mediante il parere endoprocedimentale reso nel procedimento comunale di condono.
art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Il regime ordinario dell’autorizzazione paesaggistica è distinto da quello del parere paesaggistico reso nel procedimento di condono, che conserva natura endoprocedimentale.
art. 34 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La questione relativa alla possibile pregiudizievolezza della demolizione per le parti legittime dell’edificio è rimasta assorbita dall’annullamento dell’ordine di rimessione in pristino.
art. 21-quater l. 241/1990
La censura relativa alla sospensione dell’efficacia dell’ordine demolitorio è rimasta assorbita a seguito dell’annullamento dell’ordine stesso.
Massime di principio
- Nel procedimento di terzo condono edilizio relativo a opere situate in area vincolata, la sanatoria è possibile soltanto se ricorrono congiuntamente l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza di cui alle categorie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità paesaggistica. Il vincolo paesaggistico relativo, se anteriore all’opera, può essere ostativo alla sanatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →