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Sentenza

Sentenza del 06/03/2023 n. 6684 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia chiedeva la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato improcedibile il suo ricorso per cassazione per mancata prova della notifica all'intimato; in sostanza si sosteneva che la Corte aveva erroneamente ritenuto assente la relata di notifica del ricorso per cassazione (notificato il 9/11/2017) e che la CTR Campania aveva invece dichiarato prescritti i crediti tributari (IRPEF, IVA e tasse automobilistiche) perché aveva calcolato il dies a quo dalla notifica delle cartelle anziché dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria del 27/11/2014 che, secondo l'Agenzia, avrebbe interrotto la prescrizione.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso per revocazione: revoca la sentenza della Cassazione n. 16370/2021 (che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione) perché sussiste un errore di fatto (la prova della notifica risultava dall'indice del fascicolo di parte vistato dalla cancelleria). Giudicando in rescindendo, la Corte respinge i primi due motivi principali dell'Agenzia ma accoglie il terzo e il quarto, ritenendo che il preavviso di iscrizione ipotecaria del 27/11/2014 sia idoneo a interrompere la prescrizione laddove costituisca manifestazione scritta dell'esercizio del diritto (costituzione in mora) comunicata personalmente al debitore; pertanto la sentenza della CTR Campania viene cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame, compresa la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in relazione alla declaratoria di improcedibilità per mancanza di prova della notifica (sulla precedente decisione), ma la revocazione ha evidenziato che la prova era presente nel fascicolo di parte.

  • art. 330 c.p.c.

    richiami sul luogo della notifica dell'impugnazione e sull'applicabilità di tale regola anche alla revocazione contro sentenze di Cassazione.

  • art. 395 c.p.c. n. 4

    criterio per la revocazione per errore di fatto: la Corte ricorda che l'errore di fatto consiste nella falsata percezione di un fatto decisivo e può giustificare la revocazione quando emerge incontrovertibilmente dagli atti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma invocata per la revocazione; la Corte ritiene che l'errore di fatto sulla notifica renda la sentenza della Cassazione suscettibile di revocazione ai sensi di tale disciplina.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    l'annotazione del cancelliere sull'indice del fascicolo di parte fa presumere la regolare produzione e deposito degli atti; tale attestazione è elemento probatorio decisivo per dimostrare la notificazione/deposito.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    utilizzato per distinguere gli atti espressamente impugnabili (elencati dall'art.19) dal preavviso di iscrizione ipotecaria, che non è elencato e quindi la sua impugnazione è facoltativa.

  • art. 2943 c.c.

    riferimento per l'effetto interruttivo degli atti idonei a costituire in mora; la Corte valuta il preavviso come possibile atto interruttivo se integra la costituzione in mora comunicata al debitore.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per il termine ordinario decennale di prescrizione applicabile ai tributi erariali (IRPEF, IVA) quando non è previsto termine speciale più breve.

  • art. 2948 c.c., comma 1, n. 4

    citato in relazione al principio secondo cui non è sempre applicabile la prescrizione quinquennale ai tributi periodici; la Corte ribadisce che per taluni tributi (es. IVA, IRPEF) si applica invece il termine decennale.

  • art. 2953 c.c.

    richiamato nella discussione sulla conversione del termine prescrizionale per effetto della mancata impugnazione: la Corte afferma che la scadenza del termine per impugnare non converte automaticamente la prescrizione breve in quella ordinaria se non vi è titolo giudiziale definitivo.

  • D.P.R. n. 692/1973, art. 77

    citato in rapporto all'iscrizione ipotecaria e alla sua idoneità, insieme al preavviso, a produrre effetti interruttivi se integrano la costituzione in mora.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per le doglianze di violazione di legge e motivazione nel ricorso per cassazione e per la valutazione dei motivi riopposti in sede di revocazione/rescissorio.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato rispetto alla regolamentazione delle spese; la Corte rinvia la valutazione delle spese al giudice di merito in sede di rinvio.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c. n.4) è ammissibile quando emerge incontrovertibilmente dagli atti un errore di percezione di un fatto decisivo, come l'errata affermazione dell'assenza di una notifica che invece risulta dal fascicolo vistato dalla cancelleria.
  • L'attestazione del cancelliere sull'indice del fascicolo di parte (art. 74 disp. att. c.p.c.) fa presumere il regolare deposito e costituisce prova forte della presenza in giudizio di atti e documenti; il giudice non può negare efficacia a tale prova salvo prova contraria rigorosa che dimostri ritiro o diversa gestione del fascicolo.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria può interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. se, valutato dal giudice del merito, integra una manifestazione scritta di esercizio e tutela del diritto comunicata personalmente al debitore (costituzione in mora).
  • L'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria è facoltativa (non rientra tra gli atti espressamente indicati dall'art.19 D.Lgs. 546/1992) e la mancata impugnazione non cristallizza la pretesa né impedisce la successiva impugnazione degli atti tipici successivi.
  • La notifica della cartella di pagamento è atto interruttivo e dà luogo a un nuovo termine prescrizionale relativo al singolo credito; per tributi erariali come IRPEF e IVA si applica di regola il termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) salvo diversa previsione di legge.
  • La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non determina automaticamente la 'conversione' del termine prescrizionale breve in quello decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., se non sussiste un titolo giurisdizionale definitivo.

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