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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38382/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro nella disponibilità del ricorrente, nell'ambito di indagini per i reati indicati negli artt. 640-bis c.p. e 28, commi 2 e 3, del d.l. n.4/2019 conv. nella l. n.26/2019. Il ricorrente denunciava errata applicazione della legge penale, difetto assoluto di motivazione rispetto alla sussistenza del fumus commissi delicti, omissione di esame di punti decisivi e errata individuazione delle somme sottoposte a sequestro. Il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia all'impugnazione il 9/6/2022 dichiarando "cessata la materia del contendere".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., in ragione della rituale rinuncia dell'impugnazione. A seguito dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende. Nel dispositivo finale (P.Q.M.) è stata fissata la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma penale richiamata perché oggetto delle indagini a carico del ricorrente; la sentenza non entra nel merito della colpevolezza ma riporta che il sequestro è stato disposto nell'ambito di tali contestazioni.

  • art. 28, commi 2 e 3, decreto-legge n.4/2019, conv. nella legge n.26/2019

    Ulteriore normativa penale richiamata come quadro normativo delle contestazioni a carico del ricorrente; la decisione rileva solo che i reati sono oggetto delle indagini che hanno motivato il sequestro.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma di procedura che dispone l'inammissibilità dell'impugnazione quando il ricorrente abbia rinunciato all'impugnazione; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione, consentendo la condanna alle spese e ad eventuali ammende; la Corte l'ha richiamata per la condanna economica disposta.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso: prima di rinunciare è fondamentale valutare attentamente se la controversia sia effettivamente cessata.
  • Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a somme a titolo di ammenda (cassa delle ammende).
  • In contestazioni relative a misure cautelari reali (sequestro) è importante che il ricorso contenga motivazioni puntuali sul fumus commissi delicti e sulla proporzione/individuazione delle somme oggetto di sequestro; rinunciare prima della decisione sul merito fa venir meno la possibilità di ottenere un esame di tali questioni.
  • La rimessione volontaria (rinuncia) dell'impugnazione deve essere formale e tempestiva: una volta accertata la ritualità della rinuncia, il procedimento di impugnazione si estingue e il giudice pronuncia l'inammissibilità.

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