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Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento - del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti del 16 luglio 2025; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; e per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine all’Amministrazione comunale intimata di esibizione della documentazione richiesta;

Giustizia amministrativa202502533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 16 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La società appaltatrice aveva chiesto al Comune la visione e l’estrazione di copia di numerosi documenti relativi ai lavori di realizzazione delle fognature bianche nella frazione di Torre del Lago, tra cui elaborati progettuali, relazioni specialistiche, calcoli, piani di manutenzione, titoli autorizzativi, verbali di conferenza di servizi, pareri, autorizzazioni dei gestori dei sottoservizi, studi del sottosuolo e autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico. L’istanza del 16 luglio 2025 era stata preceduta da analoghe istanze del 31 maggio 2024 e dell’8 maggio 2025. La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Il Comune ha eccepito la genericità e la carenza di interesse, la reiterazione delle precedenti istanze e l’avvenuta ostensione, totale o parziale, della documentazione. A seguito di ordinanza istruttoria, il Comune ha individuato analiticamente la corrispondenza tra i documenti richiesti e quelli già oggetto delle precedenti istanze, nonché quelli già condivisi con la difesa della società nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo pendente davanti al Tribunale di Lucca. La ricorrente non ha contestato tale ricostruzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e per il resto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Sono stati dichiarati inammissibili i capi relativi ai documenti già richiesti con le precedenti istanze del 31 maggio 2024 e dell’8 maggio 2025, poiché la reiterazione di un’istanza di accesso è ammissibile soltanto quando si fondi su fatti nuovi non rappresentati in precedenza e su una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. Poiché la nuova istanza non presentava tali elementi, la relativa domanda non poteva essere nuovamente esaminata. Per gli altri documenti, il Collegio ha rilevato che erano già stati condivisi con la difesa della ricorrente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Lucca e, comunque, risultavano depositati nel giudizio amministrativo. L’interesse conoscitivo doveva quindi ritenersi soddisfatto, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato impugnato come provvedimento tacito di rigetto; la decisione ha tuttavia definito la domanda in parte per inammissibilità e in parte per cessazione della materia del contendere.

  • art. 35 d.P.R. 207/2010

    Richiamato quale riferimento normativo per le relazioni specialistiche oggetto dell’istanza di accesso, senza autonoma incidenza sulla decisione.

  • art. 37 d.P.R. 207/2010

    Richiamato con riguardo ai calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti richiesti, senza autonoma incidenza sulla decisione.

  • art. 38 d.P.R. 207/2010

    Richiamato con riguardo al piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, senza autonoma incidenza sulla decisione.

Massime di principio

  • La reiterazione di un’istanza di accesso agli atti è ammissibile soltanto quando sia fondata su fatti nuovi non rappresentati nell’istanza originaria oppure su una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante; in mancanza, la nuova istanza è inammissibile.
  • L’interesse all’accesso viene meno quando i documenti richiesti siano già stati condivisi con la parte interessata nell’ambito di un diverso procedimento o risultino comunque nella sua disponibilità, anche perché depositati nel giudizio; in tal caso la domanda deve essere definita mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio sull’accesso, la mancata contestazione da parte del ricorrente della ricostruzione analitica dell’amministrazione circa la corrispondenza tra documenti richiesti e documenti già trasmessi o condivisi consente al giudice di ritenere soddisfatto l’interesse conoscitivo o di accertare la reiterazione della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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