Cassazione Penale, Sentenza n. 6838/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato l'imputato a Euro 3.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256 d.lgs. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti senza autorizzazione) in concorso con Tindurella Mirco. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 429 c.p.p. e carenza di motivazione perché il capo di imputazione sarebbe generico e indeterminato (non sarebbe chiaro se la fattispecie sia quella di cui alla lett. a) o lett. b) dell'art. 256, né la qualità/quantità dei rifiuti); 2) carenza di motivazione sulla responsabilità penale (sentenza limitata a poche righe senza rispondere alle doglianze difensive); 3) violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento dei benefici, in particolare della sospensione condizionale della pena, nonostante l'imputato (incensurato) avesse successivamente provveduto allo smaltimento dei rifiuti a proprie spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: l'imputazione era sufficientemente specifica poiché gli imputati furono colti in flagranza il 7 giugno 2021 e la descrizione del fatto era adeguata a consentire la difesa; la mancata specificazione della pericolosita' dei rifiuti attiene alla qualificazione giuridica e non rende nulla la contestazione, tantopiù che il giudice ha ritenuto la fattispecie meno grave (rifiuti non pericolosi). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato quali specifiche doglianze non fossero state esaminate. Il terzo motivo è stato invece parzialmente accolto: la Corte ha rilevato l'omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; perciò la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio limitatamente a tale omissione e la Corte ha, in sede di cassazione e sulla base degli elementi di fatto già acquisiti (età dell'imputato, incensuratezza, modesta gravità del fatto e sanzione contenuta), riconosciuto la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. comma 1 lett. l) (come modificato dalla L. 103/2017). Gli altri profili della sentenza sono stati confermati.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; la Corte la menziona solo come riferimento all'accusa di concorso.
art. 256 d.lgs. 152/2006
Disciplina l'illecita gestione dei rifiuti; la Corte evidenzia che la distinzione tra lett. a) e lett. b) (rifiuti pericolosi vs non pericolosi e diversa gravita') riguarda la qualificazione giuridica e non impedisce la sufficienza della contestazione quando i tratti essenziali del fatto sono indicati.
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione sull'atto di accusa; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché l'imputazione conteneva elementi sufficienti (data, luogo, circostanza della flagranza) per consentire la difesa.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando ritiene superfluo il rinvio e può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati; la Corte l'ha applicata per riconoscere in questa sede la sospensione condizionale della pena.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 620 c.p.p.)
Richiamata in quanto ha novellato l'art. 620 c.p.p.: la modifica è stata la base per la possibilità di decidere la concessione del beneficio in sede di cassazione senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- La sufficienza dell'imputazione va valutata sulla base della presenza dei tratti essenziali del fatto (quando, dove, come) tali da consentire all'imputato di difendersi; l'assenza di dettagli sulla qualificazione giuridica (es. pericolosità dei rifiuti) non rende automaticamente nulla la contestazione.
- La flagranza costituisce elemento probatorio molto forte e giustifica una motivazione sintetica del giudice di merito purché appaiano chiari i fatti accertati.
- In cassazione le censure generiche o prive di specificazione delle doglianze difensive sono dichiarate inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione quali argomentazioni non sono state valutate dal giudice di merito.
- La mancata motivazione su richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena) è vizio rilevante che può giustificare l'annullamento limitato della sentenza; quando i fatti sono pacifici e la valutazione è discrezionale ma possibile in base agli elementi acquisiti, la Corte di cassazione può decidere direttamente senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La quantità dei rifiuti e la loro pericolosità influiscono sulla qualificazione e sulla gravità della fattispecie, ma non sono sempre elementi necessari per la validità formale dell'imputazione; invece rilevano per la determinazione della pena e dell'eventuale inquadramento nella lett. a) o b) dell'art. 256 d.lgs. 152/2006.
- Per ottenere successo in cassazione su questioni di motivazione occorre dimostrare concretamente le omissioni o l'illogicità del ragionamento motivazionale del giudice di merito, con riferimento a specifiche argomentazioni non valutate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →