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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6838/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato l'imputato a Euro 3.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256 d.lgs. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti senza autorizzazione) in concorso con Tindurella Mirco. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 429 c.p.p. e carenza di motivazione perché il capo di imputazione sarebbe generico e indeterminato (non sarebbe chiaro se la fattispecie sia quella di cui alla lett. a) o lett. b) dell'art. 256, né la qualità/quantità dei rifiuti); 2) carenza di motivazione sulla responsabilità penale (sentenza limitata a poche righe senza rispondere alle doglianze difensive); 3) violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento dei benefici, in particolare della sospensione condizionale della pena, nonostante l'imputato (incensurato) avesse successivamente provveduto allo smaltimento dei rifiuti a proprie spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: l'imputazione era sufficientemente specifica poiché gli imputati furono colti in flagranza il 7 giugno 2021 e la descrizione del fatto era adeguata a consentire la difesa; la mancata specificazione della pericolosita' dei rifiuti attiene alla qualificazione giuridica e non rende nulla la contestazione, tantopiù che il giudice ha ritenuto la fattispecie meno grave (rifiuti non pericolosi). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato quali specifiche doglianze non fossero state esaminate. Il terzo motivo è stato invece parzialmente accolto: la Corte ha rilevato l'omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; perciò la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio limitatamente a tale omissione e la Corte ha, in sede di cassazione e sulla base degli elementi di fatto già acquisiti (età dell'imputato, incensuratezza, modesta gravità del fatto e sanzione contenuta), riconosciuto la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. comma 1 lett. l) (come modificato dalla L. 103/2017). Gli altri profili della sentenza sono stati confermati.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; la Corte la menziona solo come riferimento all'accusa di concorso.

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    Disciplina l'illecita gestione dei rifiuti; la Corte evidenzia che la distinzione tra lett. a) e lett. b) (rifiuti pericolosi vs non pericolosi e diversa gravita') riguarda la qualificazione giuridica e non impedisce la sufficienza della contestazione quando i tratti essenziali del fatto sono indicati.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione sull'atto di accusa; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché l'imputazione conteneva elementi sufficienti (data, luogo, circostanza della flagranza) per consentire la difesa.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando ritiene superfluo il rinvio e può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati; la Corte l'ha applicata per riconoscere in questa sede la sospensione condizionale della pena.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 620 c.p.p.)

    Richiamata in quanto ha novellato l'art. 620 c.p.p.: la modifica è stata la base per la possibilità di decidere la concessione del beneficio in sede di cassazione senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • La sufficienza dell'imputazione va valutata sulla base della presenza dei tratti essenziali del fatto (quando, dove, come) tali da consentire all'imputato di difendersi; l'assenza di dettagli sulla qualificazione giuridica (es. pericolosità dei rifiuti) non rende automaticamente nulla la contestazione.
  • La flagranza costituisce elemento probatorio molto forte e giustifica una motivazione sintetica del giudice di merito purché appaiano chiari i fatti accertati.
  • In cassazione le censure generiche o prive di specificazione delle doglianze difensive sono dichiarate inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione quali argomentazioni non sono state valutate dal giudice di merito.
  • La mancata motivazione su richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena) è vizio rilevante che può giustificare l'annullamento limitato della sentenza; quando i fatti sono pacifici e la valutazione è discrezionale ma possibile in base agli elementi acquisiti, la Corte di cassazione può decidere direttamente senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • La quantità dei rifiuti e la loro pericolosità influiscono sulla qualificazione e sulla gravità della fattispecie, ma non sono sempre elementi necessari per la validità formale dell'imputazione; invece rilevano per la determinazione della pena e dell'eventuale inquadramento nella lett. a) o b) dell'art. 256 d.lgs. 152/2006.
  • Per ottenere successo in cassazione su questioni di motivazione occorre dimostrare concretamente le omissioni o l'illogicità del ragionamento motivazionale del giudice di merito, con riferimento a specifiche argomentazioni non valutate.

Testo integrale

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