Cassazione Penale, Sentenza n. 30352/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede esecutiva un condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra numerose condanne definitive per furti in abitazione, furti aggravati, rapine, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentato furto in abitazione, sostenendo che i fatti fossero espressione di un medesimo disegno criminoso, almeno per quanto riguarda la rapina oggetto di una delle sentenze più recenti. Il giudice dell'esecuzione aveva accolto solo in parte l'istanza, escludendo però la sentenza che comprendeva rapina e lesioni. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice escluso la continuazione con riferimento a quella sentenza, assumendo che la mancata applicazione della continuazione interna in cognizione non impedisse al giudice dell'esecuzione di unificare comunque il solo reato di rapina con gli altri fatti e che non vi fosse alcuna impossibilità giuridica a procedere in tal senso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la domanda proposta in sede esecutiva era volta al riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra tutte le violazioni oggetto delle diverse sentenze, mentre nel ricorso si introduceva una diversa prospettazione, limitata al solo reato di rapina contenuto nella sentenza che comprendeva anche lesioni. Tale mutatio libelli non può essere esaminata in cassazione. Inoltre, rispetto alla domanda originaria, il provvedimento impugnato è stato ritenuto corretto perché il mancato riconoscimento della continuazione interna in sede di cognizione tra rapina e lesioni rendeva impossibile l'unificazione in sede esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 671, comma 1, c.p.p. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, c.p.p.
la unificazione in sede esecutiva
Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo nei limiti consentiti dalla norma; se in cognizione non è stata riconosciuta la continuazione interna tra i reati della stessa sentenza, ciò preclude l'unificazione in sede esecutiva.
art. 81 c.p.
Richiamato per indicare il vincolo del medesimo disegno criminoso tra reati commessi con più azioni od omissioni; nel caso concreto, la sua mancata applicazione in cognizione tra rapina e lesioni è stata ritenuta ostativa al successivo riconoscimento in executivis.
art. 671 c.p.p.
Norma posta a fondamento del potere del giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato nei limiti in cui ciò sia compatibile con il giudicato, non potendo superare l'assetto definitivo formatosi in cognizione.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati definiti con sentenze diverse presuppone che non sia precluso dal giudicato l'assetto dei singoli fatti, e non può eludere il mancato riconoscimento della continuazione interna già esclusa in sede di cognizione.
- La domanda proposta al giudice dell'esecuzione delimita l'oggetto del sindacato successivo: una diversa impostazione difensiva introdotta solo in cassazione integra una mutatio libelli non scrutinabile.
- Se una sentenza irrevocabile ha definito più reati senza unificarli ex art. 81 c.p. tra loro, tale dato può costituire ostacolo al successivo riconoscimento del medesimo disegno criminoso in sede esecutiva quando la richiesta mira a sovvertire un assetto già cristallizzato dal giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30246/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30247/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30248/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30249/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30250/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30252/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →