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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 2370 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - TARSU - TIA - TARI - TARES - Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani -Omessa denuncia e versamento - Pluralità di annualità - Sanzioni - Progressione - Violazione più grave aumentata di un quarto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il mancato pagamento del tributo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riferito a più annualità, con contestazione sia dell'omessa denuncia sia dell'omesso versamento. Il contribuente ha sostenuto che le violazioni dovessero essere trattate secondo il principio della continuazione e del cumulo giuridico, anziché mediante applicazione separata delle sanzioni per ciascuna annualità e per ciascun illecito.

La decisione

È stata riconosciuta la continuazione tra le violazioni, pur non essendo configurabile un cumulo formale in senso stretto. Le condotte di omessa denuncia e omesso versamento sono state ritenute tra loro concatenate e caratterizzate da progressione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997. In applicazione del principio del favor rei, le sanzioni devono quindi essere rideterminate mediante cumulo giuridico, prendendo come base la violazione più grave e aumentando la relativa sanzione di un quarto.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 12, comma 1

    La norma disciplina il concorso di violazioni e il cumulo giuridico delle sanzioni, consentendo, nei casi previsti, di applicare la sanzione relativa alla violazione più grave aumentata secondo i criteri stabiliti dalla legge.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 12, comma 2

    La disposizione è stata interpretata nel senso che più violazioni collegate da una progressione, anche se commesse in relazione a più annualità e senza un vero cumulo formale, possono essere assoggettate al trattamento sanzionatorio continuato, con applicazione del cumulo giuridico.

Massime di principio

  • Quando l'omessa denuncia e l'omesso versamento del tributo sui rifiuti derivano da una condotta fiscalmente unitaria e si susseguono in modo collegato, può essere riconosciuta la continuazione tra le violazioni.
  • In presenza di più annualità, l'ente impositore non dovrebbe necessariamente sommare aritmeticamente tutte le sanzioni: occorre valutare l'applicazione del cumulo giuridico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 472/1997.
  • La sanzione complessiva deve essere determinata assumendo come riferimento la violazione più grave e applicando l'aumento previsto per la continuazione, nella fattispecie indicata pari a un quarto.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede un collegamento concreto tra le violazioni; non deriva automaticamente dalla sola pluralità di annualità, ma dalla progressione e concatenazione delle condotte.
  • Il principio del favor rei impone di applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente quando la disciplina consente di ricondurre più illeciti a un'unica progressione sanzionatoria.

Testo integrale

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