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Interpello

Risposta n. 156 del 24/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, la lite è definibile al 5% perché alla data del 19 dicembre 2018 era pendente in Cassazione e la doppia soccombenza dell’Agenzia era già consolidata; gli eventi successivi, incluso il deposito della sentenza, non incidono.

Definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in Cassazione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018

Il quesito

L’istante chiede se la controversia, pendente in Cassazione e con Agenzia delle entrate soccombente nei gradi di merito, possa essere definita con il pagamento del 5% del valore della lite ex art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, nonostante la sentenza di cassazione con rinvio sia stata deliberata il 19 dicembre 2018 ma depositata il 24 gennaio 2019.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che il 5% si applica solo se, al 19 dicembre 2018, il ricorso era pendente in Cassazione e l’Agenzia era integralmente soccombente nei precedenti gradi. Nel caso descritto, poiché la sentenza di cassazione con rinvio era solo deliberata e non ancora depositata alla data rilevante, l’istante può comunque definire la controversia con il pagamento del 5% del valore della lite.

Definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in Cassazione

L’interpello riguarda la possibilità di definire con modalità agevolate una controversia tributaria ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La questione ruota attorno alla corretta individuazione del momento rilevante per verificare i presupposti della definizione con aliquota ridotta del 5%.

Fattispecie e contesto processuale

L’istante riferisce di aver ricevuto, il 16 dicembre 2014, la notifica di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate contestava maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Nei primi due gradi di giudizio il contribuente risultava totalmente vittorioso. Successivamente, il 13 febbraio 2018, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Corte di cassazione, con sentenza deliberata il 19 dicembre 2018 e depositata il 24 gennaio 2019, accoglieva il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio la decisione impugnata.

Quesito del contribuente

L’istante chiede chiarimenti sulle modalità di definizione della controversia ai sensi dell’articolo 6 del d.l. n. 119/2018. In particolare, domanda se la lite possa essere chiusa con il pagamento del 5% del valore della controversia ai sensi del comma 2-ter, considerando che alla data di entrata in vigore della legge di conversione la causa risultava ancora pendente in Cassazione e che l’Agenzia era rimasta soccombente in entrambi i gradi di merito.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo il contribuente, la controversia sarebbe definibile con il pagamento del 5% entro il 31 maggio 2019. A sostegno di tale conclusione vengono richiamati tre elementi:

  • alla data del 19 dicembre 2018, coincidente con l’entrata in vigore della legge di conversione, il giudizio era pendente innanzi alla Corte di cassazione;
  • l’Agenzia delle entrate era soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • ai fini dell’applicazione del comma 2-ter non sarebbero rilevanti gli eventi successivi al 19 dicembre 2018, compreso il deposito della sentenza di cassazione con rinvio.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’articolo 6 del decreto-legge n. 119/2018, secondo cui le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado, possono essere definite su domanda del soggetto che ha proposto il ricorso.

Viene inoltre richiamato il comma 2-ter del medesimo articolo, che consente la definizione delle controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, qualora l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, mediante il pagamento del 5% del valore della controversia.

L’Agenzia richiama infine la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, che ha chiarito come la percentuale del 5% sia applicabile solo se ricorrono cumulativamente due condizioni:

  • il ricorso deve essere pendente innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018;
  • l’Agenzia delle entrate deve essere rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia aderisce alla ricostruzione secondo cui il momento rilevante ai fini della verifica dei presupposti della definizione agevolata è la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 119/2018, cioè il 19 dicembre 2018.

Nel caso specifico, l’interpello rappresenta una situazione in cui:

  • l’Agenzia delle entrate è stata soccombente nei due gradi di merito;
  • la sentenza della Suprema Corte è stata deliberata il 19 dicembre 2018;
  • il deposito della sentenza è avvenuto solo il 24 gennaio 2019.

Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che la controversia può essere definita con il pagamento del 5% del valore, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 6 del d.l. n. 119/2018, poiché alla data rilevante la sentenza di cassazione con rinvio non era ancora stata depositata.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che, per l’accesso alla definizione agevolata al 5%, conta la pendenza del giudizio in Cassazione e la soccombenza integrale dell’Agenzia nei gradi precedenti alla data del 19 dicembre 2018. Nel caso descritto, tali condizioni risultano soddisfatte e la lite è quindi definibile con il pagamento del 5% del valore della controversia.

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