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Interpello

Risposta n. 157 del 24/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia ritiene che, essendo il ricorso pendente in primo grado alla data di entrata in vigore del d.l. 119/2018, la lite sia definibile con il 90% del valore della controversia; inoltre, l'importo versato per la definizione, proprio perché correlato al tributo, consente l'esercizio della rivalsa ex art. 60, comma 7, entro il limite di quanto effettivamente pagato, una volta divenuta definitiva la definizione.

Definizione della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018 e rivalsa IVA ex art. 60, comma 7, d.P.R. 633/1972.

Il quesito

Il contribuente chiede se la definizione agevolata della lite comporti il pagamento di un importo con natura diversa dall'imposta accertata, se la controversia pendente in primo grado possa chiudersi con il 90% del valore, e se l'IVA versata per la definizione possa essere ribaltata in rivalsa al cessionario, anche con riferimento al momento della definitività dell'avviso.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che la controversia rientra nell'art. 6 del d.l. 119/2018 ed è definibile al 90% della maggiore IVA contestata, escludendo invece la lite autonoma sul diniego tacito del rimborso perché cumulata nel ricorso. Precisa che la rivalsa è ammessa, nei limiti dell'importo pagato per la definizione e pro quota in caso di rateazione, dopo il perfezionamento definitivo della definizione, che si verifica con il passaggio in giudicato della cessazione della materia del contendere oppure, in assenza di appello e di diniego entro il 31 luglio 2020, alla scadenza di tale termine.

Definizione agevolata di una controversia IVA e rivalsa dell'imposta

L’interpello riguarda una lite su IVA accertata per il periodo d’imposta 2013 e sulla possibilità di definire la controversia ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nonché di esercitare la rivalsa dell’IVA ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La questione nasce da un avviso di accertamento notificato nel 2017, relativo a una movimentazione di beni che l’istante aveva qualificato come operazione non imponibile ex articolo 41 del d.l. n. 331/1993, mentre l’Ufficio la considerava una cessione territorialmente rilevante e quindi imponibile IVA.

Fattispecie e contenzioso

L’avviso di accertamento ha inciso anche sul rimborso del credito IVA maturato sugli acquisti del 2013 e richiesto nella dichiarazione IVA relativa al 2015, di fatto sospendendone la restituzione. Il contribuente ha impugnato sia l’avviso sia il diniego tacito del rimborso, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per cumulo di due atti distinti. Su tale base, l’istante chiede chiarimenti sulla possibilità di accedere alla definizione agevolata delle controversie pendenti e di trasferire in rivalsa alla società cessionaria l’IVA pagata per chiudere la lite.

Quesito del contribuente

L’istante chiede, in sintesi:

  • se il pagamento previsto dall’articolo 6, comma 1, del d.l. n. 119/2018 abbia natura diversa rispetto all’imposta originariamente accertata;
  • se, nel caso concreto, trovi applicazione il comma 1-bis dello stesso articolo 6, cioè la definizione con pagamento del 90% del valore della controversia, trattandosi di ricorso ancora pendente in primo grado;
  • se l’IVA pagata per la definizione possa essere addebitata in rivalsa alla società [BETA] ai sensi dell’articolo 60, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972;
  • se il requisito della definitività dell’atto accertativo, necessario per la rivalsa, coincida con il termine del 31 luglio 2020 previsto per l’eventuale diniego della definizione, oppure possa realizzarsi prima in caso di conferma espressa dell’ufficio.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

Il contribuente sostiene che l’importo versato per la definizione rappresenti comunque l’intero o parte del tributo oggetto della controversia. Ritiene quindi applicabile il comma 1-bis dell’articolo 6, con pagamento del 90% del valore della lite. Di conseguenza, ritiene che tale somma soddisfi la condizione richiesta dall’articolo 60, comma 7, per l’esercizio della rivalsa. Quanto alla definitività, l’istante la collega all’accoglimento formale della domanda di definizione da parte dell’ufficio e, in ogni caso, al termine del 31 luglio 2020.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 6 del d.l. n. 119/2018, che consente la definizione delle controversie tributarie pendenti aventi a oggetto atti impositivi, con pagamento di un importo pari al valore della controversia;
  • il comma 1-bis dello stesso articolo, che prevede, per i ricorsi pendenti iscritti in primo grado, il pagamento del 90% del valore della controversia;
  • il comma 4, secondo cui sono definibili le liti con atto introduttivo notificato entro il 24 ottobre 2018 e ancora non definite con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda;
  • i chiarimenti contenuti nelle circolari n. 6/E del 1° aprile 2019 e n. 10/E del 15 maggio 2019;
  • l’articolo 60, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, che consente la rivalsa dell’imposta o maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica solo dopo il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Parere dell’Agenzia sulle somme dovute per la definizione

L’Agenzia chiarisce che la definizione dell’articolo 6 del d.l. n. 119/2018 riguarda controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi e che, nel caso di ricorso pendente in primo grado, si applica il comma 1-bis con pagamento del 90% del valore della controversia. Precisa inoltre che il “valore della controversia” coincide con l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. Per tale ragione, anche se la definizione agevolata non richiede il pagamento integrale dell’imposta, la somma versata resta comunque correlata al tributo contestato.

Parere dell’Agenzia sulla rivalsa IVA

Muovendo anche dalle risposte a interpello n. 128 e 129 del 23 aprile 2019 e dalla circolare n. 23/E del 25 settembre 2017, l’Agenzia afferma che le conclusioni già espresse per la precedente definizione agevolata delle controversie tributarie ex articolo 11 del d.l. n. 50/2017 sono estensibili anche alla definizione ex articolo 6 del d.l. n. 119/2018. Pertanto, il cedente che abbia definito validamente la lite può esercitare la rivalsa ai sensi dell’articolo 60, comma 7, nei limiti delle somme effettivamente versate per la definizione.

L’Agenzia specifica che:

  • la rivalsa è ammessa solo dopo il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, requisito da intendersi soddisfatto anche dal versamento effettuato per la definizione agevolata, in quanto comunque riferibile al tributo contestato;
  • l’importo recuperabile non può superare quanto effettivamente pagato per la definizione;
  • in caso di pagamento rateale, la rivalsa può essere esercitata proporzionalmente alle rate versate.

Definizione della lite nel caso concreto

Con riferimento specifico alla fattispecie, l’Agenzia ritiene che la controversia sia definibile ai sensi dell’articolo 6 con il pagamento del 90% della maggiore imposta in contestazione, poiché alla data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018 il ricorso era pendente in primo grado. Non è invece definibile, nell’ambito di tale procedura, la lite autonoma sul diniego tacito del rimborso IVA, perché introdotta con ricorso cumulativo insieme all’impugnazione dell’accertamento.

Definitività e momento per esercitare la rivalsa

Quanto alla definitività necessaria per la rivalsa, l’Agenzia osserva che normalmente il procedimento si considera definito quando passa in giudicato la pronuncia che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione agevolata. Nel caso descritto, tuttavia, occorre considerare anche la pendenza dei termini per impugnare la sentenza di primo grado.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 6, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, mentre il comma 12 consente all’ufficio di notificare il diniego entro il 31 luglio 2020. In assenza di appello della sentenza di primo grado e di conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere, la definitività si determina alla scadenza di tale termine se non è stato notificato il diniego.

Conclusioni operative

In conclusione, l’Agenzia afferma che:

  • la controversia principale è definibile con il pagamento del 90% del valore della lite;
  • la lite sul rimborso tacito IVA non rientra nella definizione in esame;
  • l’IVA versata per la definizione può essere portata in rivalsa verso il cessionario, nei limiti di quanto effettivamente pagato;
  • in caso di rateazione, la rivalsa è esercitabile pro quota;
  • la rivalsa presuppone il consolidamento della definitività della definizione, che nel caso concreto si collega al passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione della materia del contendere oppure, se non interviene appello e non viene notificato diniego entro il 31 luglio 2020, alla scadenza di tale termine.

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