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Sentenza

Sentenza n. 4666/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accetamento del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202514755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, ritenuta virtualmente soccombente perché aveva provveduto fuori termine. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto il ricorso è stato proposto contro il silenzio sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato, insieme all'art. 117 c.p.a., per dichiarare cessata la materia del contendere quando l'attivazione del procedimento amministrativo ha soddisfatto la pretesa azionata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente integra il soddisfacimento della pretesa e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione soddisfa fuori termine la pretesa azionata con ricorso contro il silenzio, essa può essere considerata virtualmente soccombente e condannata alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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