Cassazione Civile, Ordinanza n. 21829/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione doganale richiedeva a una società il versamento dell'accisa su prodotti alcolici detenuti in regime di sospensione e spediti dal 2011 verso Stati esteri, sul presupposto che non risultasse conclusa la procedura di trasferimento con regolare appuramento del regime sospensivo. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR della Liguria aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo, per la merce diretta in Croazia, sufficiente la produzione di copie di documenti doganali croati e fattura, e per la merce diretta a Cipro, sufficiente la prova di una transazione finanziaria e dell'effettivo trasporto della merce, escludendo che la contribuente dovesse sopportare le conseguenze di eventuali carenze di comunicazione tra autorità doganali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che, per dimostrare il corretto perfezionamento della spedizione di beni in sospensione d'accisa, non siano ammissibili prove alternative atipiche o documenti di provenienza privata, ma occorrano gli strumenti probatori previsti dalla disciplina speciale; in difetto di prova dell'arrivo della merce nel Paese di destinazione, opererebbe la presunzione di irregolarità nel territorio dello Stato con conseguente debenza dell'accisa a carico dello speditore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricostruito la disciplina speciale della circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, imperniata sul sistema EMCS e sulla nota di ricevimento telematica quale prova ordinaria della conclusione della circolazione; in assenza di tale nota, la prova alternativa è ammessa solo nei casi eccezionali e con gli specifici strumenti previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 6 del TUA, che richiedono comunque un intervento/certificazione dell'Amministrazione finanziaria o delle autorità competenti. Ne deriva che non bastano documenti privati o comunque non ufficiali, come fatture, documentazione bancaria o documenti di trasporto privati, per dimostrare l'appuramento del regime sospensivo. Poiché la CTR aveva attribuito rilievo a documenti non conformi a tale schema probatorio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamato nel quadro della disciplina dell'accisa per individuare il presupposto impositivo e il regime applicabile ai prodotti alcolici.
art. 6 d.lgs. n. 504 del 1995
Norma centrale: disciplina la circolazione in regime sospensivo, impone la nota di ricevimento telematica come prova ordinaria della conclusione della circolazione e consente prove alternative solo nei casi eccezionali espressamente previsti, con intervento delle autorità finanziarie/doganali.
art. 7 d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamato per la presunzione di irregolarità e per l'esigibilità dell'accisa quando non sia dimostrato il regolare arrivo della merce a destinazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
Regolamento (CE) n. 684/2009
È richiamato come fonte della disciplina del documento amministrativo elettronico EMCS/e-DAA utilizzato per la circolazione dei prodotti in sospensione d'accisa.
art. 793, paragrafo 2, regolamento (CEE) n. 2454/93
È richiamato per il visto dell'ufficio doganale di uscita che attesta l'uscita dal territorio dell'Unione nella circolazione destinata all'esportazione.
Direttiva 92/12/CE
Richiamata dalla Corte in relazione al principio secondo cui lo svincolo irregolare dal regime sospensivo determina l'immissione in consumo e l'esigibilità dell'accisa.
Massime di principio
- In materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, la prova della conclusione regolare della spedizione deve seguire il modello probatorio previsto dalla disciplina speciale; la nota di ricevimento telematica costituisce il mezzo ordinario di prova dell'appuramento.
- In mancanza della nota di ricevimento, lo speditore può dimostrare altrimenti la chiusura della procedura solo attraverso gli specifici strumenti alternativi previsti dalla normativa, che presuppongono comunque un attestato o intervento dell'Amministrazione finanziaria o delle autorità competenti.
- Documenti di provenienza privata o comunque non ufficiale non sono, di regola, idonei a provare il regolare perfezionamento della circolazione in regime sospensivo né a superare la presunzione di irregolarità quando non risulti dimostrata l'uscita della merce dal regime.
- Qualora risulti che un prodotto è uscito dal regime sospensivo senza prova della regolare destinazione, si verifica lo svincolo irregolare dal regime e l'accisa diviene esigibile nei confronti del soggetto speditore tenuto al controllo della procedura.
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