Cassazione Penale, Sentenza n. 8397/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, revocando l'affidamento in prova al servizio sociale con effetti dal 7 luglio 2021, aveva rilevato il rinvenimento il 7 luglio 2021 nell'abitazione della compagna di sei piantine di marijuana, bustine di marijuana e hashish confezionate per la vendita, nonché pregresse liti e una diffida. Il ricorrente deduceva che lo stupefacente fosse ascrivibile esclusivamente alla compagna, frutto di coltivazione per uso personale, e denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge nella revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale di sorveglianza adeguata e logica: il rinvenimento di sostanze confezionate per lo spaccio nella casa in cui il ricorrente viveva, le liti, la precedente diffida e il trasferimento volontario nell'abitazione della compagna dimostravano l'incompatibilità del comportamento con la misura dell'affidamento in prova. Per manifesta infondatezza è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
La norma penale sulle sostanze stupefacenti è stata richiamata come riferimento per i reati per cui il ricorrente era stato condannato; il Tribunale ha ritenuto che il rinvenimento di sostanze e il contesto evidenziassero la prosecuzione di condotte inerenti a quelle per cui era detenuto, giustificando la revoca dell'affidamento in prova per incompatibilità comportamentale con la misura
Massime di principio
- La presenza di stupefacenti confezionati per la vendita nell'abitazione del beneficiario dell'affidamento è elemento grave che può giustificare la revoca della misura, anche se convivono altre persone.
- Il semplice richiamo alla possibilità che lo stupefacente sia riconducibile esclusivamente a terzi o a coltivazione per uso personale è spesso un'argomentazione di merito che la Cassazione non riesamina se la motivazione del giudice di merito è logica e compiuta.
- Vivere volontariamente in un contesto in cui si manifestano attività illecite e non prendere le distanze dopo avvertenze o diffide può essere interpretato come fallimento dell'obiettivo rieducativo dell'affidamento in prova.
- In sede di impugnazione in Cassazione la valutazione dei fatti è limitata: si censurano errori di diritto, vizi motivazionali evidenti o manifesta illogicità, non il merito probatorio ordinario.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare oltre al rigetto anche condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; va quindi valutata realisticamente la probabilità di successo prima di proporre impugnazioni.
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