Ordinanza n. 129/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia della ricorrente all’istanza cautelare, intervenuta sulla base dell’intesa con le altre parti. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora né i motivi di illegittimità dedotti contro l’esclusione, l’aggiudicazione e gli ulteriori atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: esclusione dalla gara e contestuale aggiudicazione dell’appalto a un’altra impresa, nonché successiva conferma dell’esclusione
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, l’esclusione da una procedura aperta per la fornitura in service di sistemi automatizzati destinati all’analisi emocromocitometrica, alla conta dei reticolociti e all’analisi citometrica dei liquidi biologici. Sono stati contestati la comunicazione di esclusione, l’aggiudicazione a favore dell’impresa controinteressata, la deliberazione di approvazione degli atti di gara, i verbali della commissione e la previsione del capitolato tecnico relativa al requisito minimo, previsto a pena di esclusione, del possesso di un sistema gestionale esperto (middleware) certificato CE IVDR, per la validazione territoriale dei risultati secondo regole personalizzabili e predefinite dall’operatore. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche la successiva comunicazione e la deliberazione con cui la stazione appaltante ha confermato l’esclusione, nonché la relazione della commissione tecnica richiamata nella deliberazione. La ricorrente aveva chiesto la sospensione degli atti, la riammissione alla gara, l’eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare, ma l’istanza è stata rinunciata e non è stata esaminata nel merito.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente in relazione alla richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la questione non è stata decisa nell’ordinanza.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente in relazione alla tutela conseguente all’illegittimità della procedura di gara; la questione non è stata decisa nell’ordinanza.
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